APPALTI: membro Commissione opera GRATIS se non indicato per scritto
[color=red][b]Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sent. 25 ottobre 2016 n. 21537[/b][/color]
l'attività svolta da un ingegnere, designato quale componente
della commissione di esame di un appalto bandito da un comune
per la realizzazione di un sistema di sottovia veicolare per il
decongestionamento del traffico stradale, non implica
necessariamente il conferimento di un incarico professionale ma,
in assenza degli elementi tipici del rapporto di pubblico
impiego, può essere riconducibile alla figura del funzionario
onorario, sicché, in tal caso, l'espletamento della prestazione
richiesta non comporta l'esistenza di un diritto al compenso,
restando riservata la fissazione del trattamento economico, in
assenza di espressa previsione di legge, alla discrezionalità
della P.A., senza che, a tal fine, possa essere invocata
l'applicazione dell'art. 36 Cost., che riguarda esclusivamente
il rapporto di lavoro subordinato (cfr. in fattispecie analoga,
Sez. 6 - 1, Sentenza n. 19958 del 06/10/2015 Rv. 637122; ad
analoghe conclusioni perviene Sez. l, Sentenza n. 19435 del
18/12/2003 Rv. 569059 in tema di diritto al compenso vantato da
ingegnere nominato componente di commissione per l'esame delle
offerte in una gara esplorativa diretta alla realizzazione, in
concessione, di lavori su incarico di una Università degli studi
statale).
Ebbene, nel caso in esame, in cui si verte appunto in tema
di compenso vantato da ingegnere componente di commissione
comunale per l'esame delle offerte in una gara di appalto per
lavori stradali, la Corte d'Appello avrebbe dovuto porsi il
problema della qualificazione giuridica del rapporto e, sulla
scorta dei principi esposti, tranne le debite conseguenze, ma
non lo ha fatto.
SENTENZA: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161025/snciv@s20@a2016@n21537@tS.clean.pdf