Data: 2016-10-18 19:53:28

NCC: niente sede e rimessa nel Comune - Iscrizione albo anche fuori provincia

[size=14pt]NCC: niente sede e rimessa nel Comune - Iscrizione albo anche fuori provincia[/size]

[i]E' quanto emerge dal parere del Consiglio di Stato su ricorso straordinario che chiarisce alcuni aspetti della normativa vigente in materia di NCC e sottolinea la potenziale illegittimità di una serie di disposizioni introdotte dal legislatore nazionale.[/i]

**********************************
[color=red][b]
Consiglio di Stato
Numero 00863/2016 e data 05/04/2016[/b][/color]
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 20 gennaio 2016
NUMERO AFFARE 02264/2015
OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Giuseppe xxxx, nato il xxxx a Marino e ivi residente, in qualità di imprenditore individuale titolare di due autorizzazioni, rilasciate dal Comune di Marino, all’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente, per l’annullamento del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dal comune di Torre Cajetani (FR) per l’assegnazione di tre autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente per autovetture e pubblicato sul sito elettronico comunale dal 18 gennaio 2014 al 2 febbraio 2014.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota 2 dicembre 2015 n. 21995/U, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso straordinario, proposto il 5 maggio 2014;

esaminati gli atti e udito il relatore, Elio Toscano.


Premesso.

Il signor Giuseppe xxxx, imprenditore individuale esercente l’attività di autonoleggio con conducente, impugna il bando di concorso per titoli ed esami indetto dal comune di Torre Cajetani per l’assegnazione di tre licenze per il servizio di noleggio con conducente per autovetture.

Il ricorrente premette che, avendo notato nel bando inesattezze relative alla normativa richiamata e alcuni requisiti discriminatòri che gli precludevano la partecipazione al concorso, si era rivolto alla propria associazione di categoria A.N.I.Tra.V. (Associazione nazionale imprese di trasporto viaggiatori) che, a sua volta, era intervenuta formalmente con il Comune il quale, fuorchè per un errore formale non rilevante (citazione della legge regionale n. 53/98, anziché 58/93) aveva respinto i rilievi.

Con un primo articolato motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione di legge, in quanto il bando di concorso prevede che l’assegnatario dell’autorizzazione comunale all’atto del rilascio della stessa debba avere nel comune di Torre Cajetani la[b] sede della propria impresa e la rimessa del veicolo[/b]. Dette limitazioni, non previste nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e successivamente[color=red][b] introdotte dall’art. 29, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207[/b][/color], convertito in legge, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2009 n. 14, non sono mai divenute operative, poiché l’entrata in vigore della disposizione che le ha previste è stata differita per ultimo al 31 dicembre 2014, con l’art. 4, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito in legge, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2014, n. 15. Sulla delicata questione, il ricorrente pone in evidenza che è pendente presso la corte di giustizia dell’Unione Europea una domanda di pronuncia giudiziale ai sensi dell’art. 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sulla compatibilità delle limitazioni introdotte dall’art. 29 del d.l. n. 207 del 2008 con le norme del Trattato.

Con il secondo gruppo di censure, il ricorrente lamenta che il richiamo nella premessa del bando agli artt. 16 e 22 della legge regionale del Lazio 26 ottobre1993, n. 58, che comportano l’iscrizione dei conducenti nel ruolo della camera di commercio della provincia nella quale è compreso il comune che rilascia la licenza escludono l’iscrizione in più elenchi provinciali, introduce un’ulteriore limitazione non prevista dalla legge-quadro nazionale, che richiede soltanto l’iscrizione al ruolo di una camera di commercio.

Nel caso di specie quest’ultima limitazione gli ha precluso di partecipare al concorso, essendo egli già iscritto nel ruolo della provincia di Roma.

