L'art. 13 comma 3 del regolamento regionale fa salvi i titoli di "specializzazione" conseguiti attraverso percorsi riconosciuti ex LR 95/80. La 95/80 non mi sembra distinguere fra attestati di qualificazione e di specializzazione a differenza di quanto specificato nella legge 1/1990. Il titolo biennale di qualificazione, unito ad esperienza lavorativa è ancora sufficiente per avviare autonomamente l'attività? Inoltre, come vanno interpretati l'art. 13 comma 1 (anche riguardo ai requisiti fissati dalla commissione regionale artigianato nel periodo transitorio)? E l'art. 5 comma 2 sui dipendenti?
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