Data: 2016-10-27 17:16:48

ELETTROMAGNETISMO - valori di assorbimento degli edifici

ELETTROMAGNETISMO - valori di assorbimento degli edifici

[img]http://www.comune.mesagne.br.it/urbanistica/style/telefonia/campo%20di%20azione.jpg[/img]

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
[color=red][b]DECRETO 5 ottobre 2016 [/b][/color]
[b]Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento  del  campo
elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. (16A07701) [/b]
(GU n.252 del 27-10-2016)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista la  legge  22  febbraio  2001,  n.  36  «Legge  quadro  sulla
protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici»;
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259  «Codice  delle
comunicazioni elettroniche» pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
214 del 15 settembre 2003;
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese»;
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116,  recante
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia    scolastica    e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo  delle  imprese,  il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
le definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea»;
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , recante «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del  Paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2003, recante «Fissazione dei limiti di esposizione,  dei  valori  di
attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della
popolazione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003;
  Considerato che le tecniche di misurazione  e  di  rilevamento  dei
livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate  nella  norma
CEI 211-7 o specifiche norme  emanate  successivamente  dal  Comitato
elettrotecnico italiano;
  Considerato che l'ISPRA e le ARPA/APPA hanno predisposto  le  linee
guida, inviate con nota prot. n. 53078 del 18 dicembre 2014, relative
ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da  parte  delle
strutture degli edifici e approvate dal Consiglio federale in data 17
dicembre 2014;
  Acquisito il parere favorevole della  XIII  commissione  permanente
del Senato della Repubblica, con osservazioni;
  Acquisito il parere favorevole della  VIII  commissione  permanente
della Camera dei deputati, con osservazioni;
  Considerati gli approfondimenti  tecnici  effettuati  dall'ISPRA  e
dalle ARPA/APPA in merito ai pareri delle commissioni parlamentari di
Camera e Senato a seguito dei quali hanno predisposto le nuove  linee
guida relative ai valori di assorbimento del  campo  elettromagnetico
da parte delle strutture degli  edifici  e  approvate  dal  Consiglio
federale dell'SNPA in data 15 marzo 2016;

                              Decreta:

                              Art. 1

  1. Sono approvate le linee guida ex decreto-legge  n.  179  del  18
ottobre 2012, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA  relativamente
ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da  parte  delle
strutture degli edifici, cosi' come  riportate  nell'allegato  1  che
costituisce parte integrante al presente decreto.
  2. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, lettera d) del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179 e successive modifiche e integrazioni, le  linee
guida di cui al presente decreto  sono  aggiornate  con  periodicita'
semestrale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare.
  3. Nel caso in cui per pareti e  coperture  con  finestre  o  altre
aperture di analoga natura il Gestore adotta fattori di  attenuazione
diversi da zero, compresi comunque nell'intervallo 0÷3 dB, le Agenzie
potranno provvedere al rilascio  del  parere  ambientale  di  propria
competenza vincolando la validita' dello stesso alla effettuazione di
misurazioni, una volta che l'impianto e' attivo, volte alla  verifica
del rispetto dei limiti e quindi  alla  correttezza  dei  fattori  di
attenuazione utilizzati. Tale attivita' di controllo e' a carico  del
gestore stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 ottobre 2016

                                                Il Ministro: Galletti
                                                          Allegato 1

Linee Guida ex decreto legge n.  179  del  18  ottobre  2012  recante
"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" come  convertito
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 limitatamente a:

valori di assorbimento del  campo  elettromagnetico  da  parte  delle
strutture degli edifici.

