Data: 2016-11-03 07:13:02

ANTITRUST contro L.R. Lazio su agriturismo - segnalazione AS1306

ANTITRUST contro L.R. Lazio su agriturismo - segnalazione AS1306

[color=red][b]AS1306 – REGIONE LAZIO - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLA REGIONE[/b][/color]
Roma, 20 settembre 2016
Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento
per gli Affari Regionali
Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alla Legge
Regione Lazio n. 12 del 10 agosto 2016, recante “Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della regione”, l’Autorità, nella riunione del 14 settembre 2016, ha
ritenuto di formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90.
La legge regionale in oggetto si compone di 37 articoli contenenti norme in materia di trasparenza,
organizzazione e semplificazione amministrativa, politiche sociali, ambiente, sviluppo e
competitività con particolare riferimento alla disciplina di locali, botteghe, attività storiche e
agriturismo. In linea di principio, essa mostra una discreta attenzione rispetto alle previsioni aventi
una possibile ricaduta di natura concorrenziale. L’art. 36, ad esempio, prevede una clausola
generale di compatibilità di tutte le previsioni della legge che dispongono l’erogazione di
contributi e/o finanziamenti con le norme del TFUE in materia di aiuti di Stato e i Regolamenti di
esenzione di volta in volta applicabili al singolo caso di specie.
Le uniche perplessità sono riconducibili all'art. 20 che inserisce un nuovo art. 57 bis nella
precedente legge regionale n. 38/1998 (Norme sul governo del territorio) in materia di connessione
tra aziende agricole e attività turistico-ricettive. In particolare, la norma richiede, al comma 3, che
la superficie di terreno destinata ad attività agricole non possa essere in nessun caso inferiore al
90% della intera superficie aziendale e che la superficie destinata alle attività integrate e
complementari (ricettività e turismo rurale, trasformazione e vendita dei prodotti, ristorazione e
degustazione, attività culturali e didattiche, accoglienza ed assistenza animali) non possa essere
maggiore di 30 ettari.
La previsione in oggetto, verosimilmente volta a salvaguardare la natura propriamente “agricola”
di una particolare tipologia di struttura ricettiva (agriturismo e simili) è, tuttavia, suscettibile di
integrare una restrizione ingiustificata all’esercizio di un’attività economica nella misura in cui
prescrive una soglia dimensionale minima che appare eccessivamente rigida (il 90% della
superficie) rispetto all’interesse che si intende tutelare. Peraltro, la norma è destinata a trovare
applicazione in maniera asimmetrica, dal momento che le disposizioni citate non si applicano alle
domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge e, soprattutto, non prescrivono alcun
obbligo a carico delle aziende agrituristiche già autorizzate.
L’articolo in questione ripropone dunque la tematica dei requisiti restrittivi e discriminatori
introdotti dalle legislazioni regionali che rendono più difficoltosa l’apertura di nuovi esercizi
commerciali. Questa costituisce una tematica già affrontata dall’Autorità che ha denunciato in più
occasioni l’introduzione di vincoli ingiustificati agli esercizi commerciali, in contrasto, tra l’altro,
con i principi di liberalizzazione posti dall’art. 31, co. 2, del d.l. n. 201/2011 e con l’art. 1 del d.l.
1/2012”1. E’ evidente che la previsione di vincoli ingiustificati e discriminatori per
l’autorizzazione di nuove strutture ricettive agrituristiche appare suscettibile di alterare le
dinamiche concorrenziali del settore interessato. Al contrario, le esigenze di tutela della natura
agricola di tali strutture ricettive ben potrebbero essere perseguite anche attraverso requisiti meno
stringenti (anche di natura qualitativa) egualmente idonei a salvaguardare la prevalenza
dell’attività agricola su quella turistico-commerciale.
L’Autorità ritiene, dunque, che l’art. 20 della legge in esame, nei limiti suesposti, sia da ritenersi in
contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e, pertanto, presentare
profili di incostituzionalità per violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90, salvo che
non vengano rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione,
eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

http://www.agcm.it/component/joomdoc/bollettini/38-16.pdf/download.html

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