LOCALI SPORCHI: l'accertamento ASL può essere anche solo VISIVO
[img width=300 height=200]http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2012/07/Nas-Bologna2.jpg[/img]
[color=red][b]Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 ottobre 2016 n. 44927[/b][/color]
... nei relativi locali «erano presenti notevoli quantitativi di topicida e insetticida in prossimità dei
formaggi, veleni impiegati direttamente nell'ambiente di stagionatura, costituenti
un grave pericolo per la salute del consumatore (v. relazione citata). L'esposizione
diretta a contaminazione di veleni è circostanza che rende assoluti il divieto di
consumo alimentare e, a fortiori, anche a prescindere dall'esistenza della preventiva
autorizzazione sanitaria».
Non era dunque necessario alcun accertamento sulle caratteristiche intrinseche
degli alimenti, essendo sufficiente l'esame visivo dei luoghi in cui essi
erano conservati, la cui descrizione non è oggetto di critica puntuale da parte del
ricorrente che, senza eccepire il travisamento della relazione della ASL (documento
pubblico di cui non eccepisce nemmeno la falsità)
TESTO COMPLETO: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20161025/snpen@s30@a2016@n44927@tS.clean.pdf