Data: 2016-10-28 08:34:05

SARDEGNA: semplificazione procedimenti e SPORTELLO SUAE - LR 24/2016

[b][size=18pt]SARDEGNA: semplificazione procedimenti e SPORTELLO SUAE - LR 24/2016[/size][/b]

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SARDEGNA - [color=red][b]LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2016, N. 24[/b][/color]
Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi

[color=red][b]IN ALLEGATO IL TESTO APPROVATO[/b][/color]

Fra le novità più rilevanti:

Art. 10
Principio della priorità digitale (Digital first)
1. In attuazione del principio della priorità digitale (Digital first), gli atti a valenza generale, i
disegni di legge, le proposte di regolamento e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale
prevedono modalità attuative innanzi tutto digitali.
2. Le proposte di atto normativo di cui al comma 1 sono corredate da una apposita relazione
denominata "Relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa" nella quale sono indicate le
modalità digitali attuative ritenute adeguate al fine di garantire celerità, efficacia ed efficienza del
procedimento e che impongano il minor costo possibile a cittadini ed imprese.
3. Solo in caso di comprovata impossibilità di attuazione digitale sono consentite misure
attuative analogiche.

Art. 15
Termini dei procedimenti amministrativi
1. Fatti salvi i procedimenti di cui al comma 2, nel sistema dell'amministrazione pubblica della
Sardegna, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed
integrazioni, i procedimenti amministrativi previsti dalla disciplina regionale si concludono entro il
termine di trenta giorni.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro il termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, prorogabile per ulteriori centoventi giorni, individua espressamente:

a) i procedimenti che si devono concludere entro un termine inferiore a trenta giorni;
b) i procedimenti che si devono concludere in un termine superiore a trenta giorni, ma comunque
non superiore a novanta giorni;
c) i procedimenti per i quali, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare
complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni.
3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione della deliberazione di cui al comma 2, tutti i
termini dei procedimenti amministrativi previsti dalla disciplina regionale sono ridotti a trenta giorni,
eccetto quelli per i quali è già previsto un termine inferiore.

Art. 17
Sospensione dei procedimenti amministrativi
1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 possono essere sospesi, per una sola volta e
per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni
relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della pubblica amministrazione
stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 17 e 17 bis della legge n. 241 del 1990.
2. In caso di sospensione il termine riprende a decorrere dal momento della produzione delle
integrazioni richieste. Nel caso in cui l'integrazione istruttoria non avvenga nel termine assegnato o
non sia da ritenersi esaustiva, l'effetto sospensivo viene meno, determinando la prosecuzione del
procedimento sulla base della documentazione agli atti.
3. Nel caso di cui al comma 1, al venir meno dell'effetto sospensivo il responsabile del
procedimento comunica all'interessato il nuovo termine di conclusione del procedimento, precisando
la data entro cui il provvedimento è adottato. In caso di omessa comunicazione il termine di
conclusione del procedimento si considera, a tutti gli effetti di legge, pari al termine originariamente
previsto addizionato di ulteriori quindici giorni.
4. La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, adottata dal responsabile
del procedimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, sospende i termini per la
conclusione del procedimento. Tali termini riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine indicato nella comunicazione.
5. L'interessato, nei termini assegnati ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990,
può chiedere l'assegnazione di un termine più ampio, fino a trenta giorni consecutivi, per la
presentazione delle osservazioni e la produzione di eventuali elaborati integrativi o sostitutivi.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme generali sul procedimento
amministrativo. Esse sono applicabili ai procedimenti amministrativi previsti da norme speciali
solamente in funzione di integrazione delle specifiche discipline.

Art. 18
Riduzione dei termini per le imprese certificate
1. La Regione riconosce alle imprese certificate in materia ambientale e di sicurezza, in base
alle norme nazionali e internazionali vigenti, la riduzione di un quarto, con arrotondamento all'unità
superiore, dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza regionale qualora siano
superiori a trenta giorni.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione
della Giunta regionale sono individuate le condizioni, le modalità ed i limiti per il riconoscimento
dell'agevolazione procedimentale di cui al comma 1.


Art. 24
Comunicazione telematica
1. La Regione promuove la comunicazione telematica fra le pubbliche amministrazioni locali
e interviene per consentire a cittadini, professionisti e imprese, con modalità omogenee nel sistema
dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di avviare i procedimenti amministrativi in via
telematica.
2. In nessun caso gli uffici del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna possono
richiedere copie cartacee di documenti già trasmessi per via telematica secondo le modalità previste
dalla legislazione statale vigente.
3. I cittadini hanno diritto di inoltrare le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da
presentarsi ai soggetti preposti, anche per via telematica, con utilizzo di caselle di posta elettronica
certificata (PEC) o altri strumenti che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e
l'immodificabilità del documento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale), e successive modifiche ed integrazioni.
4. In caso di avvio del procedimento amministrativo in via telematica è ammesso l'utilizzo
della procura speciale.

