La Polizia di Stato/Commissariato di Pubblica Sicurezza ha elevato verbale di accertamento di violazione amministrata a carico del Presidente di un'Associazione, titolare di P.IVA/C.F.,non iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, ai sensi degli art. 9 e 10 comma 1 Legge 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), in quanto all'atto del controllo vi era ancora diffusione della musica oltre l'orario massimo consentito (limite massimo previsto con Ordinanza Sindacale) presso il pubblico esercizio in cui era stato organizzato evento musicale.
L'Associazione ha presentato scritti difensivi al Sindaco del Comune.
Nel nostro Comune esiste specifico Ufficio Ambiente/Inquinamento Acustico, cui sono stati trasmessi, per la valutazione, gli scritti difensivi, il quale pero' sostiene che la competenza e'del SUAP, secondo l'art. 4 comma 2 del DPR 160/2016.
Al contrario, il SUAP ritiene che la competenza sia dell'Ufficio Ambiente per le seguenti motivazioni:
1) trattasi di associazione, mentre interlocutori del SUAP devono essere soltanto imprese o studi professionali
2) i procedimenti SUAP sono esclusivamente quelli indicati all'art. 2 intitolato "Finalità e ambito di applicazione":
"...è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di presentazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività..."
e secondo una delle due tipologie di cui al Capo III "procedimento automatizzato" - art. 5 ed al Capo IV "procedimento ordinario" art. 7.
3) Nel nostro Comune è stato approvato il Regolamento SUAP che prevede quanto segue:
"...Sono inoltre gestiti autonomamente dai singoli uffici comunali, per quanto di rispettiva competenza:
• [i]omissis[/i]
• le attività sanzionatorie quali l'applicazione di sanzioni pecuniarie, sanzioni amministrative, segnalazioni all'autorità giudiziaria, provvedimenti a contenuto sanzionatorio (anche comportanti sospensione o cessazione dell'attività ),ecc..
• la gestione del contenzioso, la ricezione e la risposta ad eventuali esposti e scritti difensivi..."
Per quanto sopra esposto [i](ed in sintesi non ritenendo [b]1.[/b] che un'Associazione rientri tra i soggetti interlocutori del SUAP, [b]2.[/b] non ritenendo assimilabile ai procedimenti SUAP un procedimento avviato con la redazione di un verbale di illecito amministrativo e conseguenti scritti difensivi, e [b]3.[/b] considerata la specifica previsione, dettata dal regolamento comunale suap, che restano in capo ai singoli uffici comunali la ricezione e la risposta ad eventuali scritti difensivi) [/i]lo scrivente SUAP ritiene di non avere alcuna competenza individuando viceversa l'Ufficio Ambiente quale unico soggetto competente.
PRECISAZIONE PRELIMINARE: il SUAP è una struttura organizzativa che DEVE gestire le procedure di cui al dpr 160/2010 (competenza obbligatoria) ma, come tutte le strutture dell'Ente, può essere destinataria anche di ulteriori competenze amministrative (ma lo deve essere in MODO ESPRESSO).
Quindi:
1) niente vieta di attribuire al SUAP la gestione ANCHE delle procedure svolte da associazioni (caso classico i circoli di somministrazione)
2) oppure delle procedure SANZIONATORIE (altrimenti escluse)
3) o di quelle di pianificazione (altrimenti escluse salva la variante art. 8)
Ciò detto, IN ASSENZA DI ESPLICITA ATTRIBUZIONE non competono al SUAP e comunque non ricadono nel dpr 160/2010 le procedure sanzionatorie ed interdittive conseguenti ad accertamenti degli organi di vigilanza. A maggior ragione se svolte da associazioni (ma anche se svolte da imprese).