Le nuove regole in materia di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici
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[color=red][b]Artt. 17 e 18, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 (G.U. 13 settembre 2016, n. 214)[/b][/color]
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000165027
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[color=red][b]D.Lgs. 26/08/2016, n. 179
Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.[/b][/color]
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 2016, n. 214.
[b]Art. 17. Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005[/b]
In vigore dal 14 settembre 2016
1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici»;
b) il comma 1 è abrogato;
c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.»;
d) al comma 3 le parole: «temporale» e: «avanzata» sono soppresse.
[b]Art. 18. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005[/b]
In vigore dal 14 settembre 2016
1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «firma elettronica,» sono inserite le seguenti parole: «soddisfa il requisito della forma scritta e»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.»;
c) al comma 2-bis, le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso di sottoscrizione autenticata» e le parole: «soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.» sono sostituite dalle seguenti: «redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.»;
d) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.»;
e) i commi 3 e 4 sono abrogati.
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[color=red][size=18pt][b]D.Lgs. 07/03/2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale.[/b][/size][/color]
[b]Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici (139)[/b]
In vigore dal 14 settembre 2016
[1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. (132) (140) ]
1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. (133)
[2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile. (138) (134) ]
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione. (135) (141) (142)
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. (143)
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71. (136) (137) (142)
(131) Rubrica così modificata dal combinato disposto degli artt. 17, comma 1 e 26, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. La rubrica originaria era la seguente: "DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE".
(132) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(133) Comma inserito dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(134) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(135) Comma modificato dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(136) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(137) Per le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 1, D.P.C.M. 2 marzo 2011 e l'art. 3, comma 1, D.P.C.M. 25 maggio 2011.
(138) Comma sostituito dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(139) Rubrica così sostituita dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(140) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(141) Vedi, anche, il D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e il D.P.C.M. 13 novembre 2014.
(142) Per le regole tecniche in materia di sistema di conservazione previste dal presente comma, vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013.
(143) Vedi, anche, il D.P.C.M. 13 novembre 2014.
[b]Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica (146)[/b]
In vigore dal 14 settembre 2016
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. (144)
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico. (145)
2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. (147)
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti. (149)
[3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. (150) ]
[4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. (150)
]
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie. (148)
(144) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(145) Comma modificato dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2 e 2-bis e modificato dall'art. 9, comma 1, lett. 0a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(146) Rubrica così sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(147) Comma inserito dall'art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2 e 2-bis e modificato dall'art. 9, comma 1, lett. 0b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(148) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 giugno 2014.
(149) Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(150) Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.