1. Premessa

    La legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  recante  "Ulteriori  misure
urgenti per  la  crescita  del  Paese",  pubblicata  sul  Supplemento
ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale  n.  294  del  18  dicembre
2012, ha convertito in legge, con modificazioni (1), il DL n. 179 del
18 ottobre 2012.
----------
(1) La parte del DL n. 179/2012 di interesse per quanto  riguarda  la
protezione della popolazione dalle  esposizioni  ai  campi  elettici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese  tra  100
kHz e 300 GHz (art. 14, comma 8) non ha subito alcuna modifica  nella
conversione in legge, salvo la correzione di due refusi.
----------

    L'art.  14,  comma  8,  del  DL  n.  179/2012  introduce  novita'
importanti andando a modificare quanto stabilito dal  DPCM  8  luglio
2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di  attenzione
e degli obiettivi di qualita' per  la  protezione  della  popolazione
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed  elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", tra le quali:
    - i livelli di campo da confrontare con i limiti  di  esposizione
di cui alla tabella 1 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003,  intesi
come valori efficaci, devono essere rilevati  alla  sola  altezza  di
1,50 m sul piano di calpestio e devono essere  mediati  su  qualsiasi
intervallo di 6 minuti;
    - i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di
cui alla tabella 2 dell'allegato B del DPCM  8  luglio  2003,  intesi
come valori efficaci, devono essere rilevati  alla  sola  altezza  di
1,50 m sul piano di calpestio e sono da  intendersi  come  media  dei
valori nell'arco delle 24 ore. Si precisa che la media  in  questione
e' da intendersi come media quadratica dei valori efficaci del  campo
elettrico;
    - i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualita'
di cui alla tabella 3 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003,  intesi
come valori efficaci, devono essere rilevati  alla  sola  altezza  di
1,50 m sul piano di calpestio e sono da  intendersi  come  media  dei
valori nell'arco delle 24 ore;
    - le tecniche di misurazione e  di  rilevamento  dei  livelli  di
esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7  o
in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Inoltre, ai fini
della verifica del mancato superamento del  valore  di  attenzione  e
dell'obiettivo  di  qualita',  si  potra'  anche  far  riferimento  a
tecniche di estrapolazione che, da misure ottenute  ad  esempio  come
media su un periodo di 6 minuti,  permettano  di  ricavare  i  valori
delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore. Tali
tecniche di estrapolazione sono ovviamente basate sui dati tecnici  e
storici dell'impianto e la modalita' con cui gli operatori forniscono
all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli  impianti  saranno
definite all'interno delle Linee Guida previste;
    - le tecniche di calcolo previsionale  da  adottare  sono  quelle
indicate nella  norma  CEI  211-10  o  in  specifiche  norme  emanate
successivamente dal CEI. Ai  fini  della  verifica  attraverso  stima
previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo  di  qualita',
le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del  2003  saranno
basate su valori mediati nell'arco delle 24  ore,  valutati  in  base
alla riduzione della potenza  massima  al  connettore  d'antenna  con
appositi fattori  che  tengano  conto  della  variabilita'  temporale
dell'emissione  degli  impianti  nell'arco  delle  24  ore.  Inoltre,
laddove siano assenti pertinenze esterne  degli  edifici,  i  calcoli
previsionali dovranno tenere conto dei  valori  di  assorbimento  del
campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.

Nel paragrafo che segue verranno definiti esclusivamente:

    - i valori di assorbimento del campo  elettromagnetico  da  parte
delle strutture degli edifici [art. 14, comma 8, lettera d)].

2. Valori di assorbimento del campo elettromagnetico da  parte  delle
strutture degli edifici Per tenere conto delle differenti  proprieta'
schermanti offerte dai materiali in funzione della  frequenza,  sulla
base anche della  letteratura  disponibile  [1,  2],  si  adottano  i
seguenti due diversi fattori di riduzione:

    - pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di  analoga
natura, in prossimita' di  impianti  con  frequenza  di  trasmissione
superiori a 400 MHz: 6 dB;

    - pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di  analoga
natura, in presenza di segnali a frequenze inferiori a 400 MHz: 3 dB.

