Salve, avrei dei quesiti da porre e spero possiate aiutarmi.
Vedo spesso aprire numerosi circoli riservati ai soci negli ultimi anni e vorrei anche io aprirne uno siccome dispongo di un locale di circa 200 m2 che non è utilizzato.
Vorrei capire se per il circolo ci sia una riduzione delle tasse (anche quella sugli immobili) e quali sarebbero le procedure per aprirlo.
Grazie
Salve, avrei dei quesiti da porre e spero possiate aiutarmi.
Vedo spesso aprire numerosi circoli riservati ai soci negli ultimi anni e vorrei anche io aprirne uno siccome dispongo di un locale di circa 200 m2 che non è utilizzato.
Vorrei capire se per il circolo ci sia una riduzione delle tasse (anche quella sugli immobili) e quali sarebbero le procedure per aprirlo.
Grazie
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La legge 21/1992 IMPONE l'esercizio esclusivo dell'attività di NCC, quindi lo svolgimento di altra attività lavorativa è INCOMPATIBILE.
A mio avviso però DEVI prevedere espressamente l'incompatibilità all'interno del regolamento e disciplinarla come tale (NON COME CAUSA DI ESCLUSIONE) in quanto il soggetto deve poter partecipare al bando e, SE VINCE, decidere se fare il noleggiatore o rimanere dipendente.
Quindi prevederai ad esempio che:
Nel caso in cui il richiedente svolga altra attività lavorativa questi dovrà comunicare la cessazione della stessa ai fini del rilascio dell'autorizzazione definitiva entro xx giorni pena lo scorrimento della graduatoria
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Legge 15 gennaio 1992, n.21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
Articolo 7.
Figure giuridiche.
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
[color=red][b]d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1. [/b][/color]
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Articolo 5.
Competenze comunali.
1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.