Data: 2016-10-28 09:17:19

Errato utilizzo di Sentenze e Pareri: la responsabilità è del funzionario?!

Errato utilizzo di Sentenze e Pareri: la responsabilità è del funzionario?

[color=red][b]Nell’esercizio dell’attività amministrativa, pareri o sentenze che non siano di interpretazione autentica della normativa da applicare hanno la sola funzione di consentire maggiori analisi della stessa.[/b][/color]

AGGIUNGIAMO: lo stesso dicasi per provvedimenti non a contenuto normativo (es. Delibere Regionali diverse da leggi e regolamenti), atti e provvedimenti di altri enti ecc.....

Leggi l'interessante articolo su: http://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/errato-utilizzo-sentenze-e-pareri/

[color=red][b]APPROFONDIMENTI GIURISPRUDENZIALI:[/b][/color]

[b]T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 10-05-2016, n. 614[/b]
Le circolari hanno natura esplicativo (interpretativa) in quanto finalizzate essenzialmente a indirizzare uniformemente l’azione dei vari uffici od organi, sicché le stesse consistono in atti interni all’amministrazione, come tali privi di valore provvedimentale e rilevanza esterna, non vincolanti se contrari alla legge.

[b]T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 21-04-2016, n. 1105[/b]
Le circolari amministrative, in quanto atti di indirizzo interpretativo, non sono vincolanti per i soggetti estranei all'amministrazione, mentre per gli organi destinatari esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano contra legem.

[b]Cons. Stato Sez. IV, 28-01-2016, n. 310[/b]
Le circolari amministrative non hanno valore normativo o provvedimentale e non assumono valore vincolante per i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse. In particolare tali soggetti non hanno l’onere di impugnare le circolari presupposte ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata (D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. II, n. 1318/2014).

[b]Cass. civ. Sez. lavoro, 24-11-2015, n. 23960 (rv. 637799)[/b]
La prassi amministrativa, di cui sono espressione gli atti regolamentari, le circolari, le risoluzioni o i singoli provvedimenti della P.A., non è suscettibile di produrre alcun diritto vivente vincolante per il giudice nell'interpretazione di disposizioni di legge, ma può contribuire, come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo, ad orientarne l'esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle indicazioni della giurisprudenza. (Rigetta, App. Roma, 19/11/2009)

[b]Cass. civ. Sez. I, 25-05-2015, n. 10739 (rv. 635567)[/b]
Oltre alla legge e alla giurisprudenza, anche la P.A., a mezzo della cd. interpretazione amministrativa di cui sono espressione circolari, risoluzioni o singoli provvedimenti - sia pure non vincolanti per i cittadini e il giudice, né costituenti fonte di diritto -, nonché i singoli individui, con i loro atti giuridicamente rilevanti, influiscono sul diritto vivente, così contribuendo a determinarlo. (Nella specie, la S.C., confermando una controversa interpretazione data dal Comune di Licata, divergente rispetto all'orientamento giurisprudenziale dell'epoca, circa l'estensione agli invalidi civili del beneficio della elevazione del limite di età, previsto dall'art. 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288, solo per particolari categorie protette, ha negato ai ricorrenti non invalidi, posposti in graduatoria, il risarcimento del danno derivante dalla loro ritardata assunzione). (Rigetta, App. Palermo, 11/07/2007)

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