Data: 2016-10-24 14:29:17

produzione di confetture e conserve (anche alcooliche!)

Salve, un imprenditore agricolo vorrebbe avviare la produzione di marmellate e conserve di frutta e verdura di sua produzione, individuando, nella sua abitazione di residenza (sede legale dell’impresa agricola) il proprio laboratorio.
E' possibile individuarlo nella cucina della sua residenza?
Eventualmente l’utilizzo del locale per la famiglia dell’imprenditore ne preclude l’utilizzo ai fini del laboratorio di produzione marmellate, conserve ecc…?. Secondo me no, purchè siano rispettati i requisiti richiesti dall’Asl e dal relativo regolamento di igiene…
Ritengo, a meno che l’imprenditore agricolo non abbia conseguito la qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale) che debba essere in possesso del requisito professionale per gli alimenti, GIUSTO?
Sarà di fondamentale importanza anche la tenuta e l’aggiornamento del manuale HACCP?

Qualora l’imprenditore agricolo intenda produrre anche liquori o frutta sotto spirito deve ottenere la licenza UTIF?
Grazie mille,
Fulvia

riferimento id:36736

Data: 2016-10-25 03:40:26

Re:produzione di confetture e conserve (anche alcooliche!)


Salve, un imprenditore agricolo vorrebbe avviare la produzione di marmellate e conserve di frutta e verdura di sua produzione, individuando, nella sua abitazione di residenza (sede legale dell’impresa agricola) il proprio laboratorio.
E' possibile individuarlo nella cucina della sua residenza?
Eventualmente l’utilizzo del locale per la famiglia dell’imprenditore ne preclude l’utilizzo ai fini del laboratorio di produzione marmellate, conserve ecc…?. Secondo me no, purchè siano rispettati i requisiti richiesti dall’Asl e dal relativo regolamento di igiene…
Ritengo, a meno che l’imprenditore agricolo non abbia conseguito la qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale) che debba essere in possesso del requisito professionale per gli alimenti, GIUSTO?
Sarà di fondamentale importanza anche la tenuta e l’aggiornamento del manuale HACCP?

Qualora l’imprenditore agricolo intenda produrre anche liquori o frutta sotto spirito deve ottenere la licenza UTIF?
Grazie mille,
Fulvia
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Per punti:
1) in linea di principio la PRODUZIONE destinata alla commercializzazione (non importa se nell'ambito di attività agricola, artigianale o industriale) deve essere svolta in locali COMPATIBILI sotto il profilo edilizio. NORMALMENTE non lo è la civile abitazione anche se DI FATTO viene  spesso usata da piccoli artigiani ed agricoltori (di fatto, però, senza dirlo! vista anche la difficoltà se non impossibilità di controlli senza il mandato di un giudice!)

2) SOLO SE lo strumento urbanistico lo prevede è possibile FORMALMENTE utilizzare la civile abitazione.

3) in ogni caso occorre la NOTIFICA SANITARIA per la preparazione (sia essa svolta da IAP o da non IAP)

4) ed occorre il conseguente piano HACCP

5) IAP potrà poi vendere i prodotti dove vuole (presso il luogo di produzione, in locale dedicato o altra forma (dlgs 228/2001)

6) produttore agricolo NO, dovrà cederli a terzi

7) se vi sono liquori c'è la licenza EX UTF (Agenzia Dogane) sempre tramite SUAP (vedi circ. Regione Sardegna http://www.sardegnaimpresa.eu/sites/default/files/circolare_procedura_licenze_fiscali_alcolici_suap.pdf)



******************
D.Lgs. 26/10/1995, n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
Pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279, S.O.
Art. 29 Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa [Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 (115) - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 (116) - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415]
In vigore dal 1 aprile 2010
1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. (117)
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.
3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2 (118);
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume (120).
4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. (119) (121)
(115) Il riferimento al D.L. n. 3/1956 riguarda il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1956, n. 108.
(116) Il riferimento al D.L. n. 216/1978 riguarda il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388.
(117) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ee), n. 1, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010.
(118) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. ee), n. 2, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010.
(119) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ee), n. 3, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010.
(120) In relazione ai limiti di applicabilità delle norme contenute nel presente comma, vedi il comma 4 dell'art. 20, D.M. 27 marzo 2001, n. 153.
(121) In relazione ai limiti di applicabilità delle norme contenute nel presente comma, vedi il comma 4 dell'art. 20, D.M. 27 marzo 2001, n. 153. Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1997, n. 219 e la Det. 26 settembre 2007.

riferimento id:36736

Data: 2016-12-09 10:27:46

Re:produzione di confetture e conserve (anche alcooliche!)

Buongiorno, torno sull’argomento perche la società agricola (nello specifico una SRL), a seguito delle obiezioni sollevate dall’ufficio tecnico, supportato dal nostro strumento urbanistico, che non consente, in quella zona, l’ipotizzato cambio di destinazione d’uso, ha presentato quella che, secondo me, è solo una proposta di legge (suggerita dal loro agronomo di fiducia).
L'estratto del PDL lo troverete in allegato.
CHIEDO A VOI SE SIETE A CONOSCENZA DI QUESTA NORMA (se, quindi, sia entrata in vigore..).
Fra l'altro in rete e nel sito regionale non la rinvengo…
Grazie mille per il vostro aiuto,
Fulvia

riferimento id:36736

Data: 2016-12-12 16:14:18

Re:produzione di confetture e conserve (anche alcooliche!)

Buonasera, scusatemi....non vuole essere un sollecito ma ho visto che altri post più recenti hanno già la risposta. Temo vi sia, semplicemnte, sfuggito....
Ringrazio per l'attenzione e per la preziosa collaborazione,
Fulvia

riferimento id:36736

Data: 2016-12-12 18:32:38

Re:produzione di confetture e conserve (anche alcooliche!)


Buonasera, scusatemi....non vuole essere un sollecito ma ho visto che altri post più recenti hanno già la risposta. Temo vi sia, semplicemnte, sfuggito....
Ringrazio per l'attenzione e per la preziosa collaborazione,
Fulvia
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Hai fatto bene a segnalarlo ... era sfuggito.
Il PDL era della precedente legislatura (http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/9/CM02/consultazioni/consu601.pdf) mentre nell'attuale legislatura sono pendenti due PDL ancora lontani dalla approvazione

[b]proposta 100 del 22/06/2016
Disposizioni per la trasformazione e la lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli
di iniziativa consiglieri Spinelli, Marras, Anselmi, Mazzeo, Bugetti, Bezzini, Nardini[/b]
Articolato
Commissione: Seconda
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/10/CM34/affari/testo2412.PDF

[b]proposta 99 del 22/06/2016
Agricoltura contadina - disposizioni per la trasformazione e il confezionamento di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell'ambito della filiera corta e produzione locale[/b]
di iniziativa dei consiglieri Fattori, Sarti
Articolato
Commissione: Seconda
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/10/CM34/affari/testo2409.PDF



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