Data: 2016-10-25 05:55:16

La struttura alberghiera che trattiene gli importi a titolo di imposta di soggio

La struttura alberghiera che trattiene gli importi a titolo di imposta di soggiorno risponde di danno erariale

[color=red][b]Corte dei Conti-Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 29 settembre 2016, n. 253[/b][/color]

COMMENTO: http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000164793

SENTENZA:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
Carlo GRECO Presidente f.f. - relatore
Amedeo FEDERICI Consigliere
Adriano GRIBAUDO Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di responsabilità, iscritto al n. 60339/R del
Registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale
nei confronti della sig.ra F. S., nata a S. …, ivi
residente, via A. degli A. n. …, parte rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Stefano INTURRISI e Michela DONATIELLO
del Foro di Siena, elettivamente domiciliati presso lo
studio dell’Avv. Stefano RADDI di Firenze in via della
Cernaia n.20.
Visto l’atto di citazione del Procuratore Regionale
Andrea LUPI, depositato in data 11 dicembre 2015;
Uditi, nella pubblica udienza dell’11 maggio 2016, con
l’assistenza del Segretario Armando GRECO, il relatore
Consigliere Carlo GRECO, l’Avv. Michela DONATIELLO ed il
Procuratore Regionale Andrea LUPI;
Visto l’art.132 c.p.c. (così come modificato
dall’art.45, comma 17°, legge n.69/09) da ritenersi
applicabile anche al processo contabile per effetto del
rinvio di cui all’art.26 del R.D. 1038/33;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Ritenuto in
FATTO
Con l’atto di citazione in esame la Procura regionale
ha convenuto in giudizio il nominato per sentirlo
condannare “al pagamento, in favore del Comune di Siena
della somma complessiva di euro 50.835,00, oltre
rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia”.
Nel merito dei fatti risulta che con nota del 15 maggio
2015 il Nucleo di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia
Municipale del Comune di Siena ha denunciato un'ipotesi di
danno erariale relativa al mancato versamento nelle casse
comunali dell'imposta di soggiorno da parte dell'Hotel Due
Ponti in Siena.
Dagli atti di indagine si rileva che l'Hotel in parola,
nel periodo luglio 2012 – ottobre 2014 ha omesso di
versare all'Amministrazione comunale parte della tassa di
soggiorno addebitata e riscossa dai propri clienti.
In particolare, a seguito di perquisizione locale e
personale ordinata dalla Procura della Repubblica di
Siena, nell’ambito del procedimento penale n. 0234/2015,
sono state trovate le ricevute relative al versamento da
parte dei clienti della tassa di soggiorno, versamento a
cui non è corrisposto lo storno a favore delle Casse
comunali.
Dalla vicenda, secondo la Procura attrice, emergerebbe
un danno pari ad €. 50.835,00 che andrebbe addebitato alla
sig.ra F. S., legale rappresentante della F. srl,
proprietaria dell'Hotel Due Ponti, atteso che i gestori
delle strutture ricettive, per ciò che concerne l’obbligo
di versamento della tassa di soggiorno, vadano ricondotti
nella categoria degli agenti contabili di fatto, tenuti
alla resa del conto giudiziale e sottoposti alla
giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica della
Corte dei Conti.
A seguito di invito a dedurre la signora S. ha
presentato una nota di deduzioni con la quale chiede che
l’attivazione del giudizio contabile sia subordinata alla
definizione del giudizio penale al fine di evitare
giudicati contrastanti.
Al riguardo, secondo la Procura attrice, non vi sarebbe
alcun rischio di giudicati confliggenti, atteso che, dagli
atti trasmessi dal Comune di Siena, emerge
inequivocabilmente il mancato versamento presso il Comune
da parte della struttura alberghiera delle somme riscosse
a titolo di imposta di soggiorno.
In previsione dell’odierna udienza di merito la parte
convenuta si è costituita in giudizio tramite patrocinio
legale eccependo in via pregiudiziale il difetto di
giurisdizione del giudice contabile e la necessità della
sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione
del procedimento penale.
Nel merito difetterebbe l’elemento soggettivo in quanto
l’interessata avrebbe solo ritardato il versamento
trovandosi la strutture alberghiera in “grave stato di
difficoltà economica”.
La quantificazione del danno, infine, sarebbe avvenuta
con criteri presuntivi che non potrebbero valere davanti
al Giudice contabile il cui danno risarcibili dovrebbe
essere certo, attuale e concreto.
In sede di discussione orale, entrambe le parti
presenti hanno ribadito i propri difformi scritti ed, in
particolare, sono state depositate più ricevute di
versamento dell’imposta per complessivi €. 9.936,00
(relativi all’annualità 2012) che la parte convenuta
ritiene debbano essere scomputati dal danno azionato ed il
giudizio è passato in decisione sulla base delle
argomentazioni ed allegazioni processuali.
Considerato in
DIRITTO
A parere di questo Collegio, nella vicenda in esame si
ravvisano tutti i presupposti necessari e sufficienti per
l’esercizio dell’azione amministrativo-contabile.
In via preliminare deve essere
disatteso l’eccepito difetto di giurisdizione di questo
Giudice contabile che per inciso ha già trattato analogo
caso (sent. n.101/2016), riscontrando tutti i tratti della
