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I soggetti che possono elevare le sanzioni amministrative nei confronti dei diportisti, come previste dal codice della nautica da diporto, D. Lgs. 171/2005, sono i funzionari addetti agli uffici delle [b][color=red]Capitanerie di Porto[/color][/b].
Avverso la contestazione immediata o notificazione della violazione amministrativa gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti, entro il termine di [color=red]30 giorni[/color] (L. 689/1991).
Contro l'[color=red]ordinanza-ingiunzione[/color] è possibile proporre giudizio di opposizione davanti al giudice del luogo in cui la violazione è stata commessa entro il termine di [color=red]30 giorni[/color].
L'opposizione si propone davanti al giudice di pace o davanti al tribunale se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro.