Di seguito pubblico la bozza dell'ordinanza di liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura delle attività produttive aggiornata ai sensi del D.L. 201/2011 e del D.L. 5/2012
Ordinanza n. ..... del ......
Il SINDACO
Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;
Considerato in particolare che la regolamentazione introdotta dal D.Lgs 114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);
Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;
Vista la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011) la quale introduce una ulteriore disposizione (Art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;"
Visto il D.L. 201/2011 e la relativa Legge di conversione che, modificando l'articolo 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonchè ogni riferimento alla limitazione ai soli Comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;
Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali con obbligo di adeguamento entro un termine massimo di 90 giorni;
Visto il D.L. 5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (GU n. 33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n.27) che all’art. 40 rubricato “Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva” prevede la soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva;
Vista la normativa citata nelle premesse del presente atto;
Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;
ORDINA
1) di dare atto che devono intendersi abrogati (se non già soppressi in base a precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:
a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
2) che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi con
effetto dalla data del 1 gennaio 2012;
3) che gli obblighi di cui al precedente punto 1) devono intendersi abrogati relativamente alle attività di:
a) commercio al dettaglio;
b) somministrazione di alimenti e bevande;
c) vendita di quotidiani e periodici;
d) distribuzione di carburante;
4) di dare atto che deve intendersi abrogata implicitamente ogni limitazione di orario relativa alle imprese di panificazione di natura produttiva e ad attività artigianali equiparate alle attività di commercio al dettaglio (pizzerie, rosticcerie, gelaterie ecc...);
5) al fine di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina, salvo che non sia diversamente previsto da una esplicita normativa nazionale o regionale, di disporre l'abrogazione della disciplina limitativa in termini di orari e giorni di apertura relativamente alle attività di:
- estetista;
- acconciatore;
- piercing e tatuaggi;
- altre attività del settore dei servizi alla persona;
6) di ritenersi abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il restante atto.