In considerazione della possibilita' di esposizione nella  condizione
a  "finestre  aperte",  indipendentemente  dalla  frequenza  di
funzionamento degli  impianti,  si  adotta  il  seguente  fattore  di
attenuazione:

    - pareti e coperture con finestre o  altre  aperture  di  analoga
natura: 0 dB.

In tale ultimo caso, esclusivamente nelle  situazioni  di  criticita'
legate alla progettazione ed alla realizzazione di  reti  mobili,  il
Gestore puo' utilizzare fattori  di  attenuazione  diversi  da  zero,
compresi comunque nell'intervallo 0÷3  dB,  motivando  opportunamente
tale scelta che deve essere giustificata, certificata  e  documentata
con prospetti e fotografie da parte del professionista incaricato dal
Gestore e, pertanto, sotto la propria responsabilita'.

Nei casi in cui il  Gestore  dovesse  avvalersi  della  possibilita',
motivata, di utilizzare per l'attenuazione  da  PARETE  CON  FINESTRA
(ConF) un valore diverso da 0,  le  Agenzie  potranno  provvedere  al
rilascio del parere ambientale di propria  competenza  vincolando  la
validita' dello stesso alla effettuazione di misurazioni,  una  volta
che l'impianto e' attivo, volte alla verifica del rispetto dei limiti
(intesi come valore limite di esposizione,  valore  di  attenzione  e
obiettivo di qualita', ove applicabili) e quindi alla correttezza dei
fattori di attenuazione utilizzati.

Ai fini dell'applicazione delle presenti Linee Guida, si precisa  che
si  definisce  PARETE  CON  FINESTRA  qualunque  porzione    di
parete/copertura di  un  edificio,  in  corrispondenza  di  un  piano
dell'edificio stesso, in cui siano presenti aperture:

              Parte di provvedimento in formato grafico

L'attenuazione 0 dB (se non indicato diversamente dal gestore secondo
quanto stabilito  in  precedenza)  per  PARETE  CON  FINESTRA  e'  da
considerare nel calcolo del campo elettromagnetico in quelle aree che
sono direttamente in linea di vista con l'antenna ovvero per le quali
la  retta  congiungente  l'antenna  ed  un  punto  posto  all'interno
dell'edificio non intercetta altro ostacolo se non la suddetta parete
con finestre o altre aperture.

Viceversa, qualora la porzione di  parete  in  corrispondenza  di  un
piano di un edificio non  abbia  aperture,  dovra'  essere  applicata
l'attenuazione da PARETE SENZA FINESTRA  per  il  calcolo  del  campo
elettromagnetico all'interno dell'edificio ad una quota di 1,5 m  dal
piano di calpestio.

La figura 1 seguente riporta un esempio dei casi in  cui  si  applica
(SF) l'attenuazione da PARETE SENZA  FINESTRA  oppure  l'attenuazione
per parete con finestre o aperture (ConF), di norma pari a 0 dB.

L'applicazione dei coefficienti di attenuazione  SF,  e  ConF  quando
diverso  da  0  (ma  comunque  inferiore  a  3  dB),  dovra'  essere
certificata e documentata in modo simile dai gestori al momento della
richiesta di parere tramite prospetti e/o documentazione fotografica.

              Parte di provvedimento in formato grafico

I fattori di attenuazione sopra  descritti  saranno  applicati  sulla
base delle  indicazioni  riportate  nella  documentazione  e/o  nella
cartografia fornite dall'operatore, in  sede  di  istanza,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 8, lettera d) del decreto  legge  18  ottobre
2012, n. 179. In assenza di  tali  indicazioni  gli  edifici  saranno
sempre considerati come provvisti di  finestre  (tale  considerazione
vale anche nel caso di pareti di copertura, in cui  e'  possibile  la
presenza di abbaini o  lucernai),  cui  verra'  quindi  applicato  un
fattore di attenuazione pari a 0 dB.

