Buonasera,
un'impresa nel ns. Comune sarebbe interessata ad aprire una VLT ma ad una distanza inferiore a 200 metri sono presenti 2 associazioni culturali.
In considerazione dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 57/2013 le associazioni culturali potrebbero essere ricomprese tra i "[i]centri socio-ricreativi[/i]" ai fini dell'applicazione della distanza minima di 500 metri da tali centri?
Le modifiche a tale comma, disposte dalla L.R. 85/2014, vanno intese in senso estensivo o restrittivo? In particolare mi riferisco al fatto che il comma previgente parlava di "[i]centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre [u]strutture culturali[/u], ricreative[/i]" mentre ora è riportato solo "[i]centri socio-ricreativi[/i]".
Ringrazio anticipatamente.
A parere mio l'intenzione è estensiva. Prima la condizione dell'aspetto "giovanile" e il maggiore dettaglio poteva indurre a interpretare come singole ipotesi tassative, ora con la mera indicazione di centri socio-ricreativi il comune ha più discrezionalità nel ricondurre più fattispecie in questa definizione.
Resta inteso, vedi qua (fra tanti topic): http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=36667.0
che sarebbe opportuno un regolamento comunale per scadere nell'arbitrarietà