Data: 2016-10-24 09:05:10

Lavori pubblici - La nota Anci sulle offerte economiche più vantaggiose

[color=red][b]Lavori pubblici - La nota Anci sulle offerte economiche più vantaggiose e le linee guida Anac.[/b][/color]

Linee guida ANAC di carattere NON VINCOLANTE

Offerta economicamente più vantaggiosa: art 95 del D.Lgs n. 50/2016

L’ANAC ha approvato e pubblicato le linee guida 2/2016 successivamente al parere della Consiglio di
Stato del 2 agosto 2016 e dopo che i due Presidenti delle commissioni parlamentari hanno trasmesso a
Cantone una nota in cui sono state espresse alcune considerazioni su tre bozze di linee guida:
Responsabile del Procedimento; Servizi di architettura ed ingegneria; Offerta economicamente più
vantaggiosa.
Il parere al CdS è stato richiesto dal Presidente dell’ANAC in una logica di cooperazione istituzionale in
quanto non rientra tra gli atti per i quali è obbligatorio il parere del CdS.
Nel parere il Consiglio di Stato ha affermato che il documento base di ANAC sull’OEPV presentava
originariamente deficit di utilità, o meglio il Consiglio ha ritenuto importante che l’Autorità fornisse “un
ventaglio di metodologie valutative e un menu di strumenti di analisi delle offerte con l’espressa responsabilizzazione delle
stazioni appaltanti nella selezione di quelli più appropriati e coerenti con le specifiche esigenze della procedura
amministrativa”
I presidenti delle Commissioni Parlamentari hanno comunicato all’ANAC della “necessità di assicurare
una disciplina quanto più possibile chiara e rigorosa al fine di evitare incertezze interpretative ed
applicative”. Le linee guida dell’ANAC “devono fornire indicazioni metodologiche più precise e
stringenti per la scelta dei criteri e sub criteri di valutazione delle offerte, dei correlativi punteggi e sub
punteggi di ponderazione”.
Infine i componenti delle Commissioni hanno auspicato che le indicazioni metodologiche fornite con le
linee guida possano essere inserite all’interno dei bandi tipo che verranno emanati dall’ANAC quali
“istruzioni specifiche”
Pertanto ANAC con le linee guida definitive ha voluto fornire indicazioni operative di natura
prevalentemente tecnico-matematica per il calcolo dell’OEPV alle stazioni appaltanti e operatori
economici con alcune raccomandazioni.

[b]Raccomandazione 1
I Comuni e le altre S.A. devono definire il criterio di aggiudicazione in modo chiaro e preciso evitando
formulazioni ambigue e comunque poco trasparenti.[/b]

[b]Raccomandazione 2
I Comuni e le altre S.A. devono elaborare modelli, anche in formato elettronico che favoriscano la
predisposizione e presentazione delle offerte tecniche ed economiche.[/b]

La norma di riferimento stabilisce una deroga all’applicazione del criterio dell’OEPV ovvero le stazioni
appaltanti POSSONO e non DEVONO utilizzare il criterio del minor prezzo in alcuni casi specifici:
a) Per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 euro
b) Per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate
c) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata
ripetitività.
per i punti b) e c) l’ANAC ha fornito chiarimenti in merito a cosa debba intendersi per “caratteristiche
standardizzare” e servizi e forniture “caratterizzati da elevata ripetitività”.
Quando si deroga all’applicazione del criterio dell’OEPV la stazione appaltante DEVE fornire adeguata
MOTIVAZIONE e deve inoltre dimostrare che ricorrendo al criterio del minor prezzo non sia stato
avvantaggiato un particolare fornitore.
La norma stabilisce un obbligo di ricorso al criterio di aggiudicazione dell’OEPV individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, in alcuni casi specifici:
a) Servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
b) Servizi ad alta intensità di manodopera
c) Servizi di ingegneria ed architettura nonché altri servizi di natura tecnica e intellettuale di
importo superiore a 40.000 euro.
La stazione appaltante, con questo criterio, dovrà cercare di contemperare due esigenze: la qualità del
prodotto che si intende comprare o servizio da fornire e il miglior costo.

[b]Raccomandazione 3
I Comuni e le altre S.A. dovrebbero attribuire un punteggio positivo solo ad effettivi miglioramenti
rispetto a quanto previsto a base di gara.
Pertanto, comuni ed altre S.A. non dovrebbero considerare oggetto di valutazione i requisiti di
partecipazione che sono posseduti, per definizione, da tutti i concorrenti, oppure le condizioni minime
– compreso il prezzo – con cui i lavori, servizi e forniture devono essere realizzati.[/b]

[b]Raccomandazione 4
I Comuni e le altre S.A. devono attribuire un punteggio limitato al prezzo quando si vogliono
valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o quando si vogliono scoraggiare ribassi eccessivi.
Un peso maggiore dovrà essere attribuito al prezzo nel caso in cui le condizioni di mercato sono tali
che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è analoga.[/b]

[b]Raccomandazione 5
I criteri di valutazione delle offerte devono essere stabiliti fin dalla fase di progettazione.[/b]

L’offerta è composta da elementi di natura quantitativa come ad esempio il prezzo, il tempo di
esecuzione lavori ecc e qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere un giudizio in base ai
criteri prestabiliti nel bando di gara.

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Nota%20ANCI%20Offerta%20economicamente%20piu%20vantaggiosa.pdf

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