DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - occorre il rispetto del CdS e del regolamento sul suolo pubblico
[color=red][b]TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 24 ottobre 2016 n. 1985[/b][/color]
FATTO e DIRITTO
La xxxx s.r.l. ha impugnato la nota del Dirigente del IV Settore della Provincia di Vibo Valentia, prot. gen. n.13730 del 13.9.2001, con la quale le è stata negata l’autorizzazione all’apertura degli accessi ad un distributore di carburanti sito nel Comune di Filandari località “Molezzi” nonché la nota del Dirigente del IV Settore della Provincia di Vibo Valentia con cui sono stati sospesi i termini di conclusione del procedimento; nonché la nota del responsabile del procedimento n. 1168 del 26/01/2001 con cui le è stata chiesta la produzione di documentazione integrativa.
La ricorrente ha riferito che: previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni e concessioni, ha realizzato un impianto di distribuzione di carburanti in località Molezzi del Comune di Filandari (VV); anteriormente alla realizzazione dell’impianto ha chiesto alla Provincia di Vibo Valentia un nullaosta all’apertura degli accessi sulla strada provinciale fronteggiante l’impianto, nullaosta, questo, assentito con provvedimento del 19/03/1998 (prot. n. 23/1647 LL.PP. del 19/03/1998 e 6368 del 14/04/1998); sulla base di tale autorizzazione, oltre che di tutte le altre già conseguite, ha portato a termine i lavori di realizzazione dell’impianto sostenendo ingenti investimenti; ultimati i lavori di costruzione, ha chiesto alla Provincia di Vibo Valentia, con istanza del 09/01/2001, il rilascio dell’autorizzazione definitiva all’apertura degli accessi sulla strada provinciale; considerata la precedente autorizzazione del 1998, quella richiesta dopo l’ultimazione dell’impianto, appariva atto dovuto e d’immediato rilascio; invece, dapprima la Provincia (con nota n. 1168 del 26.01.2001) ha richiesto ulteriori documenti e successivamente (con nota del 30.5.2001) ha sospeso i termini di conclusione del procedimento; infine, nonostante il deposito di tutti gli elaborati e i documenti richiesti, la Provincia, con la impugnata nota del 13.09.2001, senza fare minimamente cenno al precedente nullaosta favorevole, ha negato il rilascio dell’autorizzazione.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto: Contraddittorietà. Travisamento dei fatti. Difetto assoluto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione delle norme e dei principi in materia di annullamento di ufficio. Violazione del principio di imparzialità sotto il profilo della mancata comparazione degli interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento. Violazione del principio di gerarchia delle fonti. Violazione degli artt. 46 e 61 DPR n. 495/1992. Violazione del d.lgs. n.285/1992.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Vibo Valentia chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’8/11/2001 è stata respinta l’istanza cautelare.
Con decreto n. 1573/2015, questo Tribunale, ha dichiarato la perenzione del ricorso ai sensi dell’art. 1, comma 1, delle norme transitorie del C.P.A.
A seguito di opposizione della ricorrente, con Decreto Presidenziale n.194/2016, è stato revocato il decreto n. 1273 del 05/12/2015 e disposta la reiscrizione della causa nel ruolo di merito.
All’udienza pubblica dell’8 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
[b]Il ricorso è infondato.[/b]
[color=red][b]A motivo del diniego impugnato la Provincia ha addotto che gli accessi realizzati sono in contrasto con l’art. 8 del Regolamento Provinciale sull’occupazione di spazi e aree pubbliche, in relazione alle distanze prescritte in rapporto sia ad un bivio stradale (Arzona) sia ad una curva.[/b][/color]
La ricorrente ha dedotto che la Provincia non avrebbe potuto invocare — ai fini del diniego — questioni concernenti la posizione della Stazione di Servizio, essendo la materia delle distanza sottratta alla competenza provinciale e che, infine, nel caso di specie la norma di riferimento sarebbe l’art. 46 DPR n.495/1992 sul presupposto che la strada in questione sia inquadrabile tra quelle di tipo F (strade urbane).
La censura è infondata.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente.
La strada provinciale in esame, secondo i criteri di classificazione operati dal C.D.S., rientra nella classificazione di tipo” C” (strada extraurbana secondaria), in considerazione della sua natura di strada di collegamento da e verso il Comune Capoluogo.
L’art. 22 C.D.S. stabilisce che, senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
L’art. 45 Regolamento Esecuzione C.D.S. precisa che” nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L’ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all’interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti”.
L’art. 14 C.D.S. prevede che gli enti proprietari provvedono al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo.
