Data: 2016-11-01 18:23:02

Abusi edilizi: sì alla demolizione anche se l'immobile è stato venduto

Abusi edilizi: sì alla demolizione anche se l'immobile è stato venduto

L'ordine di ripristino va eseguito dal nuovo proprietario dell'immobile anche se non ha commesso l'abuso, salva la sua facoltà di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.

[color=red][b]"in tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è escluso dall'alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo perché l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, con la sola conseguenza che l'avente causa, se estraneo all'abuso, potrà rivalersi nei confronti del dante causa, o dei suoi eredi, a seguito dell'avvenuta demolizione".[/b][/color]

È questo il principio ribadito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 45433 pubblicata il 27.10.2016 (Presidente: GRILLO RENATO - Relatore: MOCCI Data - Udienza: 25/05/2016), ha precisato come l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve, pertanto, essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato.

[b]TESTO COMPLETO DELLA SENTENZA[/b]: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20161027/snpen@s30@a2016@n45433@tS.clean.pdf

Da tali premesse consegue che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, legittimamente adottato, deve essere eseguito nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.

Conclude la Suprema Corte precisando che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo conserva la sua efficacia nei confronti di qualunque acquirente dal condannato, stante la preminenza dell'interesse paesaggistico e urbanistico, alla cui tutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, rispetto a quello privatistico, alla conservazione del manufatto, dell'avente causa del condannato.

Fonte: Corte di Cassazione

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/novembre/1478000927911.html

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[color=red][b]APPROFONDIMENTO:[/b][/color]
[b]T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, 20-07-2016, n. 376[/b]
Poiché l’abusivismo edilizio è un illecito permanente, il potere sanzionatorio dell’amministrazione non è soggetto a prescrizione; cosicché all’acquirente, che, incolpevolmente e inconsapevolmente, subentri nella posizione giuridica dell’autore dell’abuso non residuano che i rimedi civilistici (d.p.r. n. 380/2001, T.U. Edilizia).

[b]T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 08-07-2016, n. 693[/b]
L’acquirente di un immobile succede nel diritto reale e nelle posizioni attive e passive che facevano capo al precedente proprietario e che sono inerenti alla cosa, ivi compresa l’abusiva trasformazione, subendo sia gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell’ingiunzione di demolizione successivamente impartito, che precede nel tempo il contratto traslativo, in suo favore della proprietà (d.p.r. n. 380/2001, T.U. Edilizia).

[b]T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 19-09-2015, n. 1358[/b]
In materia edilizia si deve tenere conto delle situazioni e degli stati soggettivi attribuibili all’autore degli abusi, e non anche della situazione in cui viene a trovarsi il terzo acquirente e delle relative aspettative, posto che la sanzione ripristinatoria è una sanzione reale che prescinde dagli stati soggettivi di colpevolezza e tende al ripristino del bene giuridico leso (d.p.r. n. 380/2001, T.U. Edilizia).

[b]Cons. Stato Sez. VI, 14-08-2015, n. 3933[/b]
In linea generale, le sanzioni in materia edilizia sono legittimamente adottate nei confronti dei proprietari attuali degli immobili, a prescindere dalla modalità con cui l'abuso è stato consumato. Tuttavia, nel caso in cui: a) l'acquirente ed attuale proprietario del manufatto, destinatario del provvedimento di demolizione, non sia responsabile dell'abuso; b) l'acquisto dell'immobile non sia avvenuto al solo fine di eludere il successivo esercizio dei poteri repressivi; c) tra la realizzazione dell'abuso, il successivo acquisto, e più ancora l'esercizio da parte dell'autorità dei poteri repressivi sia intercorso un lasso temporale ampio, nel palese stato di buona fede del privato, l'Amministrazione deve motivare - a pena di illegittimità - la sussistenza di esigenze pubblicistiche, così rilevanti, da far ritenere recessivo lo stato di buona fede dell'attuale proprietario.

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