Il titolare di un'attività di somministrazione (in possesso dei requisiti morali e professionali) intende nominare un preposto (ex art. 8 TULPS) per quell'attività di somministrazione, perchè è spesso fuori zona e non sempre può sovrintendere all'attività. Il preposto deve necessariamente essere in possesso dei requisiti professionali? Il MISE nel 2013 in risposta ad un quesito aveva detto che occorrono solo i requisiti morali. E' sempre valida questa interpretazione?
Grazie
Sabina
Il titolare di un'attività di somministrazione (in possesso dei requisiti morali e professionali) intende nominare un preposto (ex art. 8 TULPS) per quell'attività di somministrazione, perchè è spesso fuori zona e non sempre può sovrintendere all'attività. Il preposto deve necessariamente essere in possesso dei requisiti professionali? Il MISE nel 2013 in risposta ad un quesito aveva detto che occorrono solo i requisiti morali. E' sempre valida questa interpretazione?
Grazie
Sabina
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E' bene distinguere il PREPOSTO (figura del diritto amministrativo in materia di commercio e somministrazione) dall'[b]INSTITORE[/b] (figura del diritto civile). Inoltre occorre distinguere le due figure dal [b]RAPPRESENTANTE DI LICENZA[/b].
L' institore può compiere tutti gli atti inerenti all' esercizio dell' impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella Procura. Ha anche il potere di licenziare il personale. Tuttavia gli è preclusa la facoltà di alienare e ipotecare i bene immobili del preponente (art. 2204 c.c.).
Secondo l'art. 2206 c.c. la procura è assoggettata a pubblicità in quanto deve essere, con sottoscrizione autenticata del preponente, depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese. In mancanza dell' iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili a terzi. La procura può essere revocata o modificata (art. 2207 c.c.) con atto anch'esso da depositarsi per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicizzata.
Ciò detto:
CASO 1: il titolare nomina il soggetto PREPOSTO ma non Institore. Allora il preposto deve avere sia i requisiti morali che quelli professionali.
CASO 2: il titolare nomina il soggetto INSTITORE ma non preposto. Allora il soggetto deve essere anche nominato rappresentante di licenza (TULPS) e in quanto tale deve avere SOLO i requisiti morali
CASO 3 (non è il tuo ma lo precisiamo): il titolare nomina il soggetto INSTITORE ma non preposto e non lo vuole nemmeno rappresentante di licenza. Allora il soggetto può non essere in possesso nè dei requisiti morali nè di quelli professionali.
Nel caso in questione il titolare dell'attività, che ha i requisiti professionali, non vuole nominare un institore ma solo un rappresentante di licenza ex art. 8 TULPS. Il rappresentante di licenza deve necessariamente avere i requisiti professionali?
riferimento id:36732
Nel caso in questione il titolare dell'attività, che ha i requisiti professionali, non vuole nominare un institore ma solo un rappresentante di licenza ex art. 8 TULPS. Il rappresentante di licenza deve necessariamente avere i requisiti professionali?
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[b]La questione potrebbe essere dibattuta ma per noi è NO, il rappresentante di licenza NON è tenuto ad avere i requisiti professionali.
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Spiego: l'art. 8 dispone "Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia,[color=red][b] il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione [/b][/color]e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione."
Da una lettura "letterale" se ne potrebbe dedurre che, siccome il rappresentante di licenza deve avere i requisiti del titolare, in questi vi rientrano anche quelli professionali. INVECE la lettura per noi corretta è che l'art. 8 si riferisce alle SOLE LICENZE TULPS, quindi ai soli requisiti prescritti dal TULPS (artt. 11 e 92, oggi art. 71 dlgs 59/2010 di carattere morale). I requisiti professionali hanno natura commerciale (tanto che non sono contemplati nel TULPS).