Salve,
l'articolo 7 della legge 21/1992 prescrive che in caso di recesso l'autorizzazione ncc non può essere ritrasferita al socio conferitore se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Tale termine di un anno è obbligatorio anche in caso di esclusione dalla cooperativa del socio conferitore oppure il titolare, in tal caso, può rientrare subito in possesso dell'autorizzazione?
Grazie
Salve,
l'articolo 7 della legge 21/1992 prescrive che in caso di recesso l'autorizzazione ncc non può essere ritrasferita al socio conferitore se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Tale termine di un anno è obbligatorio anche in caso di esclusione dalla cooperativa del socio conferitore oppure il titolare, in tal caso, può rientrare subito in possesso dell'autorizzazione?
Grazie
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L'art. 7 comma 2 e 3 contengono secondo me la risposta:
[i]2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di [b]recesso, decadenza od esclusione[/b] dagli organismi medesimi.
3. In caso di [b]recesso [/b]dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.[/i]
Il comma 2 dice che puoi uscire per recesso (volontà del soggetto), decadenza (causa oggettiva o soggettiva), esclusione (volontà della coop).
Solo se decidi di uscire DA SOLO con il recesso si applica l'anno di interdizione. Negli altri casi NO!