Data: 2016-10-24 14:54:57

ATTIVITA' DI MARKETPLACE ONLINE

Vorrei condividere con voi una riflessione sul corretto inquadramento dell’attività di marketplace online.

Il REGOLAMENTO (UE) N. 524/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori) all’art. 4 comma 1 lettera f) definisce [i][b]«mercato online» («online marketplace»): un prestatore di servizi[/b], quale definito all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, [u]in particolare il commercio elettronico[/u], nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), [b]che consente a consumatori e professionisti di concludere contratti di vendita o di servizi online sul sito web del mercato online[/b];[/i]

L’articolo 2, lettera b), della direttiva 2000/31/C definisce[b] "prestatore"[/b]: la persona fisica o giuridica che [b]presta un servizio[/b] della società dell'informazione.

Invece il D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” all’art. 4 comma 1 lettera b) definisce che per commercio al dettaglio, l'attività svolta da [b]chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende[/b], su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

Qui trovate il REGOLAMENTO (UE) N. 524/2013 [url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:IT:PDF]http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:IT:PDF[/url]

In questo documento camerale ([url=http://images.to.camcom.it/f/EIC/19/19746_CCIAATO_2272013.pdf]http://images.to.camcom.it/f/EIC/19/19746_CCIAATO_2272013.pdf[/url]) a pagina 14 trovo scritto: [i]Cosa sono i marketplace? Si definiscono marketplace i siti Internet sui quali è possibile scambiare beni e servizi di svariate tipologie, venduti da attori diversi, come in un mercato virtuale[/i].

L’e-commerce è un “negozio virtuale”, dove un soggetto vende direttamente al cliente finale un bene.
La particolarità del marketplace è invece quella che la ditta, attraverso il sito, non gestisce il processo di vendita: diciamo che è un facilitatore di incontro tra domanda e offerta.
Due esempi di marketplace famosi sono Ebay e Amazon, con la differenza che sul primo (Ebay) il pagamento dell’articolo viene erogato direttamente al venditore, il secondo (Amazon) fa anche e-commerce.

A mio avviso il marketplace si configura più come attività di agenzia d’affari che e-commerce: il dubbio è se sia [u]effettivamente agenzia d’affari o attività libera…[/u]

La CCIAA di Bergamo (in linea con Milano: [url=http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml?codice_att=255&codice_sottoatt=345&carica=gs&str_cerca=marketplace]http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml?codice_att=255&codice_sottoatt=345&carica=gs&str_cerca=marketplace[/url]) la vede come attività di commercio elettronico…

Grazie
Alberto

riferimento id:36737

Data: 2016-10-25 03:16:18

Re:ATTIVITA' DI MARKETPLACE ONLINE

Distinguiamo i 2 attori:

[b]COMMERCIANTE[/b]: questi se usa internet per realizzare contratti lo fa a prescindere dal canale che usa, che può essere una mail, una chat o un sito proprio o di terzi. Lui vende e il contratto si forma online (a prescindere da COME E DOVE SI PAGA). Anche nel caso di ebay (meglio kijiji) dove le parti si incontrano, l'accordo si è comunque formato online. Quindi il Commerciante fa scia di commercio online

[b]EBAY o AMAZON[/b]: questi possono fare da meri contenitori di proposte altrui SENZA intervenire nel rapporto contrattuale (come per kijiji) dove le parti non devono pagare niente al gestore del sito. Qualora ebay o amazon intervengano allora POTREBBE CONFIGURARSI una intermediazione, che però secondo me manca, in quanto manca una VERA AZIONE DI INTERMEDIAZIONE. Cioè amazon e ebay sono NEUTRI rispetto alla transazione, chiedendo se del caso il mero pagamento del SERVIZIO DI UTILIZZO della rete. [color=red][b]Quindi escluderei il 115 tulps.[/b][/color]

riferimento id:36737

Data: 2016-10-25 03:17:56

Re:ATTIVITA' DI MARKETPLACE ONLINE

Benché oggi il panorama sia molto cambiato, ricordiamo una vecchia Cassazione:

[b]Cassazione Civile, sentenza n. n. 18619 del 28/08/2006[/b]. Questa sentenza pone l’accento su una caratteristica essenziale delle agenzie ex art. 115 TULPS escludendo la fattispecie per le imprese pubblicitarie che si rivolgono ad “incertam personam”:

[i]Ai fini della sussistenza dell'obbligo di munirsi della licenza del questore (ndr. attualmente comunicazione all’amministrazione comunale), previsto dall'art. 115 t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 775), per "agenzia di affari" deve intendersi - sulla base della definizione offerta dall'art. 205 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 - l'organizzazione, anche solo elementare, finalizzata allo svolgimento in modo continuativo e professionale, nonché a scopo di lucro, di un'attività di intermediazione per la trattazione di affari altrui, che si concreta nel porre in essere o nell'agevolare trattative volte alla conclusione di detti affari, mettendo direttamente o indirettamente in contatto fra loro due o più soggetti determinati, con conseguente esclusione dell'obbligo di licenza nei confronti di chi si limiti a lanciare, verso remunerazione, messaggi promozionali "in incertam personam" - indirizzati, cioè, ad una collettività ampia ed indeterminata di potenziali fruitori, i quali, se lo riterranno, si procacceranno poi i prodotti o i servizi reclamizzati attraverso gli ordinari canali - rendendo, in tal modo, un mero servizio di supporto all'iniziativa economica. Ne deriva che il titolare di un'emittente radiofonica o televisiva può considerarsi tenuto a munirsi di licenza, ai sensi del citato art. 115 t.u.l.p.s., non quando si limiti a diffondere messaggi pubblicitari su richiesta di soggetti che si rivolgono all'emittente, ma unicamente quando si presti a fungere effettivamente da intermediario tra l'offerente del bene o del servizio ed i singoli ascoltatori o spettatori interessati: questa evenienza viene a verificarsi, oltre che nel caso delle aste televisive - oggi, peraltro, espressamente vietate dall'art. 18, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - anche in quello in cui agli ascoltatori o spettatori venga proposto di prendere direttamente contatto con gli uffici dell'emittente al fine di concludere contratti di acquisto dei beni o servizi reclamizzati.[/i]

riferimento id:36737
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