Data: 2016-11-02 10:47:44

commercio su area pubblica su area del demanio forestale

Premesso: che la Regione Sicilia nella L.R. n.18/1995 non disciplina espressamente il commercio su aree pubbliche appartenenti al Demanio Forestale;
che l’Amministrazione Comunale non vorrebbe concedere autorizzazioni commerciali in tali aree e ciò in contrasto con la volontà dell’Autorità Forestale Regionale.

Tutto ciò premesso, si chiede quali di queste due tesi è legislativamente corretta:

1. tesi : Essendo il Comune l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, vieta lo svolgimento di tale forma di commercio nel piano commerciale e ove un operatore economico ne faccia istanza, anche se munito di nulla osta rilasciato dall’Autorità Forestale, ne nega la relativa autorizzazione, senza possibilità che l’operatore economico e/o l’autorità Forestale possa vantare alcun diritto, ed impugnare il diniego.

2. tesi : Il Comune pur essendo l’Autorità competente a redigere il piano commerciale su aree pubbliche non può vietare tale forma di commercio su aree di proprietà del Demanio Forestale e, pertanto, ove quest’ultima Autorità dovesse rilasciare il proprio nulla osta o concessione ad operatore economico il Comune è obbligato a rilasciare la relativa autorizzazione; ove tale tesi fosse quella corretta nel piano commerciale si dovrà prevedere: “ L’esercizio del commercio su aree pubbliche  nelle aree del Demanio Forestale è subordinato al relativo nulla osta della competente Autorità”.

Si resta in attesa di un riscontro.

riferimento id:36927

Data: 2016-11-02 17:24:13

Re:commercio su area pubblica su area del demanio forestale

Vedi qui:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=36895.0

Inoltre:

[i]1.  tesi : Essendo il Comune l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, vieta lo svolgimento di tale forma di commercio nel piano commerciale e ove un operatore economico ne faccia istanza, anche se munito di nulla osta rilasciato dall’Autorità Forestale, ne nega la relativa autorizzazione, senza possibilità che l’operatore economico e/o l’autorità Forestale possa vantare alcun diritto, ed impugnare il diniego.
[/i]
La disciplina del commercio è rimessa al Comune e quindi questi può anche decidere di non prevedere forme di commercio su AAPP nell'area demaniale.
D'altra parte lo STATO (proprietario dell'Area) potrebbe decidere di regolare autonomamente tali attività mediante concessioni rilasciate direttamente .... su questo il Comune non potrebbe intervenire .... ma normalmente non lo fa

[i]2.  tesi : Il Comune pur essendo l’Autorità competente a redigere il piano commerciale su aree pubbliche non può vietare tale forma di commercio su aree di proprietà del Demanio Forestale e, pertanto, ove quest’ultima Autorità dovesse rilasciare il proprio nulla osta o concessione ad operatore economico il Comune è obbligato a rilasciare la relativa autorizzazione; ove tale tesi fosse quella corretta nel piano commerciale si dovrà prevedere: “ L’esercizio del commercio su aree pubbliche  nelle aree del Demanio Forestale è subordinato al relativo nulla osta della competente Autorità”.[/i]

NO. Come detto il proprietario dell'area (STATO) potrebbe anche dare in concessione un'area ad un operatore (con propria procedura) senza interpellare il Comune. Ma il Comune non è tenuto a rilasciare autorizzazioni o concessioni proprie (nè potrebbe intervenire). Si tratta di una sovrapposizione di poteri.
NON SERVE prevedere alcunchè nel piano/regolamento comunale che rimarrebbe inefficace in tali aree (così come lo è sul demanio marittimo, nel mare ecc...)

riferimento id:36927
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