Data: 2016-10-21 15:41:38

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: non impugnabile nemmeno in edilizia

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: non impugnabile nemmeno in edilizia

T.A.R. Toscana, Sezione II, 4 ottobre 2016 n. 1433

In applicazione di un piano orientamento giurisprudenziale (tra le tante, si vedano: T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14 giugno 2016, n. 6788; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 giugno 2016, n. 1394; Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1913), l’azione di annullamento proposta dal ricorrente deve poi essere dichiarata inammissibile per effetto del carattere non provvedimentale degli atti impugnati.
Come sostanzialmente già anticipato nella parte in fatto della sentenza, gli atti impugnati con il presente ricorso si esauriscono in una comunicazione di inizio procedimento per presunte violazioni in materia edilizia (la nota 26 ottobre 2015 del Dirigente il Primo Settore del Comune di Aulla), in una richiesta di parere (la nota 5 gennaio 2016 senza numero protocollo, sempre del Dirigente il Primo Settore del Comune di Aulla) e in un parere (la nota 29 gennaio 2016 del Dirigente del Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche della Regione Toscana, ma nella qualità di cui all’art. 10, 6° comma della l. 3 marzo 2015, n. 22) che peraltro ribadisce la competenza comunale ad adottare i provvedimenti repressivi in materia edilizia; con tutta evidenza, si tratta pertanto di atti destinati ad inserirsi in un procedimento repressivo edilizio non ancora conclusosi con l’adozione del provvedimento conclusivo e pertanto da ritenersi inidonei a determinare la lesione di un qualche interesse del ricorrente idoneo a legittimare la proposizione dell’azione giurisdizionale.
Del resto, l’interesse all’impugnazione non può neanche essere radicato nel fatto che i detti atti vengono ad integrare una sostanziale contestazione di un consolidato assetto di interessi (cosa sicuramente vera in punto di fatto), dovendosi dare applicazione ai tradizionali principi che riportano la lesione dell’interesse all’intervento del provvedimento finale, giuridicamente idoneo a determinare una sostanziale innovazione dell’assetto degli interessi e quella lesione suscettibile di considerazione in sede giurisdizionale.

http://buff.ly/2eP1zBy

riferimento id:36702
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it