L’art. 97 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) non riserva al r.u.p. la valutazione dell’anomalia dell’offerta, che, quindi, può essere legittimamente effettuata dalla commissione giudicatrice in qualità di organo, ancorché straordinario, della stazione appaltante.
(Tar Basilicata, sez. I, 5 ottobre 2016, n. 944)
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