Omissioni di atti d'ufficio: è nulla l'archiviazione senza avviso al querelante che ne ha fatto richiesta
I principi sanciti nella sentenza della Suprema Corte n. 43372 del 13.10.2016.
[color=red][b]"L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione emesso "de plano", il quale è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici giorni, decorrente dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento". [/b][/color]
È questo il principio ribadito dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 43372 del 13 ottobre 2016, ha annullato il decreto di archiviazione del Giudice delle indagini preliminari (G.I.P.) emesso "de plano" di un procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 328 codice penale (omissioni di atti di ufficio) originato da una querela sporta dal ricorrente.
Per la Corte, sul presupposto che il delitto di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., integra un "delitto plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione o dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto, ne consegue che il soggetto privato assume la posizione di persona offesa dal reato ed è pertanto, legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.m."
Fonte: Penale Sent. Sez. 6 Num. 43372 pubblicata il 13.10.2016
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/ottobre/1476814172760.html
SENTENZA: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20161014/snpen@s60@a2016@n43372@tS.clean.pdf