i base al contingentamento una sala scommesse poteva installare numero 12 vlt.
lo stesso proprietario ne aveva installate solo 8
oggi il proprietario vorrebbe installare le altre 4, in base alla legge regionale è giusto negare tale possibilità in quanto nuova installazione.
Premesso che l'autorizzazione all'installazione di VLT è in capo alla Questura (ex art. 88 Tulps), ricordo che l'art. 5 della L.r. 8/2013 dice che "è vietata la [u]nuova[/u] installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori".
Al successivo comma precisa che "per [u]nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi [/u]di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli [u]in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili[/u]".
La norma non fa riferimento a un titolo pregresso come legittimante, ma riconduce l'installazione al collegamento.
Quindi, in base al testo normativo, a mio avviso non è ammissibile l'installazione.