DURC ONLINE - circolare Ministero del Lavoro del 2 novembre 2016
[color=red][b]DURC online: pubblicata circolare che fornisce indicazioni operative a seguito del D.M. 23 febbraio 2016[/b][/color]
Con la circolare n. 38 del 2 novembre 2016 la Direzione generale per l’Attività Ispettiva fornisce indicazioni operative a seguito della pubblicazione del D.M. 23 febbraio 2016.
La circolare prende in esame le modifiche apportate al D.M. 30/01/2015, recante la disciplina del DURC online, che hanno riguardato, in particolare, due articoli del Decreto: l’art. 2, che definisce l’ambito soggettivo e oggettivo della verifica e l’art. 5, che detta regole specifiche per le imprese sottoposte a procedura concorsuale.
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Le modifiche hanno riguardato soltanto due articoli del Decreto: l’articolo 2 che definisce
l’ambito soggettivo ed oggettivo della verifica e l’articolo 5 che detta regola specifiche per le
imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Art. 2 (Verifica di regolarità contributiva)
Con specifico riferimento all’art. 2, il D.M. modifica il comma 1, specificando che la
verifica da parte delle Casse edili debba essere effettuata non solo nei confronti delle “imprese
classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per
l’attività edilizia” come già previsto, ma anche “per le imprese che applicano il relativo contratto
collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più
rappresentative”.
Va premesso, infatti, che l’iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di
versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia.
Al riguardo questo Ministero ha già specificato nella circolare n. 5/2008 e nella risposta ad
interpello n. 54/2008 che sussiste l’obbligo di iscrizione alle Casse edili per le aziende che
applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di “esplicita o implicita
adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.
Ciò posto, le modifiche apportate sono volte a chiarire l’ambito di intervento delle Casse
edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini
previdenziali – effettuata dall’Istituto, indipendentemente dal contratto collettivo applicato, ai sensi
della L. n. 88/1989 – e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile.
Al fine di evitare, quindi, che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in
relazione ai versamenti dovuti alla Cassa edile da parte di quelle imprese che, benché classificate in
settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, si è specificato che la verifica riguarda
anche queste ultime.
Art. 5 (Procedure concorsuali)
In relazione all’art. 5 le modifiche introdotte riguardano i commi 2 e 3.
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Le disposizioni in argomento già riconoscevano all’impresa in fallimento (comma 2) e
all’impresa in amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999 (comma 3) una
condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti, rispettivamente, prima
dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura.
Le modifiche apportate sono volte ad estendere l’ambito di applicazione della predetta
condizione di regolarità anche a quelle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa (comma 2) e alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria
prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. n. 347/2003 (conv. da L. n.
39/2004).
Per altro verso, il D.M. non contempla più tra i requisiti necessari per il configurarsi di tale
condizione di regolarità, l’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali, con la
conseguenza che l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi
siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o
alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3).
La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio
alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in
bonis dell’impresa.
In caso contrario, infatti, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa sarebbe
verosimilmente vanificata, in quanto l’impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a
causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di
insolvenza.
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