Data: 2016-10-27 17:07:09

APPALTI (e non solo) SEMPLIFICATI in deroga - DPR 194/2016

APPALTI (e non solo) SEMPLIFICATI in deroga - DPR 194/2016

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[color=red][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2016, n. 194 [/b][/color]
[b]Regolamento recante norme per la  semplificazione  e  l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della  legge
7 agosto 2015, n. 124. (16G00206) [/b]
(GU n.252 del 27-10-2016)
  Vigente al: 11-11-2016 

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
riunione del 12 maggio 2016;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso  dalla Commissione
speciale nell'adunanza del 22 marzo 2016;
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento, in applicazione dei principi e  criteri
direttivi contenuti nell'articolo 4 della legge  7  agosto  2015,  n.
124,  reca  norme  per  la  semplificazione  e  l'accelerazione  di
[color=red][b]procedimenti  amministrativi  riguardanti  rilevanti  insediamenti
produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio  o  l'avvio  di
attivita' imprenditoriali  suscettibili  di  avere  positivi  effetti
sull'economia o sull'occupazione. [/b][/color]
  2. I procedimenti di cui al comma 1, [b]inclusi  quelli  previsti  dal
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50[/b],  hanno  ad  oggetto
autorizzazioni, licenze,  concessioni  non  costitutive,  permessi  o
nulla osta comunque denominati, ivi  compresi  quelli  di  competenza
delle    amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, del  patrimonio  storico-artistico,  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita',  necessari  per  la
localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle  opere,  lo
stabilimento degli impianti produttivi e l'avvio delle attivita'.
  3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili  anche
ai  procedimenti  amministrativi  relativi  a  infrastrutture  e
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

                              Art. 2
                    Individuazione degli interventi

[color=red][b]  1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ente territoriale[/b][/color]  puo'
individuare un elenco di progetti, ciascuno dei quali e' corredato da
specifica analisi di valutazione  dell'impatto  economico  e  sociale
redatta anche tenendo  conto,  ove  applicabili,  delle  linee  guida
previste dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato  in  attuazione  dell'articolo  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo  29  dicembre  2011,  n.  228,  [b] riguardanti  rilevanti
insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio
o l'avvio  di  attivita'  imprenditoriali  suscettibili  di  produrre
positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, gia' inseriti  nel
programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, o in altri atti di programmazione previsti  dalla
legge[/b], e chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri  che  al
relativo procedimento siano applicate le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3 e 4. I  progetti  sono  corredati,  ove  disponibile,  del
Codice unico di progetto  di  cui  all'articolo  11  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3.
  2. Entro il successivo 28 febbraio possono essere individuati dalla
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  anche  su  segnalazione  del
soggetto proponente, progetti non  inseriti  nell'elenco  di  cui  al
comma 1 o in altro atto di programmazione, la cui  realizzazione  sia
suscettibile  di  produrre  positivi  effetti  sull'economia  o
sull'occupazione e tale capacita' sia dimostrata dalla documentazione
di cui al medesimo comma.
[color=red][b]  3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente  decreto,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i
criteri per la selezione dei progetti [/b][/color]di cui ai commi 1 e 2  ai  fini
di  quanto  previsto  dal  comma  4,  in  relazione  alla  rilevanza
strategica degli interventi  pubblici  e  privati  assoggettati  alla
procedura semplificata.
[color=red][b]  4. Entro il successivo 31 marzo[/b][/color], con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, tra gli interventi segnalati ai sensi dei commi 1 e 2, sono
individuati  in  concreto,  sentiti  i  Presidenti  delle  regioni
interessate che partecipano, ciascuno per la  rispettiva  competenza,
alla seduta del Consiglio dei ministri, i  singoli  progetti  cui  si
applicano,  anche  in  ragione  della  loro  rilevanza  economica  o
occupazionale  rilevata  anche  tenendo  conto  dell'analisi  di
valutazione dell'impatto economico e sociale, le disposizioni di  cui
agli articoli 3 e  4.  Il  decreto  e'  specificamente  motivato  con
riferimento ai singoli progetti individuati.
  5. I decreti di cui  al  comma 4  possono  disporre  l'applicazione
degli articoli 3 e 4 del presente regolamento sia  nei  confronti  di
tutti i procedimenti e gli atti  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
necessari per la localizzazione, la progettazione e la  realizzazione
dell'opera,  lo  stabilimento  dell'impianto  produttivo  e  l'avvio
dell'attivita', sia con riferimento a singoli procedimenti e  atti  a
tali fini preordinati.