L’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, ente proprietario della strada, ha approvato, con delibera consiliare n. 18 del 28/9/1995, il ” Regolamento Concessioni “. All’art. 27 ha dato atto che accessi e diramazioni sono regolamentati dal D.Lgs. n. 285\92, dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, nonché dal D.Lgs. n. 507\93. L’art. 28 comma 2 ha stabilito che ” il rilascio di licenze di accesso a impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi sarà subordinato all’osservanza delle seguenti norme: “….2) è vietata l’istituzione di accessi relativi ad impianti di distributori di carburanti e gassosi: a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni e ramificazioni, a distanza inferiore a mt. 95 a partire dal punto di incontro dagli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi siano seguiti da una curva, la suddetta distanza, non deve essere inferiore a mt. 95 e dovrà partire dal punto di tangenza della curva stessa ….3) la lunghezza del fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio e delle stazioni di servizio, dovrà essere di mt 60, dei quali mt 30 di spartitraffico e m. 15 per ciascun accesso”. Il punto 5 osserva che ” si prescinde dalle norme di cui ai nn. 1,2,3,4 nelle traverse interne ai centri abitati, sempreché ciò non comporti pericolo per la sicurezza della circolazione “.
[b]Orbene, nel caso di specie, dalla produzione documentale versata in giudizio dalla Provincia resistente, risulta che gli accessi realizzati sono in contrasto con l’art. 8 del Regolamento Provinciale sull’occupazione di spazi e aree pubbliche, in relazione alle distanze prescritte in rapporto sia ad un bivio stradale (Arzona) sia ad una curva (in entrambi i casi la distanza non deve essere inferiore a ml 95).[/b]
La censura, pertanto, deve essere disattesa.
Con ulteriore motivo la ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato ha concretato l’annullamento o la revoca del nulla osta precedentemente emesso e, tuttavia, l’amministrazione non ha comunicato alla ricorrente l’avviso di avvio del procedimento di autotutela diretto all’annullamento o alla revoca del precedente provvedimento favorevole. E’ stato, quindi, violato l’art. 7 L. 241/90, impedendo alla Esso di formulare osservazioni e controdeduzioni.
Il motivo è infondato.
Il nulla osta rilasciato alla ricorrente nel 1998 è espressamente un atto interlocutorio “di massima” rilasciato dalla Provincia nell’immediatezza della richiesta con espressa riserva che la concessione definitiva sarebbe stata rilasciata previa nuova richiesta e subordinatamente al pagamento delle tasse previste dal Regolamento Concessorio di cui alla delibera C.P. 18/95 e ai vari nulla osta rilasciati dalle autorità competenti.
D’altronde, nella istanza del 9/01/2001, la stessa ricorrente ha riconosciuto la non definitività del nulla osta di massima ricevuto.
Il motivo deve essere rigettato.
Con ulteriore motivo la ricorrente ha dedotto che il provvedimento finale è giunto dopo oltre due anni dalla richiesta in violazione dei termini stabiliti per la conclusione del procedimento.
Il motivo è infondato.
[b]Dagli atti emerge come il ritardo nella conclusione del procedimento per un verso è imputabile alla complessità del procedimento, tanto che la Provincia ha ritenuto di dover richiedere un parere legale, per altro verso alla stessa ricorrente sollecitata più volte ad integrare la produzione documentale (c.f.r. comunicazione del 26/01/2001; 09/02/2001; 24/04/2001; 30/05/2001).[/b]
L’iter di valutazione dell’istanza, infatti, è stato particolarmente complesso: su richiesta del responsabile del procedimento in data 26/01/2001, la ricorrente ha depositato la sua documentazione solo in data 27/2/2001; su indicazione del responsabile del procedimento, è stata richiesta consulenza legale; con nota 27/3/2001, xxxx è stata informata della richiesta di consulenza; la ricorrente, con nota 11/6/2001, ha richiesto copia del parere legale ; ha dato impulso al procedimento, depositando in data 28/8/2001 una ulteriore progettazione in variante a quella agli atti. Infine, con nota n. 7820 del 30/5/2001, i termini di cui alla L. n.241\90, essendo in corso accertamenti e considerata ” la complessità della pratica “, sono stati dichiarati interrotti.
A completamento della procedura, infine, in relazione alla realizzazione dell’impianto, l’Amministrazione Provinciale ha avuto modo di elevare verbale di contestazione ad xxxx, in rapporto ad una serie di irregolarità (doc. 15-16 prodotta dall’amministrazione): tra queste l’ occupazione della banchina stradale, adiacente al costruendo impianto.
Tale motivo, pertanto, deve essere rigettato.
[color=red][b]Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.[/b][/color]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.