In una pizzeria d’asporto la P.L. ha trovato la presenza contemporanea di tavoli e sedie.
Ma così si configura come somministrazione alimenti e bevande con la necessità di fare SCIA per detta attività?? qual è la disposizione?
qual è la sanzione che si può dare?
GRAZIE MILLE
In una pizzeria d’asporto la P.L. ha trovato la presenza contemporanea di tavoli e sedie.
Ma così si configura come somministrazione alimenti e bevande con la necessità di fare SCIA per detta attività?? qual è la disposizione?
qual è la sanzione che si può dare?
GRAZIE MILLE
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[color=red][b]STARE MOLTO ATTENTI[/b][/color]
La questione rientra nel capitolo della SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA per cui abbiamo risposto a decine e decine di quesiti e richieste di approfondimenti che trovi qui:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&aqs=chrome..69i57j69i58.960j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
SINTESI:
1) la presenza di soli tavoli e sedie NON è indice di somministrazione
2) se i vigili NON hanno accertato il SERVIZIO AL TAVOLO sconsigliamo di fare verbali e sanzioni
3) SOLO se vi è servizio al tavolo non occasionale allora si ha esercizio abusivo dell'attività di somministrazione per il quale trova applicazione la LR 6/2010
Art. 80
Sanzioni.
1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) (151).
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 3, del r.d. 773/1931.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi (152).
(151) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 1, L.R. 27 febbraio 2012, n. 3, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(152) Comma così corretto con Avviso di rettifica pubblicato nel B.U. Lombardia 8 febbraio 2010, n. 6, suppl. ord. 12 febbraio 2010, n. 2.