[b]A parte la considerazione che sulla questione si è già espressa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha rilevato che le soprarichiamate disposizioni della legge regionale n. 58/93 introducono una rigidità e una suddivisione territoriale che limitano il numero di operatori presenti sul territorio a danno degli utenti, il ricorrente ritiene che il bando violi: a) il principio di concorrenza tutelato sia dall’art. 41 sia dall’art. 117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, tra i quali sono compresi il principio ella concorrenza e della libera prestazione dei servizi; b) gli articoli 16 e 120 Cost., in quanto frappongono un ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose; c) il principio di eguaglianza stabilito dall’art. 3 Cost., in quanto introduce irragionevoli discriminazioni tra le imprese esercenti l’attività di noleggio con conducente.[/b]

[b]Alla luce di quanto dedotto e della giurisprudenza della corte costituzionale, la quale ha rilevato che la prescrizione della residenza nella regione determina una discriminazione tra soggetti o imprese sulla base del solo elemento della localizzazione (sentenza n. 264/2013) e ha sancito il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere protezionistiche (sentenze n. 124 del 2010 e n. 391 del 2008), il ricorrente conclude chiedendo che venga sollevata eccezione di legittimità costituzionale degli art. 16 e 22 della legge regionale n. 58/1993 per contrasto con gli artt. 3, 6, 41, 117, primo comma, e 120 Cost.[/b]

Il Ministero riferente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse a ricorrere, non avendo il signor Di Resta subito alcun pregiudizio concreto ed effettivo in quanto non ha presentato domanda di partecipazione al concorso.

Nel merito il ministero, condividendo le argomentazioni difensive del comune di Torre Cajetani, pone in evidenza che i requisiti previsti dal bando, di cui si duole il ricorrente, non incidono sulla partecipazione al concorso, bensì sul rilascio dell’autorizzazione a concorso espletato. Sottolinea, altresì, che il bando all’art. 7 si limita a richiedere la certificazione rilasciata dalla Camera di commercio inerente all’iscrizione nello specifico ruolo dei conducenti di veicoli non di linea, senza specificare di quale camera di commercio si tratti.


Considerato.

Con riferimento alla preliminare eccezione d’inammissibilità del ricorso, si osserva che l’onere d’immediata impugnazione del bando di concorso è circoscritto al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione che siano ostative all’ammissione dell’interessato, o al più impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; pertanto, tale onere va escluso nei riguardi di ogni altra clausola, dotata solo di astratta e potenziale lesività, la cui idoneità a produrre un’effettiva lesione potrebbe essere valutata unicamente all'esito della procedura, se negativo per l’interessato (nel senso Cons. St., sez. V, 21 novembre 2011, n. 6135). Nel caso di specie, dopo la pubblicazione del bando vi è stata un’oggettiva manifestazione d’interesse alla partecipazione al concorso da parte del ricorrente, che si è rivolto all’associazione di categoria richiedendo, come di fatto è avvenuto con esito infruttuoso, un intervento presso il Comune di Torre Cajetani affinché venissero rimosse dal bando le disposizioni che gli precludevano la partecipazione al concorso. L’eccezione d’inammissibilità non può essere pertanto accolta, considerato che vi è stata la prospettazione di una lesione, concreta e attuale, della sfera giuridica del ricorrente e che l’eventuale annullamento dell’atto impugnato arrecherebbe un apprezzabile vantaggio all'interesse sostanziale dell’interessato.

Passando all’esame di merito del ricorso, [color=red][b]la Sezione ritiene fondato il primo gruppo di censure, considerato che la disposizione contenuta nell’art. 1, lettera f) del bando, che subordina il rilascio dell’autorizzazione all’osservanza dell’obbligo che la sede del vettore e la rimessa siano situate nel territorio del comune Torre Cajetani, ha previsto un requisito non applicabile almeno sino al 31 dicembre 2014, per il differimento a tale data dell’entrata in vigore dell’art. 29, comma 1, del decreto-legge n.207/2008, che ha modificato l’art. 3 della legge n. 21/1992 (legge quadro).[/b][/color]

Né invero, può essere accolta l’argomentazione difensiva che opera una distinzione tra i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione (art. 1 del bando) e quelli di partecipazione al concorso, sia perché detta distinzione non è riscontrabile nelle disposizioni del bando, sia perché è palesemente irragionevole.

