Data: 2016-10-24 09:35:04

Obbligo Requisiti professionali delegato somministrazione

Il titolare di un'attività di somministrazione (in possesso dei requisiti morali e professionali) intende nominare un preposto (ex art. 8 TULPS) per quell'attività di somministrazione, perchè è spesso fuori zona e non sempre può sovrintendere all'attività. Il preposto deve necessariamente essere in possesso dei requisiti professionali? Il MISE nel 2013 in risposta ad un quesito aveva detto che occorrono solo i requisiti morali. E' sempre valida questa interpretazione?
Grazie
Sabina

riferimento id:36732

Data: 2016-10-24 10:07:24

Re:Obbligo Requisiti professionali delegato somministrazione


Il titolare di un'attività di somministrazione (in possesso dei requisiti morali e professionali) intende nominare un preposto (ex art. 8 TULPS) per quell'attività di somministrazione, perchè è spesso fuori zona e non sempre può sovrintendere all'attività. Il preposto deve necessariamente essere in possesso dei requisiti professionali? Il MISE nel 2013 in risposta ad un quesito aveva detto che occorrono solo i requisiti morali. E' sempre valida questa interpretazione?
Grazie
Sabina
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E' bene distinguere il PREPOSTO (figura del diritto amministrativo in materia di commercio e somministrazione) dall'[b]INSTITORE[/b] (figura del diritto civile). Inoltre occorre distinguere le due figure dal [b]RAPPRESENTANTE DI LICENZA[/b].
L' institore può compiere tutti gli atti inerenti all' esercizio dell' impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella Procura. Ha anche il potere di licenziare il personale. Tuttavia gli è preclusa la facoltà di alienare e ipotecare i bene immobili del preponente (art. 2204 c.c.).
Secondo l'art. 2206 c.c. la procura è assoggettata a pubblicità in quanto deve essere, con sottoscrizione autenticata del preponente, depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese. In mancanza dell' iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili a terzi. La procura può essere revocata o modificata (art. 2207 c.c.) con atto anch'esso da depositarsi per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicizzata.

Ciò detto:
CASO 1: il titolare nomina il soggetto PREPOSTO ma non Institore. Allora il preposto deve avere sia i requisiti morali che quelli professionali.

CASO 2: il titolare nomina il soggetto INSTITORE ma non preposto. Allora il soggetto deve essere anche nominato rappresentante di licenza (TULPS) e in quanto tale deve avere SOLO i requisiti morali

CASO 3 (non è il tuo ma lo precisiamo): il titolare nomina il soggetto INSTITORE ma non preposto e non lo vuole nemmeno rappresentante di licenza. Allora il soggetto può non essere in possesso nè dei requisiti morali nè di quelli professionali.

riferimento id:36732

Data: 2016-10-27 14:56:28

Re:Obbligo Requisiti professionali delegato somministrazione

Nel caso in questione il titolare dell'attività, che ha i requisiti professionali, non vuole nominare un institore ma solo un rappresentante di licenza ex art. 8 TULPS. Il rappresentante di licenza deve necessariamente avere i requisiti professionali?

riferimento id:36732

Data: 2016-10-27 16:07:19

Re:Obbligo Requisiti professionali delegato somministrazione


Nel caso in questione il titolare dell'attività, che ha i requisiti professionali, non vuole nominare un institore ma solo un rappresentante di licenza ex art. 8 TULPS. Il rappresentante di licenza deve necessariamente avere i requisiti professionali?
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[b]La questione potrebbe essere dibattuta ma per noi è NO, il rappresentante di licenza NON è tenuto ad avere i requisiti professionali.
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Spiego: l'art. 8 dispone  "Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia,[color=red][b] il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione [/b][/color]e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione."

Da una lettura "letterale" se ne potrebbe dedurre che, siccome il rappresentante di licenza deve avere i requisiti del titolare, in questi vi rientrano anche quelli professionali. INVECE la lettura per noi corretta è che l'art. 8 si riferisce alle SOLE LICENZE TULPS, quindi ai soli requisiti prescritti dal TULPS (artt. 11 e 92, oggi art. 71 dlgs 59/2010 di carattere morale). I requisiti professionali hanno natura commerciale (tanto che non sono contemplati nel TULPS).

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