Data: 2016-10-26 16:49:49

Sospensioni attività di somministrazione

Gentilissimi è la prima volta che scrivo sul Forum e spero (come consulente) di non aver sbagliato sezione :)
Nel verificare la possibilità di sospensione di un'attività di somministrazione alimenti e bevande nella città di Roma vorrei essere sicuro dell'interpretazione delle norme. In particolare sia la legge regionale della Regione Lazio (L.R. 29 Novembre 2006, n. 21) sia il Regolamento comunale (Delibera 35/2010) prevedono testualmente

Art. 15 comma 2 lettera a) L.R. 29 Novembre 2006, n. 21
2. Le autorizzazioni all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decadono:
a) quando il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione stessa o sospenda l’attività per un periodo superiore a un anno;

Art. 26 comma 2 lettera a) Delibera 35/2010
2. Le autorizzazioni all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale,  decadono:
a) quando il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione stessa o sospenda l’attività per un periodo superiore a un anno;

La società dal 2011 ha chiesto (ed ottenuto) più sospensive senza mai superare i 12 mesi ma lasciando sempre un periodo di attività e poi ripresentava una nuova sospensiva: tipico stop&go.

La norma del periodo massimo dei 12 mesi va interpretata come [b]somma complessiva[/b] dei periodi di sospensione richiesti oppure basta che ci sia anche un giorno di attività per poi riprendere a richiedere la sospensiva? Francamente interpreto a favore della prima ipostesi.

Inoltre l'atto di comunicazione della sospensione è un mero atto recettizio da parte del SUAP oppure comporta l'avvio di un procedimento con risposta esplicita?

riferimento id:36805

Data: 2016-10-26 17:29:31

Re:Sospensioni attività di somministrazione

[color=red]Benvenuto nel FORUM. Se vuoi puoi inserire i quesiti nelle AREE TEMATICHE (es. questo in Commercio e somministrazione http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=85.0 o in quelle geografiche, es. Lazio http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=5.0). Inserisci sempre un solo quesito ... va bene anche qui[/color]

La norma del periodo massimo dei 12 mesi va interpretata come somma complessiva dei periodi di sospensione richiesti oppure basta che ci sia anche un giorno di attività per poi riprendere a richiedere la sospensiva? Francamente interpreto a favore della prima ipostesi.
[color=red]SICURAMENTE i 12 mesi vanno intesi come SINGOLA UNITA' temporale nel senso che, se il soggetto RIAVVIA L'ATTIVITA' può poi sospendere nuovamente.
Ma qui si inserisce una problematica. Cioè c'è giurisprudenza (la trovai qualche anno fa ... la devo ricercare) che sostiene che un comportamento volto a procrastinare la decadenza con aperture fittizie non esclude la possibilità per il Comune di dichiarare la decadenza.
Quindi la riattivazione deve essere effettiva e consolidata (diciamo 1 mese o meno se legata a eventi esterni, es. feste natalizie ecc...) ma con dimostrazione della volontà di svolgere una vera attività economica (quindi con tanto di scontrini ecc...)
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Inoltre l'atto di comunicazione della sospensione è un mero atto recettizio da parte del SUAP oppure comporta l'avvio di un procedimento con risposta esplicita?
[color=red]LA COMUNICAZIONE è mera comunicazione di un evento a cui non segue alcun procedimento amministrativo.
Quindi il Comune non deve adottare alcun atto se ritiene fondata la stessa.
SOLO SE il Comune ritiene che la riattivazione non sia effettiva deve comunicare avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di decadenza.
SOLO SE si richiede proroga (quindi non si riattiva, occorre che la domanda sia fatta prima della scadenza dei 12 mesi e che anche la PROROGA, atto espresso, sia rilasciata prima (ma sul punto si ritiene sanante anche una proroga postuma)

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riferimento id:36805

Data: 2016-10-27 08:49:07

Re:Sospensioni attività di somministrazione

Grazie mille della delucidazione, molto chiaro  ;)

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