Per l'avvio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (Delibera Giunta Regionale Lombardia 8/6495 del 23 gennaio
2008) è necessario presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, ove necessaria.
Viene presentata dichiarazione a firma del tecnico incaricato dalla ditta di seguire l'iter (non abilitato in acustica) in base alla quale si comunica che "considerato che i locali fanno parte di un complesso immobiliare ad uso commerciale/artigianale in cui non vi è presenza di nessuna unità con destinazione d'uso abitativa, tenuto conto dell'art. 5 comma 4 della Delib.G.R. 8 marzo 2002, n. 7/8313, la pratica non necessita di valutazione di impatto acustico".
Posso ritenere questa dichiarazione sufficiente?
Se così è la valutazione è necessaria solo in caso di attività svolta in locali inseriti o strutturalmente connessi a civili abitazioni (e successive indicazioni della DGR). E in caso di locali inseriti o strutturalmente connessi a uffici e affini?
Ho chiesto all'Ufficio Tecnico del comune se in fase di domanda di permesso di costruire sia stata presentata documentazione in materia. In caso non fosse stata presentata cosa si deve fare?
Grazie
Alberto
Art. 5 comma 4 della Delib.G.R. 8 marzo 2002, n. 7/8313:
[i]Per la realizzazione di nuovi circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno;
b) l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono adeguata documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dalla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera d), e dall'art. 5 della L.R. 13/2001. [/i]
Posso ritenere questa dichiarazione sufficiente?
[color=red]Sì, in realtà tale dichiarazione non è necessaria (soltanto qualora si ricada nel campo di applicazione della normativa va presentata la VIAC, altrimenti è sufficiente non presentarla.
In questo caso va benissimo se c'è anche, ad abundantiam, la dichiarazione di un tecnico (che non serve sia abilitato).[/color]
Se così è la valutazione è necessaria solo in caso di attività svolta in locali inseriti o strutturalmente connessi a civili abitazioni (e successive indicazioni della DGR). E in caso di locali inseriti o strutturalmente connessi a uffici e affini?
[color=red]In questo caso non serve. La delibera introduce una chiara deroga[/color]
Ho chiesto all'Ufficio Tecnico del comune se in fase di domanda di permesso di costruire sia stata presentata documentazione in materia. In caso non fosse stata presentata cosa si deve fare?
[color=red]Niente. In fase di permesso a costruire difficilmente viene individeuata la tipologia di esercizio e pertanto, difficilmente, nasce l'obbligo di presentare la relativa valutazione.[/color]