CASA FAMIGLIA - niente HACCP e SANITARIA per somministrazione interna
[color=red][b]T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 20/09/2016, n. 1688[/b][/color]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2014, proposto da: Cooperativa Sociale "Il S.", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Caru', Gabriella Papeschi, con domicilio eletto presso Micaela Chiesa in Milano, via dei Piatti, 11;
contro
A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Goetz , con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Eleonora Duse, 2;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. (...) inn data 21.10.2013, pervenuto il successivo 31.10.2013 avente ad oggetto "Comunità Madre-bambino La Bussola di Merate" con la quale il responsabile del servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'A.S.L. della provincia di Lecco ha assegnato termine sino al 30.11.2013, nonchè di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2016 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La ricorrente ha impugnato l'atto con il quale l'ASL della Provincia di Lecco ha imposto alla sua struttura Comunità Madre-Bambino La Bussola di Merate di predisporre un piano di autocontrollo HACCP per la sicurezza alimentare, sotto pena di sanzioni.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso. Violazione di legge: art. 6 commi 6 e 7 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 193; artt. l e 5 Regolamento CE 29.4.2004 n. 852. Violazione DGR Lombardia 16.2.2005 n. 7/20762. Eccesso di potere per travisamento ed erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, perplessità. Violazione di legge: L.R. Lombardia 12 marzo 2008 n. 3 art. 15 e DGR 15.2.2010 n. 1254.
Secondo la ricorrente l'imposizione, da parte della A.S.L. di Lecco, dell'adozione di procedure di sicurezza alimentare, con specifico riferimento alla redazione del piano di autocontrollo secondo i principi del sistema HACCP, risulterebbe essere illegittima in quanto le disposizioni sull'igiene degli alimenti dettate dal Regolamento CE n. 852/2004 troverebbero applicazione solo in ambito produttivo e commerciale.
In secondo luogo la prescrizione sarebbe illogica e frutto di un evidente travisamento della situazione di fatto in quanto la cucina e la dispensa della Comunità Educativa di cui si controverte sono attrezzate ed organizzati come normali dispense e cucine di una civile abitazione, in stretta aderenza alle prescrizioni dettate dalla DGR n. 20762/2005 che, come già posto in rilievo nella narrativa precedente, per quanto concerne i requisiti tecnologici e strutturali, prescrive esclusivamente il rispetto delle vigenti norme in materia di civile abitazione e delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, senza imporre alcuna prescrizione ulteriore.
La difesa dell'ASL ha chiesto la reiezione del ricorso.
All'udienza del 29 giugno 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
[b]2. Il ricorso è fondato.[/b]
Dall'esame degli atti risulta che, a seguito di un controllo N.A.S., dal quale era risultata solo la presenza di alcune confezioni di beni alimentari scaduti, dovuta in particolare al fatto che la Comunità è approvvigionata in modo continuativo dal banco alimentare, con alimenti donati, l'ASL ha emanato un provvedimento che prevede l'obbligo di provvedere a predisporre un piano di autocontrollo HACCP, previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 29/04/2004 n. 852, art.5.
Secondo il suddetto articolo, rubricato "Analisi dei pericoli e punti critici di controllo", gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.
Secondo il comma 3, il paragrafo 1 si applica unicamente agli operatori del settore alimentare che intervengono in qualsivoglia fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti successiva alla produzione primaria e alle operazioni associate di cui all'allegato I.
[color=red][b]L'operatore del settore alimentare, secondo la definizione data nel regolamento CE 178/2002 , è "la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo."[/b][/color]
[b]Nel caso in questione la casa famiglia non è equiparabile ad un'impresa alimentare in quanto il pasto è preparato dalle persone ospitate nella struttura, le quali svolgono tale attività allo scopo di imparare l'autonomia di gestione nelle faccende domestiche.[/b]
[b]Trattandosi di una comunità familiare di accoglienza residenziale per minori, ai sensi della D.G.R. 16 febbraio 2005 n. 7/20762, deve escludersi che sia soggetta alle norma stabilite per la produzione di alimenti e bevande in forma d'impresa.[/b]
In definitiva quindi il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali alla ricorrente, che liquida in Euro 4.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Diego Spampinato, Primo Referendario