Ciao Simone, è una cosa abbastanza urgente quindi spero mi farai la cortesia di risponermi non appena ti è possibile.GRAZIE.
La domanda è questa:è possibile esercitare l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande da parte di una persona con i seguenti reati?
1) 18/02/1S92 DECRETO PENALE DEL G.I.P. PRETURA DI LECCE ESECUTIVO IL 02/04/1992
1° reato) EMISSIONI DI ASSEGNI A VUOTO Art, 116 R.D. 21/12/1933 N. 1736 (COMMESSO IL 21.05.1990) • REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 607) Dispositivo: MULTA LIRE 480.000 (PARI A EURO 247,90) Benefici; NON MENZIONE ( ART. 176 C.P. )
2) 02/03/1992 DECRETO PENALE DEL G.I.P. PRETURA di LECCE ESECUTIVO IL 02/04/1992
1° reato) EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO Art.116 R.D.21/12/1933 n. 1736 (COMMESSO IL 21/5/1990) Recidiva, Art. 99 COMMA 1 C.P. (generica)
- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1899 N. 507) Dispositivo: MULTA LIRE 280.000 (PARI a EURO 144,81)
3) 02/03/1992 DECRETO PENALE DEL G.I.P. PRETURA D! LECCE ESECUTIVO IL 02/04/1992
1" reato ) EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO Art. 116 R.D, 21/12/1933 N. 1736 (COMMESSO IL 30/4/1990)
Recidiva; Art. 99 COMMA 1 C.P. (generica;)
- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L, VO 30-12-1999 N. 507) Dispositivi): MULTA -LIRE 80.000 (PARI A EURO 41,32)
4) 15/09.92 DECRETO PENALE DEL G.I.P. PRETURA DI LECCE ESECUTIVO IL 27/10/1992
1' reato) EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO Art. 116 R.D. 21/12/1933 N. 1736 (COMMESSO ÌL 17/4/1990) Recidiva.: Art. 99 COMMA 1 C.P. (generica)
- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507) Disposi! vo; MULTA URE 450.000 (PARI A EURO 232,41)
5) 26/05/94- DECRETO PENALE DEL G.I.P. PRETURA DI LECCE ESECUTIVO IL 30/06/1994
1° reato- EMISSIONE E DI ASSEGNI A VUOTO Art. 116 R.D, 21/12/1933 N. 1736 (COMMESSO IL 28/6/1990) Recidiva; Art. 99 COMMA 1 C.P. (generica)
- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 607) Dispositivo: MULTA LIRE 830.000 (PARI A EURO 428,66)
6) 23/01/1995 SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (Art. 444, 445 CPP) DELLA PRETURA DI LECCE - AZIONE DISTACCATA DI TR1CASE IRREVOCABILE IL 10/03/1895
1° reato ) RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE Art. 337 C.P. (COMMESSO 11.22/1/1995) Circostanza: Art. 62 bis C.P.
Recidiva: ART. 99 COMMA 4 2A IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o Infraquinquennale) Dispositivo: RECLUSIONE MESI 5 Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA Al SENSI DELL'Art. 163 C.P.
7) 10/0719S5 SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (Art. 444, 445 CPP) DELLA PRETURA DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA Di ALESSANO IRREVOCABILE II. 18/09/1995
1 ' reato ) OLTRAGGIO A UN PUBBLICO UFFICIALE Art. 341 C.P. (COMMESSO IL 23/1/1994)
Circostanza: Art. 62 bis G.P.
- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (-EGGE 25-6-1999 N.205)
Dispositivo: RECLUSIONE MESI 2
Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA Al SENSI DELL'Art. 163 C.P.
8)-15.03.1996- SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (Art. 444, 445 CPP) DELLA PRETURA DI LKCCE-SEZIONE DISTACCATA DI……. IRREVOCABILE IL 14/04/1996
1° reato i EMISSIONE Dì ASSEGNO SENZA PROVVISTA CONTINUATO Art, 81 C.P., Art, 2 L. 16/12/1990 n. 886 Circostanza: Art, 62 bis C.P,
• REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999
N. 507) Dispositivo: MULTA LIRE 400.000 (PARI A EURO 206,58)
9) 17/05/1996 SENTENZA DI APPLICAZIONE DELIA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (Art, 444,445 CPP) DELLA PRETURA DI LECCE • SEZIONE DISTACCATA DI…………… IRREVOCABILE IL ;'2/06/-l996
1° reato ) OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE Art. 341 C.P.
Circostanza; Art. 62 bis C.P.
Recidiva: Art. 99 COMMA 1 C.P. (generica)
• REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (LEGGE 26-6-1999 N.205)
Dispositivo: RECLUSIONE MESI 4
Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PEIS'A Al SENSI DELL'Art. 163 C.P.
