Data: 2016-10-29 21:37:23

sala giochi

Buonasera,
è stata aperta una sala giochi con centro raccolta scommesse (replatz)in prossimità di luoghi sensibili. La legge regionale Lazio 5 agosto 2013, n. 5,  nell'art. 4 stabilisce.......
1. Non è ammessa l’apertura di sale da gioco che siano ubicate ad una distanza da aree sensibili, quali istituti scolatici di qualsiasi grado, centri giovanili, centri anziani, luoghi di culto o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, inferiore a quella prevista dalla normativa statale in materia.
Rimanda quindi alla normativa statale che non indica una distanza.
E' ferma  intenzione del Sindaco chiudere questo locale. Che provvedimento si può adottare? Un'ordinanza?..Se sì è possibile avere un provvedimento tipo?
Grazie

riferimento id:36883

Data: 2016-10-30 06:18:27

Re:sala giochi


Buonasera,
è stata aperta una sala giochi con centro raccolta scommesse (replatz)in prossimità di luoghi sensibili. La legge regionale Lazio 5 agosto 2013, n. 5,  nell'art. 4 stabilisce.......
1. Non è ammessa l’apertura di sale da gioco che siano ubicate ad una distanza da aree sensibili, quali istituti scolatici di qualsiasi grado, centri giovanili, centri anziani, luoghi di culto o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, inferiore a quella prevista dalla normativa statale in materia.
Rimanda quindi alla normativa statale che non indica una distanza.
E' ferma  intenzione del Sindaco chiudere questo locale. Che provvedimento si può adottare? Un'ordinanza?..Se sì è possibile avere un provvedimento tipo?
Grazie
[/quote]

[color=red][b]CHIARISCI QUESTI PUNTI:[/b][/color]
1) la sala giochi è stata autorizzata dal Comune? o ha presentato SCIA. Se ha presentato SCIA in che data?
2) se non ha titolo comunale ha licenza art. 88 tulps?
3) Questura ha chiesto parere/valutazione al Comune prima di autorizzare?
4) avete adottato ordinanza con distanze (immagino di no). In alternativa avete delibere che richiamano anche genericamente tali vincoli?

Sono info utili per comprendere come procedere evitando un ricorso ....

riferimento id:36883

Data: 2016-10-30 06:24:13

Re:sala giochi

IL PROBLEMA PRINCIPALE RISIEDE NEL FATTO CHE IL LEGISLATORE NAZIONALE HA DELEGATO IL GOVERNO AD OPERARE. LA CORTE COSTITUZIONALE HA RICONOSCIUTO LEGITTIME LE NORME REGIONALI (ANCHE SENZA INTERVENTO STATALE).

IL GOVERNO NON HA ATTUATO LA DELEGA, E LA VOSTRA REGIONE HA RINVIATO ALLA NORMA STATALE (NON ATTUATA).

IN TALE CONTESTO LA GIURISPRUDENZA HA RITENUTO LEGITTIMO UN INTERVENTO COMUNALE (ORDINANZA) ANCHE A CARATTERE NORMATIVO (CIOE' VALIDO PER TUTTI). I DUE PROBLEMI FONDAMENTALI SONO:

1) PUO' INTERVENIRE IL COMUNE SENZA UNA LEGGE REGIONALE? LA SENTENZA RIPORTATA SEMBRA PROPENDERE PER ORIENTAMENTO NEGATIVO: T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 16-04-2013, n. 578. E' illegittima la disposizione di un regolamento comunale con cui si stabilisce la distanza minima delle sale giochi da istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, atteso che la medesima disciplina, poiché diretta a tutelare la salute e l'ordine pubblico, deve ritenersi di competenza dello Stato, piuttosto che dei Comuni.

2) AMMESSO CHE IL COMUNE POSSA INTERVENIRE. SENZA UNA PREVENTIVA ORDINANZA SULLE DISTANZE POTRA' INTERVENIRE PER IL FUTURO, NON PER CHI HA GIA' AVVIATO L'ATTIVITA'.

[color=red][b]ATTENDIAMO LE RICHIESTE DI PRECISAZIONI SULLA SPECIFICA SITUAZIONE PER FORNIRE UN ULTERIORE CONTRIBUTO.[/b][/color]

[color=blue][b]L. 11/03/2014, n. 23[/b]
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Art. 14. Giochi pubblici
In vigore dal 27 marzo 2014
1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.
2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
.....
e) introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i princìpi delle norme di attuazione della presente lettera;


[b]Lazio - L.R. 05/08/2013, n. 5[/b]
Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP).

Art. 4 Collocazione delle sale da gioco. Agevolazioni dei comuni.
In vigore dal 23 agosto 2013
1. Non è ammessa l'apertura di sale da gioco che siano ubicate ad una distanza da aree sensibili, quali istituti scolatici di qualsiasi grado, centri giovanili, centri anziani, luoghi di culto o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, inferiore a quella prevista dalla normativa statale in materia.

[b]Corte cost., 10-11-2011, n. 300[/b]
Regioni e Province autonome possono dettare una disciplina sulla localizzazione di sale giochi che preveda distanze da "luoghi sensibili" in quanto tali norme non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate. Tali disposizioni non sono invasive della competenza statale in quanto hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell'ordine pubblico.
[/color]

riferimento id:36883

Data: 2016-10-31 23:20:56

Re:sala giochi

L'attività in questione ha presentato una SCIA dichiarata irricevibile per mancata allegazione della procura speciale. Inoltre non sono stati allegati una serie di documenti indicati come obbligatori (planimetria con indicazione collocazione apparecchi art. 110 comma 6, elenco giochi ecc). Da accertamenti della PL non ha autorizzazione art. 88 TULPS.
Vorrei procedere mediante un' ordinanza a stabilire una distanza  di 500 metri.
Se è possibile avere un esempio di provvedimento,
Grazie

riferimento id:36883

Data: 2016-11-01 08:08:27

Re:sala giochi


L'attività in questione ha presentato una SCIA dichiarata irricevibile per mancata allegazione della procura speciale. Inoltre non sono stati allegati una serie di documenti indicati come obbligatori (planimetria con indicazione collocazione apparecchi art. 110 comma 6, elenco giochi ecc). Da accertamenti della PL non ha autorizzazione art. 88 TULPS.
Vorrei procedere mediante un' ordinanza a stabilire una distanza  di 500 metri.
Se è possibile avere un esempio di provvedimento,
Grazie
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Puoi procedere con ordinanza su distanze che, se interviene prima della nuova scia dell'interessato, risulterà applicabile.
Vedi: http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/territorio-e-sicurezza/2015-08-03/sale-giochi-comune-puo-imporre-vincoli-orari-e-distanze-154936.php?uuid=AB4bVzm

RICICLA questa (modificando solo i riferimenti alla normativa regionale):
http://www.comune.volvera.to.it/2016/07/ordinanza-sindacale-n-4-del-29-luglio-2016-orari-di-esercizio-delle-sale-giochi/

ADOTTALA il prima possibile ... se del caso poi la perfezioni in un secondo momento.
Per sicurezza inviala per conoscenza anche a Regione Lazio ....

riferimento id:36883
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