Data: 2016-11-02 21:15:53

PARERE

E' sufficiente l'autocertificazione attestante il rispetto dei limiti di emissione sonora in una istanza di media struttura?
In caso contrario,  si può prescrivere nell'autorizzazione?
Grazie

riferimento id:36932

Data: 2016-11-03 06:17:03

Re:PARERE


E' sufficiente l'autocertificazione attestante il rispetto dei limiti di emissione sonora in una istanza di media struttura?
In caso contrario,  si può prescrivere nell'autorizzazione?
Grazie
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Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha ridefinito la materia della valutazione acustica disntinguendo essenzialmente 4 casi:
[color=red][b]1) attività NON SOGGETTE a nessun adempimento (art. 4 comma 1 prima parte)
2) attività soggette a valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato (art. 4 comma 1 seconda parte + art. 4 comma 3)
3) attività soggette a valutazione di impatto acustico autocertificabile (art. 4 comma 2) a scelta dell'interessato
4) deroga (L. 447/1995)[/b][/color]

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Il tuo caso rientra nel comma 3 (di norma le MSV non hanno rumori che superino i limiti di zona) e quindi è autocertificabile dall'interessato. Se, però, supera i limiti, occorre la VIAC

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Art. 4. Semplificazione della documentazione di impatto acustico

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

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