Per quanto riguarda le  pareti  con  finestre  o  altre  aperture  di
analoga natura, i  fattori  di  attenuazione  da  applicare  potranno
essere aggiornati  in  funzione  di  ulteriori  studi  pubblicati  in
letteratura.

3. Bibliografia

[1]  NIST  Construction  Automation    Program,    Report    No.3,
"Electromagnetic  Signal  Attenuation  in  Construction  Materials",
October 1997

[2]  M.  Suchanski,  P.  Kaniewski,  R.  Matyszkiel,  P.  Gajewski,
"Prediction of VHF and UHF Wave  Attenuation  In  Urban  Environment"
19th  International  Conference  -  Microwave  Radar  and  Wireless
Communication - Vol. 1 pp 60-65, IEEE 2012

[3] C. Baratta, S. Curcuruto, M. Stortini, V. Mollica, M. Oggianu, M.
Valle, S. Adda, L. Anglesio, G. D'Amore, M. Angelucci, M.  Strappini,
L. Belleri, F. Guaiti, G. Lorenzetto,  "Valori  di  assorbimento  del
campo elettromagnetico da  parte  delle  strutture  degli  edifici  -
Rapporto finale sull'attivita' sperimentale", luglio 2014

riferimento id:36839

Data: 2016-11-08 09:31:24

Re:ELETTROMAGNETISMO - valori di assorbimento degli edifici

Cosa stabiliscono le nuove Linee Guida di cui al DM 5 ottobre 2016

Le nuove Linee Guida definiscono i valori di assorbimento delle pareti degli edifici, ai fini della misura previsionale e della valutazione dell’impatto elettromagnetico all’interno degli edifici.

Finora le valutazioni di impatto elettromagnetico venivano fatte considerando i limiti di esposizione sulla superficie esterna dell’edificio, da qui in avanti le valutazioni verranno fatte considerando l’interno degli edifici e per questo i gestori potranno utilizzare i valori di assorbimento determinati dalla “schermatura” delle pareti.

I parametri costituiscono quindi fattori di riduzione che i gestori possono applicare per determinare i valori di campo elettromagnetico all’interno degli edifici.

I fattori di riduzione previsti sono:
[list]
[li]6 dB (equivale a calcolare gli impatti solo sul 25% della potenza utilizzata): per gli edifici che presentano pareti e coperture senza finestre, per valutare le emissioni di impianti con frequenze superiori a 400 MHz (ad esempio telefonia mobile, wi-fi, Wi-Max, digitale terrestre…).
3 dB (equivale a calcolare gli impatti solo sul 50% della potenza utilizzata): per gli edifici che presentano pareti e coperture senza finestre, per valutare le emissioni di impianti con frequenze inferiori a 400 MHz (ad esempio radio FM).[/li][li]
0 dB (assenza di riduzione): pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura, indipendentemente dalla frequenza degli impianti.
ATTENZIONE: anche in questo caso, è comunque concessa al gestore la possibilità di utilizzare un fattore di attenuazione, a scelto nell’intervallo tra 0 e 3 dB, dandone una motivata giustificazione tecnica![/li]
[/list]

Potenziali conseguenze:

I gestori possono applicare 2 fattori di riduzione nei calcoli previsionali dell’impatto elettromagnetico:
[list]
[li]il fattore α24h[/li][li]
il fattore di assorbimento (tra 0 e 6 db)[/li]
[/list]
L’introduzione dei fattori di attenuazione dovuti all’assorbimento significa che, tenendo conto anche dell’applicazione della media sulle 24 ore attraverso i fattori di riduzione α24h, i valori riscontrabili all’interno degli edifici possono di fatto superare, per determinati intervalli, il limite dei 6 V/m.

Altra conseguenza è la possibilità di prevedere progetti di impianto con emissioni alla superficie esterna degli edifici, decisamente superiori a quelli precedenti, con conseguenti valori di impatto elettromagnetico su pertinenze esterne frequentabili come ad esempio balconi e terrazze.

riferimento id:36839
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