                              Art. 3
                Riduzione dei termini dei procedimenti

  1. Con i decreti di cui all'articolo 2  possono  essere  [color=red][b]ridotti  i
termini  di  conclusione  dei  procedimenti  necessari  per  la
localizzazione, la progettazione e la  realizzazione  delle  opere  o
degli  insediamenti  produttivi  e  l'avvio  dell'attivita'[/b][/color].  Tale
riduzione e' consentita, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi
sotto il profilo  dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura
degli interessi pubblici tutelati e  della  particolare  complessita'
del procedimento, in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai
termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e
puo' essere prevista in riferimento ai singoli  procedimenti,  ovvero
rispetto a  tutti  i  procedimenti  necessari  per  la  realizzazione
dell'intervento, anche  successivi  all'eventuale  svolgimento  della
conferenza  di  servizi.  Nel  caso  in  cui  il  termine  sia  gia'
parzialmente decorso, la riduzione opera con riferimento  al  periodo
residuo.

                              Art. 4 
                        Potere sostitutivo

[b]  1. Per gli interventi e i procedimenti individuati con i decreti di
cui all'articolo 2, in caso di inutile decorso  del  termine  di  cui
all'articolo 2 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  di  quello
eventualmente rideterminato ai sensi dell'articolo 3,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, puo' adottare i relativi atti. [/b]
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con  le  modalita'  di
cui al comma 1,  puo'  delegare  il  potere  sostitutivo  di  cui  al
medesimo comma 1 a un soggetto dotato  di  comprovata  competenza  ed
esperienza  in  relazione  all'attivita'  oggetto  di  sostituzione,
fissando un  nuovo  termine  per  la  conclusione  del  procedimento,
comunque di durata non superiore a quello originariamente previsto.
  3. I poteri sostitutivi di cui ai  commi  1  e  2  sono  esercitati
previa diffida all'organo competente, al quale, in caso  di  inerzia,
e' comunicato l'avvenuto esercizio del potere sostitutivo.
  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il  suo  delegato  si
avvalgono, per l'esercizio del potere sostitutivo, di personale delle
amministrazioni  pubbliche  individuato  ai  sensi  dell'articolo  6,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

                              Art. 5
            Competenze delle Regioni e degli enti locali

[b]  1. Nei casi in cui  l'intervento  coinvolga  esclusivamente,  o  in
misura prevalente, il territorio di una regione  o  di  un  comune  o
citta'  metropolitana,  e  non  sussista  un  preminente  interesse
nazionale alla realizzazione dell'opera, il Presidente del  Consiglio
delega di regola all'esercizio del potere sostitutivo  il  presidente
della regione o il sindaco. [/b]
  2. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando l'intervento  coinvolga
le competenze delle regioni e degli  enti  locali,  le  modalita'  di
esercizio del potere sostitutivo sono determinate  previa  intesa  in
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di  principio
desumibili  dal  presente  decreto,  ferme  restando  le  competenze
previste  dai  rispettivi  statuti  speciali  e  relative  norme  di
attuazione.

                              Art. 6
                    Supporto tecnico-amministrativo

  1. Con i decreti di cui all'articolo 2 e' individuato, per  ciascun
intervento, il personale di cui puo' avvalersi il titolare del potere
sostitutivo di cui all'articolo 4.
  2. I soggetti di cui al  comma  1  sono  designati  tra  dipendenti
pubblici in possesso di elevate competenze tecniche o amministrative,
maturate presso uffici competenti per lo svolgimento di  procedimenti
analoghi, assicurando la presenza fra  essi  di  personale  posto  in
posizione di  elevata  responsabilita'  in  strutture  amministrative
competenti per gli  interventi  e  procedimenti  oggetto  del  potere
sostitutivo.
  3. Il personale di cui al presente  articolo  continua  a  prestare
servizio nella propria amministrazione e a esso non  e'  riconosciuto
alcun  trattamento  retributivo  ulteriore  rispetto  a  quello  in
godimento.

                              Art. 7 
                Clausola di invarianza finanziaria

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento
si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 12 settembre 2016

                            MATTARELLA

                              Renzi, Presidente del Consiglio dei   
                                  dei ministri                       

                              Madia, Ministro per la semplificazione
                                  e la pubblica amministrazione     

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2791

*****************

[color=red][b]L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.[/b][/color]

Art. 4. Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato;
e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d);
f) definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

riferimento id:36838

Data: 2016-10-28 16:13:55

Re:APPALTI (e non solo) SEMPLIFICATI in deroga - DPR 194/2016

Al fine di attrarre capitali si attivano procedure accelerate per investimenti strategici di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale sul territorio. Comuni e regioni, ma anche il presidente del Consiglio, potranno individuare investimenti strategici per i quali richiedere al governo tempi accelerati.

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/riforma-della-pa/05-02-2016/sblocca-procedimenti

riferimento id:36838
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