La legge regionale 42/2013 prevede per l'attivita' di Agriturismo sia la Scia di apertura (art.9) sia il rilascio di Autorizzazione (art.10).
Dopo la Scia e prima del rilascio dell'Autorizzazione viene richiesto alla Asl di verificare i requisiti igienico sanitari della struttura. A seguito di verifica la Asl ha riscontrato delle incongruenze a cui il soggetto non si e' ancora adeguato nonostante gli sia stato assegnato termine per farlo.
Cosa deve fare il Comune! Dichiarare la decadenza della Scia!?
In un altro caso invece la ASl non ha ancora proceduto a fare la verifica entro i 60 giorni dalla presentazione della Scia.
Cosa puo' fare il Comune non avendo ancora acquisito l'esito della verifica della Asl!?
Grazie infinite Carlasalve
La legge regionale 42/2013 prevede per l'attivita' di Agriturismo sia la Scia di apertura (art.9) sia il rilascio di Autorizzazione (art.10).
Dopo la Scia e prima del rilascio dell'Autorizzazione viene richiesto alla Asl di verificare i requisiti igienico sanitari della struttura. A seguito di verifica la Asl ha riscontrato delle incongruenze a cui il soggetto non si e' ancora adeguato nonostante gli sia stato assegnato termine per farlo.
Cosa deve fare il Comune! Dichiarare la decadenza della Scia!?
In un altro caso invece la ASl non ha ancora proceduto a fare la verifica entro i 60 giorni dalla presentazione della Scia.
Cosa puo' fare il Comune non avendo ancora acquisito l'esito della verifica della Asl!?
Grazie infinite Carlasalve
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LA NORMATIVA REGIONALE E' UNA ABERRAZIONE GIURIDICA CHE NON HA RISCONTRO IN ALTRA PARTE DEL NOSTRO ORDINAMENTO.
UNA SCIA AD EFFICACIA IMMEDIATA CUI SDEGUE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DOVUTA (VISTO CHE I PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO SONO OGGETTO DI AUTOCERTIFICAZIONE).
PER DI PIU' SI RENDE IMPUGNABILE UN ATTO (SCIA) CHE NON LO SAREBBE FACENDOVI SEGUIRE UNA AUTORIZZAZIONE, IN PALESE VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ART. 19 ....
Ciò detto, [b]DURA LEX SED LEX[/b], quindi occorre capire come muoversi:
[b]SOLUZIONE 1 (preferibile)[/b]: non adotti alcun atto. Partendo dal presupposto che la competenza statale in materia di SCIA prevale su quella regionale e considerato che il legislatore ha modifciato nuovamente l'art. 19 con il dlgs 196/2016 ... ritieni IMPLICITAAMENTE ABROGATO (rectius inapplicabile) l'art. 10. Se adotti questa soluzione invia la scia all'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione scrivendo "La presente viene trasmessa in quanto la scia ha efficacia di titolo abilitativo, non segue il rilascio di autorizzazione comunale ai sensi del dlgs 126/2016"
[b]SOLUZIONE 2[/b]: rilasci l'autorizzazione IMMEDIATAMENTE al ricevimento della SCIA dando atto che i requisiti sono autocertificati ai sensi del DPR 445/2000 e spedisci tutto all'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione
[b]SOLUZIONE 3[/b]: rilasci l'autorizzazione DOPO la verifica dei requisiti e comunque DECORSI 30 giorni (in quanto scatta il silenzio assenso) e spedisci tutto all'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione con l'autorizzazione o con la seguente comunicazione "Si dà atto del formarsi del silenzio assenso ai sensid dell'art. 10 LR 42/2013 e art. 20 L. 241/1990
[b]SOLUZIONE 4[/b]: cambi Regione ;D ;D ;D ;D ;D
*************************
[color=red][b]Puglia - L.R. 13/12/2013, n. 42[/b]
Articolo 9 Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA -.
1. A seguito dell'iscrizione nell'elenco regionale e previa acquisizione dell'idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all'esercizio, il titolare dell'iscrizione deve inviare al Comune competente la SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come sostituito dal comma 4-bis dell'articolo 49 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che consente l'avvio immediato dell'esercizio delle attività agrituristiche, nonché l'esercizio dell'attività di vendita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
2. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può entro sessanta giorni formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, in ogni caso non inferiori a trenta giorni, senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il Comune può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino all'avvenuta regolarizzazione delle stesse da parte dell'interessato. Il Comune provvederà, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di regolarizzazione, a effettuare gli opportuni accertamenti.
Articolo 10 Autorizzazione comunale.
1. Il Comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica, verificata la conformità della documentazione prodotta a corredo della SCIA e la corrispondenza con quanto autorizzato nel certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.
2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data del rilascio, invia copia dell'autorizzazione comunale all'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione.
3. Le aziende agricole di cui al comma 9 dell'articolo 6, già dotate di autorizzazione comunale così come prevista dalla precedente normativa, non necessitano di nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 18.[/color]