giurisdizione contabile.
Parimenti non sussistono le condizioni per disporre la
sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Le valutazioni che il Giudice penale riterrà di trarre
nella vicenda si muovono su un piano diverso di indagine
dove non vi è coincidenza tra l’accertamento penale della
condotta (configurazione di una ipotesi di reato) e
l’esame del medesimo comportamento ai fini dell’uso del
denaro pubblico che, per stessa ammissione della parte, ad
oggi non è stato totalmente riversato nelle casse comunali
e da qui l’assoluta autonomia di indagine di cui il
Giudice contabile dispone.
1. Nel merito in primo luogo è indubitabile che
all’epoca degli eventi la parte convenuta era direttamente
legata all’Amministrazione pubblica locale da un rapporto
funzionale di servizio,conseguente all’obbligo di esazione
dell’imposta di cui trattasi.
2. Altrettanto evidente è il nesso causale tra la
condotta della stessa e l’evento dannoso (mancati
riversamenti nelle casse comunali) atteso che il tutto si
è svolto in violazione delle regole ordinarie
disciplinanti il rapporto di esazione, dettagliatamente
descritto nelle delibere di Consiglio Comunale allegate al
fascicolo di causa.
3. Circa il comportamento della parte convenuta
occorre esaminare l’ulteriore elemento della
configurabilità della condotta quantomeno gravemente
colposa come risulta dall’esame dei comportamenti stessi
così come ampiamente illustrati nella attività istruttoria
espletata nonché nell’atto di costituzione in giudizio
dove non si nega l’ammanco ma se ne riduce la rilevanza
trattandosi (secondo la tesi difensiva) di una mera
momentanea carenza di liquidità.
Tale circostanza appare inverosimile atteso che
l’imposta viene esatta all’atto della chiusura del conto
e, quindi, non vi dovrebbero essere somme da “recuperare”
ma solo ed esclusivamente incassi per contanti o
equivalenti.
L’uso di tali somme per altre esigenze di cassa non
può, comunque, costituire esimente della responsabilità.
4. Tutto ciò premesso il danno erariale azionato deve
essere confermato nella sua integralità in quanto l’esame
delle allegazioni processuali fornisce una ricostruzione
condivisibile tenendo conto che la oggettiva situazione di
incertezza nella ricostruzione deriva da comportamenti
censurabili della Soc. alberghiera che non ha gestito con
trasparenza e puntualità l’esazione del tributo locale.
Al riguardo le difese hanno sottolineato la non
esattezza contabile della ricostruzione di un volume di
incassi mediante media statistica di clienti, in rapporto
ai veicoli diretti alla struttura alberghiera ed accertati
mediante accesso in zona traffico limitato.
Tutto ciò premesso la parte, nella sua qualità di
rappresentante legale della F. S.r.l., non ha fornito
documentazione a riprova del volume dell’imposta riscossa.
Per inciso la struttura alberghiera avrebbe dovuto
redigere, a cadenza quadrimestrale, una certificazione
informatica delle presenze turistiche soggette ad imposta,
con l’indicazione degli importi riversati alla
Amministrazione comunale in via tracciabile.
Questo assoluto difetto di controprova, al di là degli
eventuali risvolti penali, comporta l’accoglimento della
tesi accusatoria, peraltro suffragata da una ricostruzione
teoricamente condivisibile.
Al riguardo in sede di discussione orale è stata
fornita la prova di tre versamenti per un totale di euro
9.936,00 importo da defalcare dalla richiesta risarcitoria
che deve essere accolta pe la differenza pari ad euro
40.899,00 (50.835,00 meno 9.936,00).
L’importo di cui trattasi deve essere considerato
comprensivo di interessi e rivalutazione per le oggettive
difficoltà di datare il dies a quo del danno, per ogni
singola condotta illecita.
L’esito del processo comporta la condanna alle spese
di giudizio.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza
sono dovuti, infine, gli interessi nella misura del saggio
legale fino al momento del saldo;
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio
n.60339/R, e respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
in parziale conformità delle conclusioni del Pubblico
ministero,
CONDANNA
il convenuto F. S. al pagamento, a favore del Comune di
Siena, dell’importo di €. 40.899,00
(quarantamilaottocentonovantanove/00) omnicomprensivi.
Condanna, altresì, la parte convenuta al pagamento
delle spese processuali, in favore dello Stato che, fino
alla presente decisione, sono liquidate in €. 170,96 -----
----------------------
(euro
centosettanta/96).

Manda alla Segreteria le comunicazioni e le
notificazioni di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio
dell’11 maggio 2016.

riferimento id:36750

Data: 2016-10-28 07:50:49

Re:La struttura alberghiera che trattiene gli importi a titolo di imposta di soggio

[b]Albergatori agenti contabili di fatto per la riscossione dell'imposta di soggiorno[/b]
E' legittima la delibera con la quale il Consiglio comunale, per la riscossione dell'imposta di soggiorno, ha attribuito agli albergatori la qualifica di agente contabile di fatto.

[color=red][b]T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, 17 ottobre 2016, n. 1141[/b][/color]

http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000165029

riferimento id:36750
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