Ai vigili del Fuoco è stata presentata una SCIA per uno dei casi di cui all'allegato I A del d.p.r. n. 151/2011 senza passare dal suap: ciò nonostante le disposizioni normative, contenute nello stesso D.P.R., prevedano il raccordo con il SUAP.
I VVFF hanno chiesto di conformare l'attività fissando un termine di 45 giorni, che non è stato rispettato.
In questo caso si applicano le disposizioni ex art. 19 L. 241/1991 e s.m.i. per cui, docorso il termine di conformazione, l'attività si intende vietata?
La Prefettura competente chiede al suap quali provvedimenti intende adottare. Ma come può intervenire il suap non essendo l'autorità competente?
Ai vigili del Fuoco è stata presentata una SCIA per uno dei casi di cui all'allegato I A del d.p.r. n. 151/2011 senza passare dal suap: ciò nonostante le disposizioni normative, contenute nello stesso D.P.R., prevedano il raccordo con il SUAP.
I VVFF hanno chiesto di conformare l'attività fissando un termine di 45 giorni, che non è stato rispettato.
In questo caso si applicano le disposizioni ex art. 19 L. 241/1991 e s.m.i. per cui, docorso il termine di conformazione, l'attività si intende vietata?
La Prefettura competente chiede al suap quali provvedimenti intende adottare. Ma come può intervenire il suap non essendo l'autorità competente?
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Il problema potrebbe compromettere la legittimità degli atti da adottare pertanto si SUGGERISCE di procedere in questo modo:
1) inviare notifica PEC all'impresa contenente gli atti adottati dai VVF con nota di accompagnamento di questo tenore "Ai sensi del DPR 160/2010 e DPR 151/2011 gli allegati atti adottati dal competente Comando dei Vigili del Fuoco si intendono adottati nell'ambito del procedimento unico SUAP. Ciò premesso la S.V. dovrà conforrmarsi a quanto prescritto entro un ulteriore termine di 45 giorni, salva l'adozione di misure cautelari urgenti, pena la cessazione dell'attività ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 19 della L. 241/1990 e del DPR 151/2011 in relazione alle ragioni esposte nei citati provvedimenti"
2) inviare nota al Prefetto chiarendo che si è dovuto procedere nel senso indicato per salvaguardare la legittimità degli atti, soprattutto in relazione all'evidente vizio di incompetenza assoluta (che avrebbe potuto portare alla nullità)
3) inviare per conoscenza ai VVF la nota di cui al punto 1 con scritto "Si allega la documentazione inerente la ratifica degli atti da voi adottati in violazione delle competenze assegnate dal DPR 160/2010 e dpr 151/2011. Fermo l'ulteriore termine assegnato con la ns. comunicazione vi chiediamo di indicarci se sussistono ragioni per procedere con ordinanza contingibile ed urgente alla chiusura dell'attività indicando dettagliatamente le condizioni di sicurezza violate ed i pericoli emersi. In difetto di specifica richiesta resta fermo il termine di 45 giorni sopra indicato"