Data: 2016-10-28 16:40:03

Periodo di prova

La maggior parte dei dipendenti di una struttura non hanno avuto la valutazione a seguito del periodo di prova. È possibile sottoporli a valutazione dopo 5 anni?

riferimento id:36866

Data: 2016-10-28 16:54:39

Re:Periodo di prova


La maggior parte dei dipendenti di una struttura non hanno avuto la valutazione a seguito del periodo di prova. È possibile sottoporli a valutazione dopo 5 anni?
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[color=red][b]Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
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Quindi la valutazione non può arrivare dopo 5 anni ....ma nemmeno dopo 1

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Presidente del consiglio dei Ministri
Provv.P.C.M. 06/04/1995
Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, degli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle «Regioni-Autonomie locali» di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordati il 15 marzo 1995: a) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR, CIDA e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-FILSEL, UIL/Enti locali; b) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CISAL, CISNAL, USPPI e le organizzazioni e federazioni sindacali USPPLI, SNALCC, federazione autonoma CISAL/CONFSAL enti locali, federazione nazionale enti locali CISNAL enti locali, CISAS-FISAEL, CUSAL (CONFILL, CASIL, CONFISAL), FILDI-CILDI, USPPI-CUSPEL-FASIL- FADEL, CONSAL-FEDNADEL, QUADRIL, CONFAIL-UNSIAU, CONFEDERSAL
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 settembre 1995, n. 211, S.O.

Articolo 14-bis
Periodo di prova.

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
due mesi per le qualifiche fino alla quarta;
sei mesi per le restanti qualifiche.
Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 del CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.
La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina (6).
(6) Articolo aggiunto dall'art. 3 del Contratto integrativo approvato con Provv.P.C.M. 7 marzo 1996 a decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto contratto. Successivamente, il presente comma è stato sostituto dall'art. 20 del CCNL di cui all'Acc. 14 settembre 2000. In deroga a quanto disposto nel presente articolo vedi l'art. 7, comma 9, dello stesso Acc. 14 settembre 2000.

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