Data: 2016-10-24 07:57:27

PATTO DI STABILITA' 2015 - determinazione delle SANZIONI per i Comuni

PATTO DI STABILITA' 2015 - determinazione delle SANZIONI per i Comuni

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[b]MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Determinazione della sanzione ai comuni per il mancato  rispetto  del
patto di stabilita' interno, relativo all'anno 2015. (16A07555)
(GU n.246 del 20-10-2016)[/b]

    Si comunica che in data 11  ottobre  2016  e'  stato  emanato  il
decreto del Direttore centrale della finanza  locale  concernente  la
determinazione della sanzione ai comuni per il mancato  rispetto  del
patto di stabilita' interno relativo all'anno 2015.
    Il testo del decreto e' pubblicato  integralmente  sul  sito  del
Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali -
Direzione        centrale        della        finanza        locale,
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec20-16.html

[b]Decreto 11 ottobre 2016
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE[/b]

VISTO il comma 26, lettera a) dell’art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il quale stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e che gli enti locali della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura;

VISTI il comma 380 e seguenti dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che hanno disposto l’istituzione del fondo di solidarietà comunale e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle regioni a statuto speciale e dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna;

VISTO l’articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che a decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione l’articolo 31 della predetta legge n. 183 del 2011 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità, restando fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto relativo all’anno 2015 o agli anni precedenti;

VISTO l’articolo 7, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che, nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2015, la sanzione prevista dal citato art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari del 30 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2015 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno;

VISTO il comma 3, dell’articolo 7 del predetto decreto legge n. 113 del 2016, il quale prevede che la sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a) della legge n. 183 del 2011, da applicare nell’anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno del 2015, è ridotta di un importo pari alla spesa per l’edilizia scolastica sostenuta nel corso dell’anno 2015, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno;

VISTO il comma 4, dell’articolo 7 dello stesso decreto legge n. 113 del 2016, il quale prevede che la sanzione in argomento non trova applicazione nei confronti dei comuni che nell’anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione;

VISTA la nota n. 77951 del 7 ottobre 2016 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e finanze, con la quale è stato comunicato l’elenco dei comuni che risultano non rispettosi del patto di stabilità interno 2015, alla data del 30 settembre 2016, da assoggettare alla sanzione di cui al citato articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, con l’indicazione della differenza tra l’obiettivo assegnato e il saldo finanziario conseguito e dell’importo della spesa sostenuta per edilizia scolastica da portare in riduzione della sanzione, fino all’azzeramento della stessa, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 113 del 2016;

PRESO ATTO che tra i comuni di cui al richiamato elenco risulta ricadere nella fattispecie prevista dall’articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 113 del 2016 il comune di Porretta Terme, estinto nel 2016 a seguito di fusione, nei confronti del quale, pertanto, non trova applicazione la sanzione in argomento;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla determinazione degli importi delle sanzioni da applicare ai comuni risultati inadempienti;

DECRETA

Articolo 1
(Determinazione della sanzione)


1. I comuni indicati nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, non rispettosi del patto di stabilità interno 2015, sono assoggettati alla sanzione, per l’importo a fianco di ciascuno indicato, determinato in misura pari al 30 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2015 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno, come ridotto, fino alla concorrenza, dell’importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell’anno 2015, non già oggetto di esclusione dal patto di stabilità interno.

Articolo 2
(Applicazione della sanzione)


1. La sanzione comporta per i comuni la riduzione delle risorse spettanti, per l’anno 2016, a titolo di fondo di solidarietà comunale ai sensi dell’articolo 1, comma 380 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228, divulgate sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero.

2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua dovrà essere versata dai comuni entro il 31 dicembre 2016, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all’entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2.

3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste dall’articolo 1, commi 128 e 129, della predetta legge n. 228 del 2012.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sulla pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 11 ottobre 2016

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)

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