Buongiorno. Volevo porle una questione. Un'azienda agricola ha avviato l'attività agrituristica a fine luglio avente ad oggetto la sola somministrazione di pasti e alimenti. Da un controllo dell'ufficio edilizia è stato accertato che i locali risultano sempre destinati a esposizione e vendita prodotti agricoli e non a sala per la somministrazione con il dovuto rispetto della legge 13/1989. prima di avviare l'attività avrebbero dovuto cambiare la destinazione dei locali e dimostare la sussistenza dei requisiti igienico - edilizi come sala di ristorazione ed in particolare il rispetto della legge 13.
A questo punto di fatto è stata presentata una scia senza possedere i dovuti requisiti igienico - edilizi. Ritenevamo opportuno fare un'ordinanza di cessazione dell'attività di somministrazione e conseguentemente dell'attività agrituristica (considerato che si tratta dell'unica attività agrituristica svolta) in quanto l'attività è stata iniziata già carente dei dovuti requisiti oggettivi, archiviare la pratica suap e una volta acquisiti i dovuti requisiti igienico sanitari ed edilizi fare presentare una nuova Scia di avvio attività agrituristica.
Mi pare non sia possibile sospendere un'attività che non poteva neanche essere avviata( perchè carente dei dovuti requisiti). L'art. 25 della L.R. 30 infatti fa riferimento per la sospensione al venir meno di requisiti che si possedevano al momento dell'avvio e infatti recita:
3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l’esercizio dell’agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l’esercizio dell’agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell’attività.
4. L’esercizio della attività agrituristica può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attività agrituristica non si sono adeguate entro i termini di cui all’articolo 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80.
Spero ci possa aiutare nel dare la giusta interpretazione e applicazione della normativa.
Non mi torna molto. L'azienda agricola può esercitare l'attività agrituristica nei locali dell'azienda senza effettuare un cambio di destinazione d'uso. Se i fabbricati sono fabbricati rurali, la destinazione resta quella. L'attività agrituristica è accessoria a quella agricola, mica porta alla necessità di ottenere una destinazione d'uso commerciale.
Giudicare o meno se il soggetto avesse un obbligo di adeguamento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche non è semplice. la LR n. 30/2003 e LR n. 80/2009 imponevano agli agriturismo un termine di adeguamento. In questo sembrerebbe che gli adeguamenti (ritengo quelli previsti dalla normativa statale) siano comunque obbligatori anche là dove esistano vincoli o motivi strutturali dato che devono essere effettuati anche con opere provvisionali.
Gli adeguamenti previsti dalla normativa statale sono quelli disposti dalla legge 13/89, dal relativo DM 236/89 e dalla legge 104/92. Quindi, in estrema sintesi, solo in presenza di ristrutturazioni, cambio uso, ecc.