[b]Egualmente fondato è il secondo motivo di censura, nella parte in cui si rileva la scarsa chiarezza della disposizione del bando che prevede l’iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di commercio (art. 1, lettera d), posto che gli elenchi hanno carattere provinciale e che il richiamo alla legge regionale n. 53/1998 consente di escludere dall’autorizzazione concorrenti che risultino iscritti nel ruolo di provincia diversa da quella di Frosinone.[/b]

La fondatezza dei suddetti motivi è assorbente ai fini dell’accoglimento del ricorso, sicché le ulteriori censure d’incostituzionalità formulate dal ricorrente relativamente agli artt. 16 e 22 della legge regionale n. 58/1993 non hanno carattere pregiudiziale e quindi rilevante ai fini dell’emissione del parere sul provvedimento impugnato.

[b]In conclusione il ricorso dev’essere accolto con conseguente annullamento del bando di concorso in questione.[/b]

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.


     
     
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE F/F
Elio Toscano  Raffaele Carboni
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

Giuseppe Testa

riferimento id:36651

Data: 2016-10-27 06:59:07

Re:NCC: niente sede e rimessa nel Comune - Iscrizione albo anche fuori provincia

[quote]Egualmente fondato è il secondo motivo di censura, nella parte in cui si rileva la scarsa chiarezza della disposizione del bando che prevede l’iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di commercio (art. 1, lettera d), posto che gli elenchi hanno carattere provinciale e che il richiamo alla legge regionale n. 53/1998 consente di escludere dall’autorizzazione concorrenti che risultino iscritti nel ruolo di provincia diversa da quella di Frosinone.[/quote]

Ergo TUTTE le norme regionali (es. art. 25, ed in particolare comma 2-bis, della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 della Lombardia) sono da disapplicare?


*******************
Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
Art. 25
(Ruolo dei conducenti)
1. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 21/1992, il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.
2. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni ed è ammessa l'iscrizione a più sezioni del ruolo nella medesima provincia:
a) conducenti di autovetture;
b) conducenti di motocarrozzette;
c) conducenti di natanti;
d) conducenti di veicoli a trazione animale.
[b]2 bis. L'iscrizione nel ruolo di ciascuna provincia costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte dei comuni compresi nel territorio della provincia medesima, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.[/b]
3. Sono iscritti al ruolo dei conducenti coloro che sono in possesso dei requisiti di idoneità e professionalità di cui al presente articolo.
4. Risponde al requisito di idoneità chi:
a) non abbia riportato una o più condanne definitive alla pena della reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
b) non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).
5. Il requisito di idoneità non è soddisfatto sino a quando non sia intervenuta riabilitazione.
6. Risponde al requisito di professionalità chi ha superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio, anche con riferimento alla conoscenza di almeno una lingua straniera.
7. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti:
a) l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
b) il possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;
c) il possesso del titolo professionale idoneo per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti.

riferimento id:36651

Data: 2017-02-05 23:17:37

Re:NCC: niente sede e rimessa nel Comune - Iscrizione albo anche fuori provincia

Buongiorno,
essendo particolarmente interessato alla questione,
riprendo il quesito del Dott. Valenti, al quale non è stata data risposta...

"Ergo TUTTE le norme regionali (es. art. 25, ed in particolare comma 2-bis, della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 della Lombardia) sono da disapplicare?"

riferimento id:36651

Data: 2017-02-06 09:06:19

Re:NCC: niente sede e rimessa nel Comune - Iscrizione albo anche fuori provincia


Buongiorno,
essendo particolarmente interessato alla questione,
riprendo il quesito del Dott. Valenti, al quale non è stata data risposta...

