Salve, sono un’impiegata dell’ufficio Attività Economiche del comune di Campo nell’Elba, e avrei, cortesemente , necessità di un chiarimento relativamente alla possibilità di svolgere il lavoro di onicotecnica. Ho la richiesta di una persona che vuole aprire questa nuova attività e che non è in possesso del requisito professionale di estetista ma ha soltanto conseguito il titolo specialistico di onicotecnica. Ora, visto il d.p.g.r. n. 31/R del 18 luglio 2011 che modifica l’art. 43 47/R/2007, è possibile effettuare l’apertura dell’attività artigianale di onicotecnica? Dovrei predisporre magari una delibera di indirizzo da parte della Giunta Comunale?
Nell’attesa di una risposta ringrazio e saluto
Donatella Provenzali
Salve, sono un’impiegata dell’ufficio Attività Economiche del comune di Campo nell’Elba, e avrei, cortesemente , necessità di un chiarimento relativamente alla possibilità di svolgere il lavoro di onicotecnica. Ho la richiesta di una persona che vuole aprire questa nuova attività e che non è in possesso del requisito professionale di estetista ma ha soltanto conseguito il titolo specialistico di onicotecnica. Ora, visto il d.p.g.r. n. 31/R del 18 luglio 2011 che modifica l’art. 43 47/R/2007, è possibile effettuare l’apertura dell’attività artigianale di onicotecnica? Dovrei predisporre magari una delibera di indirizzo da parte della Giunta Comunale?
Nell’attesa di una risposta ringrazio e saluto
Donatella Provenzali
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1) non serve nessuna delibera di indirizzo
2) la modifica normativa oggi fa si che si debbano distinguere:
- ONICOTECNICI che operano sull'unghia e che sono soggette alla stessa disciplina e requisidi dell'estetista
- ONICOTECNICI (cosiddetti NAILINGS) che operano sopra l'ugnhia semplicemente incollando unghie fittizie. NON sono soggette nè a scia nè a requisiti professionali.
Normalmente questi soggetti rientrano nella seconda tipologia.