10) 29/03/2002 SENTENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATIOA DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE
IRREVOCABILE IL 10/05/2002
1 reato ) RICETTAZIONE Art, 648 C.P. Circostanza: Art. 62 bis C.P. • Dispositivo: RECLUSIONE MESI 4,
MULTA 207,00 EURO
Benefici; SOSPENSIONE CONDIZIONALE, DELLA PENA Ai SENSI DELL'Art. 163 G.P.
11) 20/03/2003 DECRETO PENALE DEL G.I.P. TRIBUNALE Di LECCE ESECUTIVO IL 01/05/2003
1° reato ) RIFIUTO D'INDICAZIONI SULLA PROPRIA IDENTITÀ- PERSONALE Art. 651 C.P. (COMMESSO IL 17/11/2000 IN …………..)
Recidiva: Art. 99 COMMA 1 C.P. (generica) Dispositivo: AMMENDA 206,58 EURO
Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:
> PAGATA LA PENA PECUNIARÌA IL 18/11/2004
12) 27/02/2009 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI .........IRREVOCABILE IL 20/04/2009
1° reato. ) INGIURIE CONTINUATO Art. 81, 594 comma 1 C.P. (COMMESSO IL 8/2/2006 IN ……………..)
- REATO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE
2° reato ) MINACCIA CONTINUATO Art.81 „ 612 comma 1 C.P. (COMMESSO IL 8/2/2006 IN …………..)
- REATO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE
3" reato ) PERCOSSE CONTINUATO Art 81, 581 comma 1 C.P, (COMMESSO IL 8/2/2006 IN ……………)
- REA TO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE
CODICE PENALE:
TITOLO XII - Dei delitti contro la persona
Fra i delitti ivi contemplati vi è quello dell'art. 581. Percosse.
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Poichè tale delitto è proprio l'ultimo per il quale il soggetto è stato condannato e non essendo decorsi i 5 anni previsti dall'art. 71 del Dlgs 59/2010 tale condizione è OSTATIVA fino al 20/4/2014.
Quindi il soggetto ha commesso il reato di false dichiarazioni in atti che devi segnalare alla procura contestualmente alla dichiarazione di inefficacia della SCIA.
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Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
1. Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Buona sera,
sono nuovo del forum ed esprimo subito i miei complimenti per la dovizia con la quale vengono trattati gli argomenti.
A proposito dell'articolo che segue ho un dubbio, precisamente questo fa riferimento a sentenza di condanna a pena detentiva passata in giudicato, nel caso specifico la condanna è stata una multa inflitta dal giudice di pace nell'ambito delle proprie attribuzioni, non una pena detentiva.
Quindi non si verifica il motivo ostativo all'esercizio dell'attività commerciale.
Ringrazio per il chiarimento che vorrete dare.
Di seguito riporto l'estratto dell'articolo.
Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
.... omissis
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
Buona sera,
sono nuovo del forum ed esprimo subito i miei complimenti per la dovizia con la quale vengono trattati gli argomenti.
A proposito dell'articolo che segue ho un dubbio, precisamente questo fa riferimento a sentenza di condanna a pena detentiva passata in giudicato, nel caso specifico la condanna è stata una multa inflitta dal giudice di pace nell'ambito delle proprie attribuzioni, non una pena detentiva.
Quindi non si verifica il motivo ostativo all'esercizio dell'attività commerciale.
Ringrazio per il chiarimento che vorrete dare.
Di seguito riporto l'estratto dell'articolo.
Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
.... omissis
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
[/quote]
CIAO CARMELO,
il problema dell'articolo in questione (che c'era nel dlgs 114/1998 ed è rimasto fino ad oggi) sta in quell'OVVERO.
[color=red]Ovvero [/color]non andrebbe mai usato in quanto può avere carattere CONGIUNTIVO o DISGIUNTIVO.
Se ha carattere congiuntivo allora hai ragione te. Serve una pena detentiva.
Se ha carattere DISGIUNTIVO (come deve ritenersi in assenza di altre indicazioni) allora anche la sentenza a pena non detentiva è ostativa.
Ecco i motivi della mia risposta.
Grazie per il contributo chiarificatore.
Mi sembra pero' che anche nel caso in cui "oppure" abbia carattere DISGIUNTIVO la situazione non cambi. Infatti alla frase "una condanna a pena detentiva" sottintende la parte dell'articolo nel quale sono individuati ali altri delitti fra cui quelli commessi con violenza. Del resto in caso contrario si avrebbe una stortura, per esempio: se sono giudicato dal tribunale e mi danno sei mesi con sospensione della pena posso avviare una attività commerciale, invece se mi condanna il giudice di pace ad una multa (per lo stesso reato) ciò diventa motivo ostativo all'esercizio dell'attività.
Cosa ne pensate?
Grazie