Data: 2016-10-28 11:25:39

Ordine di demolizione (Dpr 380/2001) - Insussistenza e sanatoria

[b]Fin quando non è presentata l'istanza di sanatoria non può invocarsi l'invalidità dell'ordine di demolizione, nè l'illegittimità sotto il profilo urbanistico ed edilizio può ritenersi insussistente per il fatto che l'immobile sia stato acquistato nelle aste giudiziarie, a maggior ragione se non si dimostra che l'abuso sia stato commesso prima dell'acquisto.
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[color=red][b]T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 25-10-2016, n. 2735[/b][/color]
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2016, proposto da:

M.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato Carmelo Tirenna (C.F. (...)), domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;

contro

Comune di Misterbianco, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'Avvocato Adele Maria Ollà (C.F. (...)), con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;

per l'annullamento

a) dell'ordine di demolizione del Comune di Misterbianco n. 48 in data 24 maggio 2016; b) del verbale di accertamento del Comando di Polizia Municipale in data 1 marzo 2011.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con il presente gravame la ricorrente ha impugnato: a) l'ordine di demolizione del Comune di Misterbianco n. 48 in data 24 maggio 2016; b) il verbale di accertamento del Comando di Polizia Municipale in data 1 marzo 2011.

La ricorrente ha precisato di aver acquistato tramite asta giudiziaria l'immobile sito in Via Archimede 237, foglio 11, particella 519, sub. 3, e di non aver mai effettuato sul bene lavori di alcun genere.

[b]Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la contestata abusività dei lavori è insussistente e, comunque, essa, in ipotesi, sarebbe attribuibile al precedente proprietario; b) in ogni caso, tenuto conto del considerevole lasso di tempo intercorso, l'Amministrazione era tenuta ad una puntuale motivazione sulle ragioni poste a fondamento dell'ordine di demolizione; c) sono inapplicabili all'intero edificio le sanzioni della demolizione e della gratuita acquisizione al patrimonio dell'ente; d) nel caso in esame, la demolizione non potrebbe avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, dovendo, quindi, farsi applicazione della semplice sanzione pecuniaria; e) le opere di cui si tratta possono essere sanate ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001.
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1.1. Il Comune di Misterbianco, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando quanto segue: a) nel decreto di trasferimento del Tribunale di Catania relativo all'immobile in questione, non sono menzionate le opere abusive di cui si discute; b) in ogni caso, la natura abusiva delle opere neppure verrebbe meno nel caso in cui esse fossero state realizzate dal precedente proprietario e non fossero state segnalate dal consulente tecnico nell'ambito della procedura esecutiva; c) l'ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere, a nulla rilevando l'intervenuto decorso di un significativo lasso di tempo (che nel caso in esame, comunque, non risulta tale); d) ai sensi dell'art. 21-octies della L. n. 241 del 1990, non è annullabile il provvedimento vincolato che manifesti vizi formali o procedimentali; e) l'impossibilità della demolizione delle opere perché staticamente e strutturalmente connesse al resto dell'edificio è meramente affermata dalla parte ricorrente e, ad ogni buon conto, tale questione può semmai assumere rilievo nella successiva fase dell'esecuzione dell'ordine di ripristino; f) la ricorrente non ha dimostrato di aver presentato alcuna istanza di sanatoria.

1.2. Previo avviso del Collegio in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione nell'odierna camera di consiglio.

2. Il ricorso appare manifestamente infondato, di talché può esser definito con sentenza ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima sua notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

2.1. La manifesta infondatezza del gravame risulta dalle assorbenti considerazioni di seguito indicate:[color=red][b] a) a prescindere dal fatto che gli immobili acquisiti nella aste giudiziarie ben possono risultare illegittimi sotto il profilo urbanistico ed edilizio, nell'accertamento in data 1 marzo 2011, richiamato nel provvedimento impugnato, si afferma che l'ampliamento ha consentito di ottenere un cucinino, un vano w.c. ed un piccolo ripostiglio; b) nella relazione di consulenza tecnica resa nel procedimento n. 190/90 R.G.E. si menziona, quanto alla particella catastale 519/sub. 3, una cucina (non un cucinino) e dei vani w.c. la cui esistenza non è affatto incompatibile con la realizzazione successiva di un ulteriore vano w.c., mentre non viene affatto menzionata l'esistenza del ripostiglio; c) l'abuso, quindi, deveritenersi effettuato in epoca successiva, di talché non risulta trascorso un significativo lasso di tempo fra la realizzazione dell'abuso stesso e l'adozione del provvedimento in questa sede impugnato; d) come riconosciuto dalla stessa ricorrente, è possibile l'acquisizione gratuita nei limiti delle parti abusive (Cons. Giust. Amm., Sez. Giur., n. 413/1997 e Cons. St., Sez. IV, n. 3051/2015); e) non si comprende perché, nel caso in esame, la demolizione non potrebbe avvenire senza pregiudizio delle parti eseguite in conformità al titolo edilizio (non avendo la parte fornito sul punto alcun principio di prova); f) qualora ne sussistano i presupposti, l'interessata può ben ottenere la concessione in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, ma, sino a quando la relativa istanza non sarà presentata, non può certo predicarsi l'invalidità o l'inefficacia dell'impugnato ordine di demolizione.[/b][/color]

2.2. Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto, in particolare, della sollecita definizione del presente giudizio all'esito della camera di consiglio fissata per la delibazione dell'istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 (Euro milleduecento/00), oltre accessori di legge se dovuti

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore

Francesco Elefante, Referendario

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