Data: 2016-11-02 10:11:34

Servizi igienici per disabili in attività agrituristica

In un confronto con un'associazione di categoria sono sorti dei dubbi sulla corretta interpretazione della legge regionale sull'agriturismo e nello specifico:
a) una piccola azienda organizza attività didattiche in campo, incentrate sul tartufo (ricerca dei tartufi: durata presunta circa 40 mn);
b) collega all'attività didattica la degustazione guidata di vino, crostini, salumi e formaggi (durata presunta circa 20 mn).
Nella prima ipotesi (solo attività didattica) occorre un locale di accoglienza con un servizio igienico accessibile anche ai diversamente abili?
Nella seconda ipotesi (attività di degustazione condotta dai titolari in un locale destinato e distante dalla abitazione) occorrono due bagni (di cui uno per gli addetti ed uno accessibile anche ai diversamente abili)?
Grazie per il vostro superprezioso aiuto

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Data: 2016-11-02 21:16:01

Re:Servizi igienici per disabili in attività agrituristica

[font=arial][b]ACCESSIBILITA’ e AGRITURISMO[/b]

In via generale, il DM 236/89 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”, si applica per nuove costrizioni o per ristrutturazioni di fabbricati esistenti.
(il DM 236/89 sarebbe il regolamento di attuazione della legge n. 13/1989)

Ai sensi dell’art. 24 della legge quadro n. 104/1994, sono stati introdotte ulteriori condizioni per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, ad esempio, indipendentemente dall’entità dell’intervento, risultano vietate tutte quelle opere di nuova realizzazione suscettibili di limitare la visitabilità e l’accessibilità. In pratica, anche in occasione di una semplice manutenzione straordinaria, vige l’obbligo del rispetto del DM 236/89, anche se limitatamente alle opere che si intendono eseguire.

Mentre la LR n. 42/2000 sulle strutture ricettive non dispone alcunché, la LR n. 30/2003 + LR n. 80/2009 impongono agli agriturismo un termine di adeguamento. In questo sembrerebbe che gli adeguamenti (ritengo quelli previsti dalla normativa statale) siano comunque obbligatori anche là dove esistano vincoli o motivi strutturali dato che devono essere effettuati anche con opere provvisionali.

[b]Art. 30, comma 5 – legge 80/2009[/b]
[i]5. Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore dell’articolo 3, comma 2 bis (ndr. riguarda gli obblighi di segnaletica) e dell’articolo 18, comma 7, come modificati dalla presente legge, provvedono ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi (ndr. entro il 15/04/2011)[/i]

[b]Art. 18, comma 7 – legge 30/2003[/b]
[i]Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata, nei casi in cui per accertati motivi strutturali non possono essere applicate le disposizioni di cui al DM n. 236/1989, con opere provvisionali.[/i]

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato

Rammenta l’art. 25, comma 4 della LR 30/2003:
[i]4. L’esercizio della attività agrituristica può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attività agrituristica non si sono adeguate entro i termini di cui all’articolo 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80[/i].

Da altro punto di vista l’art. 18, comma 6 della LR  dispone:
[i]6. [b]Non [/b]possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, [b]fatta salva [/b]la realizzazione dei volumi di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 17 , [b]dei servizi igienico-sanitari[/b], dei volumi tecnici e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le norme tecniche definite nel regolamento di attuazione.[/i]

Il regolamento 46R/2004, art. 16 dispone
[i]Ai sensi dell' articolo 18 , comma 6 della legge, le nuove strutture per i servizi igienico-sanitari e i nuovi volumi tecnici possono essere realizzati a condizione che:
a) per comprovati motivi strutturali e di sicurezza, non sia possibile utilizzare le strutture esistenti;
b) e strutture e i volumi siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale;
c) le tipologie, gli elementi architettonici e i materiali utilizzati siano tipici dell'edilizia rurale del luogo.[/i]

