Data: 2016-10-25 10:54:14

Commercianti su aree pubbliche - ESONERO DALLO SCONTRINO

Commercianti su aree pubbliche - ESONERO DALLO SCONTRINO

Cass. civ. Sez. V, 23-09-2016, n. 18674
Non sono soggetti all'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale i venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi, simili e affini non muniti di attrezzature motorizzate. Il termine motorizzato indica chi sia dotato di veicolo a motore e ciò vale specificamente nel contesto in cui l'espressione viene usata e cioè quella della distinzione fra varie forme di commercio ambulante. In questo contesto la norma non può che essere interpretata come limitativa dell'obbligo di emissione dello scontrino fiscale a quelle attrezzature motorizzate che consentono la possibilità di dislocare agevolmente una postazione di vendita corrispondente a quella a posto fisso (nel caso di specie, non è stato ritenuto soggetto all'obbligo di emissione degli scontrini fiscali un venditore ambulante di dolciumi che svolgeva la sua attività con l'ausilio di un furgone motorizzato e di una pralinatrice elettrica).

D.P.R. 21/12/1996, n. 696
Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1997, n. 30.
2. Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione (4).
1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:
a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni;
d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi (5);
e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;
f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate (6);
i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'àmbito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;
p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
s) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 , nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66 ;
ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;
ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 , se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
rr) [le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata] (7);
ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste;
tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire (8);
tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito (9).
2. Non sono altresì soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'articolo 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'articolo 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:
a) D.M. 4 marzo 1976 : Associazione italiana della Croce rossa;
b) D.M. 13 aprile 1978 (10): settore delle telecomunicazioni;
c) D.M. 20 luglio 1979 : enti concessionari di autostrade;
d) D.M. 2 dicembre 1980 : esattori comunali e consorziali;
e) D.M. 16 dicembre 1980 : somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;
f) D.M. 16 dicembre 1980 : somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
g) D.M. 22 dicembre 1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;
h) D.M. 26 luglio 1985 : enti e società di credito e finanziamento;
i) D.M. 19 settembre 1990 : utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.
(4) Per la sostituzione delle modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui al presente provvedimento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, vedi l'art. 2, comma 5, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
(5) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 333 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 335 dello stesso articolo 1. In precedenza la presente lettera era stata modificata dalla lettera a) del comma 10 dell'art. 1, D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge. Il comma 362 dell'art. 1 della suddetta legge n. 228/2012 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del citato decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, non convertite in legge.
(6) Lettera così sostituita dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, con la decorrenza indicata nell'art. 11 dello stesso decreto.
(7) Lettera così sostituita dall'art. 21, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e abrogata dal comma 36-vicies dell'art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, aggiunto dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.
(8) Lettera aggiunta dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, con la decorrenza indicata nell'art. 11 dello stesso decreto.
(9) Lettera aggiunta dal comma 13-septies dell'art. 38, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(10) I riferimenti alle disposizioni del D.M. 13 aprile 1978 si intendono effettuati alle norme del D.M. 24 ottobre 2000, n. 366, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso.

Ministero delle finanze
D.M. 21/12/1992
Esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1992, n. 300.
1. Non sono soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le categorie di contribuenti e le operazioni sottoelencate:
1) operazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
2) spettacoli ed altre attività soggetti all'imposta sugli spettacoli, per i corrispettivi certificati dal biglietto d'ingresso o dal biglietto scommessa, contemplati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o dal buono relativo alla prima consumazione previsto dal decreto ministeriale 23 dicembre 1981. Attività diverse da quelle previste dal precedente punto 1), seconda parte, per le quali l'imponibile è determinato forfettariamente su scala nazionale ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale n. 640 del 1972, valevole anche per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
3) somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
4) prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale e prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi (3);
5) prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
6) operazioni esenti di cui all'art. 22, comma 1, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
7) prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;
8) prestazioni effettuate da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti;
9) prestazioni rese da fumisti nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
10) prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
11) venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi, simili e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
12) autoscuole per le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente;
13) prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
14) prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche, elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto (4);
15) operazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'art. 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
16) prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;
17) prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
18) prestazioni aventi per oggetto utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
19) prestazioni rese dai dormitori pubblici;
20) soggetti che effettuano vendite per corrispondenza limitatamente a dette cessioni (5);
21) cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
22) operazioni poste in essere da regioni, provincie, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dagli enti pubblici di assistenza e beneficenza e da quelli di previdenza, delle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dagli Enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai predetti enti (6);
23) prestazioni di servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa (7).
(3) Numero così sostituito prima dall'art. 1, D.M. 17 marzo 1994 (Gazz. Uff. 2 aprile 1994, n. 77), e poi dall'art. 1, D.M. 29 luglio 1994 (Gazz. Uff. 9 agosto 1994, n. 185), con effetto dall'8 giugno 1994.
(4) Numero così sostituito dall'art. 1, D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 11 agosto 1993, n. 187), con effetto dal 1° gennaio 1993.
(5) Punto così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1993, n. 3.
(6) Numero aggiunto dall'art. 1, D.M. 4 agosto 1993 (Gazz. Uff. 11 agosto 1993, n. 187), con effetto dal 1° gennaio 1993.
(7) Numero aggiunto dal D.M. 10 maggio 1995 (Gazz. Uff. 13 maggio 1995, n. 110) con effetto dal 15 maggio 1995.

APPROFONDIMENTI:
http://www.laleggepertutti.it/133886_vendita-di-dolci-e-panini-alla-sagra-no-scontrini-fiscali

http://maiolimassimo.altervista.org/blog/soggetti-esonerati-dallobbligo-scontrino-fiscale/?doing_wp_cron=1477384141.4643330574035644531250

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