"Ergo TUTTE le norme regionali (es. art. 25, ed in particolare comma 2-bis, della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 della Lombardia) sono da disapplicare?"
[/quote]

IL TEMA E' PARTICOLARMENTE DELICATO E COMPLESSO e tentiamo di sintetizzarlo in questo modo:

1) La legge regionale NON è disapplicabile in senso tecnico
2) tuttavia essa è DEROGABILE dalla disciplina nazionale sopravvenuta qualora si tratti di ambiti di competenza esclusiva statale o di competenza concorrente e si tratti di norme di principio
3) nel caso di specie dopo la LR 6/2012 la PROROGA statale ha di fatto determinato l'entrata in vigore di una normativa nazionale successiva

QUINDI è sostenibile la tesi della prevalenza della disciplina statale nella materia in questione con conseguenze sovrapposizione alla normativa regionale (che non è abrogata, ma che non trova applicazione fintanto che permane la proroga della disciplina statale).

Secondo questa impostazione, dunque, i Comuni devono applicare la normativa statale (prevalente).

Quanto ai regolamenti comunali NON occorre formalmente modificarli in quanto la normativa statale prevale sulle disposizioni in contrasto.

SIAMO IN UNA ZONA GRIGIA .... nel senso che a fronte di questa tesi (che qui condividiamo) ... ovviamente, si può anche pensare ad una prevalenza della disciplina regionale.

riferimento id:36651

Data: 2017-03-28 13:45:32

Re:NCC: niente sede e rimessa nel Comune - Iscrizione albo anche fuori provincia



Buongiorno,
essendo particolarmente interessato alla questione,
riprendo il quesito del Dott. Valenti, al quale non è stata data risposta...

"Ergo TUTTE le norme regionali (es. art. 25, ed in particolare comma 2-bis, della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 della Lombardia) sono da disapplicare?"
[/quote]

IL TEMA E' PARTICOLARMENTE DELICATO E COMPLESSO e tentiamo di sintetizzarlo in questo modo:

1) La legge regionale NON è disapplicabile in senso tecnico
2) tuttavia essa è DEROGABILE dalla disciplina nazionale sopravvenuta qualora si tratti di ambiti di competenza esclusiva statale o di competenza concorrente e si tratti di norme di principio
3) nel caso di specie dopo la LR 6/2012 la PROROGA statale ha di fatto determinato l'entrata in vigore di una normativa nazionale successiva

QUINDI è sostenibile la tesi della prevalenza della disciplina statale nella materia in questione con conseguenze sovrapposizione alla normativa regionale (che non è abrogata, ma che non trova applicazione fintanto che permane la proroga della disciplina statale).

Secondo questa impostazione, dunque, i Comuni devono applicare la normativa statale (prevalente).

Quanto ai regolamenti comunali NON occorre formalmente modificarli in quanto la normativa statale prevale sulle disposizioni in contrasto.

SIAMO IN UNA ZONA GRIGIA .... nel senso che a fronte di questa tesi (che qui condividiamo) ... ovviamente, si può anche pensare ad una prevalenza della disciplina regionale.
[/quote]

Buongiorno,

riprendendo l'iscrizione o meno al ruolo nella provincia quindi è requisito fondamentale o i comuni possono avere richieste diverse?
Vi chiedo questo perchè io e la mia compagna (titolare della ditta individuale) abbiamo partecipato ad un bando in cui veniva così specificata la domanda e la documentazione :

Requisiti professionali :
dichiara che
opzione 1
- l' iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea è detenuta :
    1a dal sottoscritto
    1b da altra persona per la quale si allega separata autocertificazione
opzione 2 che si impegna ad effettuare l'iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea qualora risultante assegnatario.
Postilla : qualora sia impresa individuale (questo il caso) le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite in azienda come amministratore, dipendente o familiare

La domanda però l'abbiamo presentata in quanto nel regolamento era espressamente scritto che si poteva delegare un incaricato alla conduzione del mezzo e che poi si sarebbe potuto provvedere alla propria iscrizione al ruolo di provincia. Abbiamo chiesto ad un nostro amico di compilare l'allegato, e presentato le domande ( sia lei , titolare dell'impresa, che io, al momento estraneo all'attività)

Avendo rimesse nel comune, lei la sede nel comune stesso, sia io che lei il mezzo a disposizione etc, siamo arrivati, ironia della sorte, lei prima e io secondo in graduatoria.

