Un'Associazione ha svolto fino ad ora spettacoli di moto acrobatiche, ma ora vorrebbe una autorizzazione per lo spettacolo viaggiante valida su tutto il territorio nazionale: per il rilascio occorre - se non erro - costituire un'impresa.
Come secondo step deve essere chiesta la registrazione e l'attribuzione di codice identificativo a patto che si configuri la fattispecie di spettacolo viaggiante: ho qualche dubbio sulla possibilità di sottoporre alla CPVLPS questo tipo di "spettacolo", infatti le esibizioni si svolgono avvalendosi di una rampa che consente ai motociclisti di eseguire evoluzioni in aria. Non vi sono tribune. Normalmente l'area delle esibizioni viene semplicemente transennata per non permettere l'accesso da parte del pubblico. Può essere sufficiente produrre alla Commissione il certificato di collaudo della rampa utilizzata per lo spettacolo e l'atto di assegnazione di Codice identificativo a cura dal Ministero dell'Interno (Dip. Vigili del Fuoco)?
La mia difficoltà sta nel ricondurre il caso concreto alla sezione V dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Diciamo che se l'attività viene svolta in modo professionale e a fini di lucro (più o meno direttamente) allora il soggetto esercente sarà un'impresa e come tale dovrà caratterizzata. Detto questo, va da sé che diventa necessaria un'abilitazione ex art. 69 TULPS per l'esercizio di spettacolo viaggiante anche se effettuato con attrazioni non previste in elenco. Il fatto di essere un'attività comunque aperta al pubblico determina, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni sulla sicurezza di cui all'art. 80 TULPS. Quindi, anche qualora il soggetto sia reputato non imprenditoriale e quindi non soggetto alla "licenza TULPS", lo stesso deve garantire le condizioni di sicurezza e queste, a parere mio, non possano prescindere dalla relazione di un tecnico abilitato e da un eventuale parere della CCVLPS.
Consiglio, anche per evitare problemi quando il soggetto andrà in giro per l'Italia, che lo stesso si doti di abilitazione ex art. 69 TULPS, sarà il commercialista a individuare la figura giuridica più adatta per l'esercizio dell'attività.
La circolare del Min. int. Circ. 1 dicembre 2009, n. 17082/114 indica:
[i]
il D.M. 18 maggio 2007 ha, come campo di applicazione, le attività dello spettacolo viaggiante inserite o da inserire nell'apposito elenco di cui al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti. Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del decreto 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel suddetto elenco tipologico; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano [...] le aree gioco per bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, le tribune, ecc. Al riguardo è dunque utile ricordare che, in presenza di attrezzature da trattenimento [...], la Commissione di vigilanza, ai fini delle previste verifiche, deve comunque acquisire, ai sensi dell'art. 141-bis, comma 5, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza.[/i]
In sintesi, anche se non sono da sottoporre a registrazione, è ragionevole sottoporre questo tipo di attrazioni ad una verifica preliminare da parte della CCVLPS e al rilascio di un'abilitazione di sicurezza ex art. 80 TULSP che fungerà da base per ogni successiva dichiarazione di corretto montaggio. I comuni ospitanti vedranno se rilasciare solo il suolo pubblico o precedere al rilascio di una autorizzazione ex art. 80 TULPS a seconda dei casi.