Entro il 31 marzo occorre procere con questa normativa del DURC in Toscana per i commercianti su area pubblica.
Mi scuso se pongo delle domande già affrontate in precedenti post.
Volevo sapere:
1. Posso mandare la documentazione DURC o autocertificazione anche a mezzo fax ai Comuni (in questo caso sempre riferimento al SUAP?);
2. Chi non è in possesso di DURC, può tranquillamente utilizzare per adempiere alla normativa, l'allegato modello di autocertificazione?
3. Chi ha in mano il DURC e lo vuole inviare in Comune, esso deve non essere più vecchio di 30 giorni (su alcuni DURC c'è scritto valido 30 g.g., su altri addirittura che non possono essere utilizzati nei confronti della pubblica amministrazione).
Insomma vorrei tracciare con queste poche domande un "modus operandi" che mi metta al riparo da qualsivolgia problematica con i Comune e, soprattutto, mi permetta di adempiere nel migliore dei modi alla normativa!
GRAZIE
1. Posso mandare la documentazione DURC o autocertificazione anche a mezzo fax ai Comuni (in questo caso sempre riferimento al SUAP?);
[color=red]Tramite PEC ai sensi del DPR 160/2010[/color]
2. Chi non è in possesso di DURC, può tranquillamente utilizzare per adempiere alla normativa, l'allegato modello di autocertificazione?
[color=red]La modifica del DPR 445/00 (art. 44bis) lasciava intendere che il DURC fosse autocertificabile ma adesso, in presenza di una precisa circolare del Ministero del Lavoro che dice espressamente il contrario la vedo dura. Spero che la giurisprudenza smentisca il Ministro.[/color]
3. Chi ha in mano il DURC e lo vuole inviare in Comune, esso deve non essere più vecchio di 30 giorni (su alcuni DURC c'è scritto valido 30 g.g., su altri addirittura che non possono essere utilizzati nei confronti della pubblica amministrazione).
[color=red]A parere mio, se è vero che il DURC non è autocertificabile, è vero anche che l'acquisizione debba essere fatta d'ufficio e quello che conta è l'esito della verifica. ENtro il 31/12 occorre verificare la posizione degli abilitati nel comune e in caso di esito negativo procedere di conseguenza.[/color]
Spero che fra qualche giorno la regione adotti la delibera di giunta promessa e ci faciliti la vita.
Che soluzione ci può essere suggerita per adempiere alla normativa entro il 31/3?
Può quindi essere mandato un documento in Comune (Sulla falsa riga di quanto fatto in Emilia Romagna) nella quale si comunicano solo i dati INPS ed INAIL senza autocertificare nulla?
Non vorrei che non mandando nulla in Comune esso procedesse poi a qualche provvedimento!
Vista dalla parte del commerciante, io sarei già in possesso del DURC, lo avrei scansionato e lo avrei spedito a tutte le amministrazioni comunali con cui ho a che fare.
Al di là dei sofismi interpretativi che è giusto fare se siamo dalla parte del SUAP, in quanto è doveroso non imporre oneri non dovuti all’operatore, dall’altro punto di vista consiglieri al privato di essere pronto anche per quella amministrazione più “cattiva”.
L’amministrazione più “cattiva” applica sicuramente l’art. 17 della LR n. 63/2011 e quindi il 1 aprile invierà la comunicazione di avvio procedimento (o forse ne farà anche a meno) per la sospensione delle abilitazioni in difetto di presentazione del DURC.
Dato che il Ministero del Lavoro è stato così esplicito nell’affermare che la regolarità contributiva non è autocertificabile, risultano inutili le dichiarazioni sostitutive in merito.
ok, un ultima cosa, se invio tramite PEC della mia associazione e non quella del cliente; anche per l'invio del DURC serve procura?
riferimento id:3672A mio parere sì. La procura serve proprio a trasferire la validità cartacea nella validità digitale. La validità digitale è data da una firma digitale. Il firmatario deve essere incaricato tramite procura.
riferimento id:3672tanto per la cronaca, i durc rilasciati dall'Inps contengono un paragrafo nel quale si dice che ne è vietata la produzione nei confronti della pubblica amministrazione...........!?!?!?!?!!? :'(
riferimento id:3672
tanto per la cronaca, i durc rilasciati dall'Inps contengono un paragrafo nel quale si dice che ne è vietata la produzione nei confronti della pubblica amministrazione...........!?!?!?!?!!? :'(
[/quote]
E' una dizione corretta che recepisce una norma del decreto Monti che vieta la produzione di certificati da usare verso la PA in quanto la Pa se di deve prendere da soli!!!!!!!!
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Legge 12 novembre 2011 n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" , in vigore dal 1.1.2012.
Art. 15. (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01.[color=red] Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47[/color].
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "[color=red]Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi[/color]"»;
b) all'articolo 41, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;
d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;
e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amminisrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;
f) all'articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»;
2) è aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».
PARLEREMO DI QUESTI ED ALTRI TEMI:
http://www.omniavis.it/index.php?option=com_eventbooking&task=view_event&event_id=36&Itemid=1893
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