Io sto ultimando il KB ma l'iscrizione in provincia non avverrà, ammesso il superamento immediato dell'esame non prima di giugno in quanto devono raggiungere il numero minimo di iscritti.
La mia compagna al momento non ha ancora iniziato nulla.
Gli scenari possibili, secondo quanto scritto sarebbero molteplici ma contrastano un po' con quanto leggo in giro.

"Tecnicamente" avendolo specificato prima e compilato gli appositi moduli, non dovrebbe essere conferita la licenza dimostrando che qualcuno con iscrizione al ruolo è inserito nella ditta individuale e facendo ovviamente guidare solo chi in regola?

Qualora avessi io per primo l'iscrizione al ruolo e fossimo sposati, potremmo ottenere la licenza a suo nome in quanto io membro famigliarea anche se lei non iscritta al ruolo?

l'opzione 2 prevede l'impegno all'iscrizione al ruolo una volta ottenuta la licenza, ma nella comunicazione richiedono che la documentazione sia fornita entro 30 giorni....può un comune rilasciarla solo su impegno? (la domanda è stata presentata così') o eventualmente, posso richiedere che venga congelata fino l'effettiva possibilità di avere almeno l'esame?

Grazie mille per l'attenzione

riferimento id:36651

Data: 2017-03-28 20:11:22

Re:NCC: niente sede e rimessa nel Comune - Iscrizione albo anche fuori provincia

Il caso è sicuramente particolare, il bando è lex specialis ma devo dire che in genere, l’iscrizione al ruolo deve essere posseduta al momento del bando. E’ vero che la legge dispone la necessità del ruolo per il rilascio della licenza ma vero anche che il ruolo è un requisito professionale necessario la cui acquisizione potrebbe avvenire anche molti mesi più tardi. Inoltre la legge indica che il dipendente NCC (per almeno 6 mesi) è requisito di priorità per il bando (il dipendente guidatore deve essere scritto al ruolo).

Ai sensi di legge non è rilasciabile l’autorizzazione ad un soggetto non iscritto al ruolo, quindi non è rilasciabile sull’impegno a provvedere.

Non comprendo bene la situazione ma credo che si tratti di due imprese individuali (tu e la tua compagna). Al limite l’imprenditore individuale può conferire l’autorizzazione verso un soggetto collettivo (società, coop. ecc.) ma, ripeto, senza il ruolo l’autorizzazione non è rilasciabile, il problema viene pima dell’eventuale conferimento.

La strada è quella di avere un dipendente o un collaboratore familiare con il ruolo ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Puoi chiedere una proroga per il rilascio ma, come detto all’inizio, non mi pare ragionevole: il bando si dovrebbe rivolgere a chi ha il requisito professionale.

riferimento id:36651

Data: 2017-03-28 20:20:10

Re:NCC: niente sede e rimessa nel Comune - Iscrizione albo anche fuori provincia

grazie della risposta. quello che non ho capito dell`ultimo punto e`: se la ditta indiviudale , quindi il rappresentante , non ha liscrizione al ruolo puo tramite un dipendente acquisirla?stesso vale x familiare?

riferimento id:36651

Data: 2017-04-14 06:31:38

Re:NCC: niente sede e rimessa nel Comune - Iscrizione albo anche fuori provincia

? :-D

grazie della risposta. quello che non ho capito dell`ultimo punto e`: se la ditta indiviudale , quindi il rappresentante , non ha liscrizione al ruolo puo tramite un dipendente acquisirla?stesso vale x familiare?
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riferimento id:36651

Data: 2017-04-14 08:13:41

Re:NCC: niente sede e rimessa nel Comune - Iscrizione albo anche fuori provincia

l'iscrizione al ruolo è un requisito personale/soggettivo. Solo chi è iscritto al ruolo può guidare l'auto e può essere indicato nell'autorizzazione

riferimento id:36651

Data: 2017-04-14 13:39:20

Re:NCC: niente sede e rimessa nel Comune - Iscrizione albo anche fuori provincia

e nel caso di piu' licenze ed in regioni diverse?

riferimento id:36651
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