Quindi, l’agriturismo può anche non essere accessibile qualora non sia mai incorso nelle condizioni applicative della normativa statale. Se l’agriturismo ha realizzato un servizio igienico ai sensi dell’art. 18, comma 6 e relativa disposizione regolamentare, questo dovrà essere accessibile. La risposta alla tua domanda prevde un approfondimento edilzio (al 90% dovrà essere accessibile)

Detto questo, l’art. 28 del regolamento 46R/2004 dispone:
[i]1. Per lo svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale se non diversamente specificato dalla normativa vigente [b]è garantito almeno un servizio igienico ogni quindici ospiti[/b], senza tener conto delle frazioni e, all’interno degli edifici aziendali, è individuato un locale di dimensioni commisurate al numero dei fruitori delle attività agrituristiche da destinare all’accoglienza degli ospiti.[/i]

OCCORRE UN BAGNO

L’art. 17 dello stesso regolamento dispone:
3[i]. Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di alimenti, di pasti e di bevande, nonché per le attività di degustazione e di assaggio e per l’organizzazione di eventi promozionali, [b]deve essere disponibile almeno un servizio igienico[/b] o in numero superiore in proporzione al numero degli utenti e alla tipologia di attività.
4. [b]Nel caso in cui il locale per la preparazione[/b] dei pasti sia [b]all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione[/b], è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi [b]e i servizi igienici
dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico[/b].[/i]

OCCORRONO DUE BAGNI INTENDENDO CHE UNO E' CONNESSO CON IL LOCALE PREPARAZIONE (quindi se c'è preparazione)
[/font]

riferimento id:36925

Data: 2016-11-03 13:21:44

Re:Servizi igienici per disabili in attività agrituristica

Scusa Mario
mi rimane il dubbio sul significato del termine  dell'Art. 30, comma 5 – legge 80/2009
5. Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore dell’articolo 3, comma 2 bis (ndr. riguarda gli obblighi di segnaletica) e dell’articolo 18, comma 7, come modificati dalla presente legge, provvedono ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi (ndr. entro il 15/04/2011)
Inoltre:nel caso di specie il proprietario dell'immobile, nel 2015, ha ottenuto un PDC x cambio d'uso da rurale a civile abitazione con realizzazione del bagno. Solo successivamente l'agriturista ha affittato locali e terreni, dove intende esercitare l'agriturismo. A tuo parere il bagno deve essere accissibile ai disabili visto che hanno intenzione di fare attività didattiche?

riferimento id:36925

Data: 2016-11-03 19:39:09

Re:Servizi igienici per disabili in attività agrituristica

La legge 80/2009 era una legge di modifica delle disposizioni della LR 30/2003 ma recava anche un paio di articoli propri. Uno di questi è l’art. 30.
Al comma 5 dell’art. 30 prevede (ormai prevedeva) un regime transitorio per gli adeguamenti obbligatori:
- segnaletica di cui all’art. 3, comma 2 della LR 30/03;
- accessibilità di cui all’art. 18, comma 7 della LR 30/03.

Le disposizioni della LR 80/09 sono diventate applicabili quando è stato (coordinatamente) modificato il DPGR 46R/2004 ovvero all’entrata in vigore del DPGR 35R/2010: il 15/04/2010. Un altro comma dell’art. 30 della LR 80/2009, infatti, disponeva: le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica...
Quindi, l’obblighi di adeguamenti scadevano 12 mesi dopo: il 15/04/2011.

Relativamente alla seconda domanda, posso dirti che il DM 236/89, volendo considerare le attività didattiche come esercitate in luogo astrattamente aperto al pubblico, dispone che nel caso in cui l'immobile abbia una superficie superiore a 250mq è inoltre obbligatorio che almeno un servizio igienico sia visitabile.

Quindi, pur nella consapevolezza che la questione andrebbe approfondita, ritengo che il permesso di costruire porti all’applicazione della normativa alla condizione espressa dal DM 236/89

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