Le richieste di residenza si intendono per legge accolte per legge dopo due giorni salvo verifica delle dichiarazioni rese all'Ufficiale d'anagrafe nei successivi 45 gg.
Premesso ciò, l' ufficio anagrafe in questi ultimi tempi sta letteralmente subissando il comsndo di verifiche all ritmo di 3/4 ogni giorno.
Per altro, statisticamente, non ci si ricorda di un accertamento che sia poi sfociato con una denuncia per falsa attestazione.
Indipendentemente dal pregresso ci si chiede cse sarebbe lecito procedere, ai senso del dpr 445, a verifiche a campione delle autocertificazioni di residenza rese, stabilendo a priorii con atto di giunta o con determina del responsabile di p.o. la cadenza o le modalità di verifica in relazione a quelle presentate o, ancora, le modalità di "scelta"delle dichiarazioni di residenza da sottoporre a verifica.
In caso positivo si chiede cortesemente di evidenziare se vi siano già amministrazioni che operano in tal senso e quali.
Inoltre, al fine di evitare che, in sede di richiesta di residenza, siano presentati documenti non genuini (ottenendo di fatto una sorta di regolarizzazione) si chiede se sia lecito siglare un accordo con l'ufficiale d'anagrafe affinche trasmetta al comando la scansione dei documenti UE e non-UE esibiti all'atto di una richiesta di residenza al fine di verificarne la genuinità almeno delle rpincipali caratteristiche e codici di controllo riportati su di essi.
Inoltre, al fine di rendere più incisive le verifiche sui documenti esteri esibiti per ottenere residenza (al fine di ovviare a indebite regolarizzazioni a fronte di presentazione di documenti falsi) questo comando
Salve,
l'accertamento della residenza è sempre una problematica perchè richiede una valutazione complessa e, spesso (se non sempre), un sopralluogo.
La normativa NON IMPONE alcunchè limitandosi a richiedere una verifica sulle "dichiarazioni rese" che possono consistere in autocertificazioni, ma anche documenti ed altri elementi informativi e documentali.
Ciò detto, BEN VENGANO "accordi" (che possono sostanziarsi anche in un mero scambio di email) fra organo accertatore e ufficiale di anagrafe, volti a RAZIONALIZZARE i meccanismi di controllo per evitare sopralluoghi inutili e, magari, mancati accertamenti documentalti.
In questo contesto anche l'introduzione di "CONTROLLI A CAMPIONE" si devono ritenere legittimi se riferiti ai sopralluoghi (cioè adotterei un controllo GENERALIZZATO documentale, ed un estrazione a campione per sopralluoghi + sopralluoghi eccezionali in caso di dubbi o carenze documentali). Il tutto a discrezione della Polizia Locale (nel senso di scelta del campione, definizione delle modalità di sorteggio ecc...).
[b]IN ALLEGATO TENTATIVI DI DISCIPLINA[/b]
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D.P.R. 30/05/1989, n. 223
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
18-bis. Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti (25).
1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.