[color=red][b]Art. 29
Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE)[/b][/color]
1. La Regione, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative, promuove
l'attivazione presso gli enti locali di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016,
dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).
2. Il SUAPE esercita le competenze in relazione:
a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di
tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la
riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi compresi quelli di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno);
b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di
trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti;
c) ai procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di
pubblico spettacolo.
3. A tal fine si intendono:
a) per attività economiche e produttive di beni e servizi: tutte le attività economiche private non
salariate aventi normalmente quale corrispettivo una forma di retribuzione, che comprendono in
particolare quelle di carattere industriale, commerciale, artigianale e delle libere professioni;
b) per procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi:
tutti i procedimenti aventi ad oggetto gli adempimenti amministrativi e i titoli abilitativi, ivi
inclusi quelli edilizi, necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio dell'attività;
c) per impianti produttivi: gli immobili e gli impianti destinati funzionalmente all'esercizio delle
attività economiche e produttive di beni e servizi.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
approva le direttive in materia di SUAPE, che sostituiscono le direttive in materia di SUAP adottate
con deliberazione della Giunta regionale del 23 settembre 2011, n. 39/55.
5. L'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il
riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio
edilizio), è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Attribuzione delle funzioni dello Sportello unico dell'edilizia allo Sportello unico per le
attività produttive e per l'attività edilizia)
1. Le funzioni esercitate dallo Sportello unico dell'edilizia (SUE) sono attribuite allo Sportello unico
per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) secondo le norme sul procedimento unico
previste dalla legge regionale che disciplina il SUAPE.".
6. I commi dal 16 al 32 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge
finanziaria 2008), sono abrogati.
7. Il SUAPE è istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso
le unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016 e presso la Città
metropolitana di Cagliari; le città medie, individuate ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, e i
comuni della Città metropolitana di Cagliari hanno facoltà di istituire un SUAPE comunale.
8. Nelle more dell'istituzione del SUAPE, le funzioni di cui al presente titolo sono svolte dal
SUAP comunale o associato esistente.

Art. 31
Procedimento unico
1. Il procedimento per l'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per l'effettuazione degli
interventi di cui all'articolo 29 è unico. Presso il SUAPE si acquisisce un titolo abilitativo unico che
ricomprende e sostituisce tutti gli atti di assenso previsti dalle singole normative settoriali di
competenza di tutte le pubbliche amministrazioni tenute a esprimersi sull'intervento. Non è ammesso il
frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il
medesimo intervento.
2. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, non si applicano le
disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti, delibere e direttive comunque
denominate, difformi rispetto alla disciplina del procedimento unico, con particolare riferimento alle
tempistiche istruttorie ed alle disposizioni che prevedono la sequenzialità delle verifiche istruttorie fra
più uffici, anche di diverse pubbliche amministrazioni. Tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte
nel procedimento unico operano simultaneamente le verifiche di propria competenza secondo le
modalità e i termini di tempo previsti dal presente titolo, raccordando e portando a sintesi le risultanze
istruttorie in sede di conferenza di servizi, ove prevista.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, nel corso del procedimento unico è
vietata l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, di provvedimenti autonomi di
assenso o dissenso. Il provvedimento finale, ove necessario, è rilasciato in forma unica ed
onnicomprensiva dal SUAPE e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta
o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte nel
procedimento.
4. Il procedimento unico è avviato con la presentazione, al SUAPE competente per territorio,
di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'interessato, che attesta la sussistenza dei requisiti
previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata, ove necessario, degli elaborati
progettuali e dalla dichiarazione asseverativa di conformità del progetto alla normativa applicabile,
resa da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.
5. La dichiarazione asseverativa di cui al comma 4 concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e
urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari, ambientali e a quelli in materia di sicurezza
previsti dalle leggi vigenti
6. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, gli uffici e gli enti
coinvolti non possono richiedere la presentazione di una modulistica ulteriore rispetto a quella
pubblicata sul portale istituzionale dedicato della Regione autonoma della Sardegna, fatti salvi i dati o
le dichiarazioni puntuali previste da eventuali regolamenti degli enti locali.
7. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il sistema
informatico del SUAPE rilascia una ricevuta automatica, che attesta la corretta presa in carico della
pratica.
8. Per le pratiche trasmesse al SUAPE attraverso canali diversi dal sistema informatico
regionale, l'attestazione di corretta trasmissione, comunque denominata, è equivalente alla ricevuta
automatica.

riferimento id:36855

Data: 2016-10-31 07:43:12

Re:SARDEGNA: semplificazione procedimenti e SPORTELLO SUAE - LR 24/2016

In riferimento alle novità contenute nell'articolo 29, lettera c) della legge, relative alla definizione delle competenze in capo ai Suape dei procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo, le stesse come vanno interpretate e applicate concretamente? Ad esempio, in relazione ai contenuti dell’abilitazione ex art. 80 TULPS riguardanti la verifica della solidità e sicurezza dei luoghi destinati al trattenimento e allo spettacolo, sia per quelli in sede fissa (es. discoteche) sia per gli impianti temporanei (es. feste o concerti su area pubblica), la competenza continua ad applicarsi solo in presenza di attività di natura imprenditoriale? Posto che la finalità dell'articolo 80 è quella di garantire l’incolumità dei partecipanti a prescindere dal fatto che l’attività sia svolta in ambito imprenditoriale o meno, la competenza dei Suape così come definita nella nuova legge regionale trova applicazione solo nei casi in cui l'evento sia organizzato a scopo di lucro, da soggetto imprenditore ed in presenza di tutti o alcuni degli elementi noti che connotano l'attività di pubblico spettacolo, come accaduto finora con la gestione del Suap, oppure la precisazione contenuta nella legge ha inteso modificare tale criterio nel senso di estendere la competenza a tutti gli eventi culturali e/o sportivi, anche gestiti da Associazioni, comitati, ecc, a prescindere dall'aspetto impenditoriale?  Attesa la formulazione piuttosto generica, ritengo sia importante definire in concreto tali aspetti poichè sotto il profilo applicativo possono presentarsi le ipotesi più svariate: come sappiamo ci sono casi in cui è richiesta un’abilitazione ex art. 68 (attività imprenditoriale) ma non quella ex art. 80 (ad esempio: assenza di luogo circoscritto), oppure ipotesi dove non sia richiesta l’abilitazione ex art. 68 TULPS per mancanza dei requisiti imprenditoriali del soggetto ( Associazione non profit, ecc:) ma sia richiesto l'articolo 80 per le caratteristiche specifiche dei luoghi ( esempio, spettacolo teatrale o cinematografico in luogo chiuso e con presenza di sedie, palco e altri allestimenti). 

riferimento id:36855

Data: 2016-10-31 15:29:14

Re:SARDEGNA: semplificazione procedimenti e SPORTELLO SUAE - LR 24/2016

Tieni presente che la legge entrerà in vigore solo dopo le direttive, che chiariranno meglio anche questo punto.
Ad ogni modo, vi rientreranno tutte le manifestazioni, a prescindere dalla natura imprenditoriale dell'organizzatore. Ti faccio notare che anche la nozione di "attività produttive di beni e servizi" è ampliata e ricomprende anche le attività non imprenditoriali come B&B, circoli privati e simili.
In ogni caso le direttive chiariranno meglio il punto

riferimento id:36855

Data: 2016-11-04 09:24:52

Re:SARDEGNA: semplificazione procedimenti e SPORTELLO SUAE - LR 24/2016

Non sarebbe una cattiva idea programmare fin d'ora eventuali corsi/convegni/ giornate di studio dedicate alla nuova norma regionale SUAPE.

grazie!

riferimento id:36855

Data: 2016-11-07 07:54:51

Re:SARDEGNA: semplificazione procedimenti e SPORTELLO SUAE - LR 24/2016

Ormai vanno di moda le direttive. Si scrivono delle leggi poco chiare e poi si utilizza questo strumento per esplicitarle, spesso andando oltre quello che la stessa legge voleva disporre.

riferimento id:36855

Data: 2016-11-07 08:07:43

Re:SARDEGNA: semplificazione procedimenti e SPORTELLO SUAE - LR 24/2016


Ormai vanno di moda le direttive. Si scrivono delle leggi poco chiare e poi si utilizza questo strumento per esplicitarle, spesso andando oltre quello che la stessa legge voleva disporre.
[/quote]

In linea di principio concordiamo anche se occorre distinguere fra:
[b]
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DIRITTI E LE LIBERTA'[/b]: in questo caso è deplorevole il rinvio "in bianco" a fonti secondarie. La riserva di legge prevista dalla Costituzione (sebbene relativa) impone quantomeno principi e criteri direttivi nella legge

[b]DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE[/b]: in questo caso è ragionevole e forse preferibile il rinvio a disposizioni di attuazione sia regionali ma, soprattutto, locali. Quindi la legge deve "volare alto".

riferimento id:36855
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