Sapete dirmi se anche le concessioni di servizi sono soggette all'art. 37 e 38 del nuovo codice degli appalti?
Perche il vecchio codice lo escludeva e anche la circolare n.3 /2015 dell'anac.
Grazie :)
Sapete dirmi se anche le concessioni di servizi sono soggette all'art. 37 e 38 del nuovo codice degli appalti?
Perche il vecchio codice lo escludeva e anche la circolare n.3 /2015 dell'anac.
Grazie :)
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Sicuramente per i SERVIZI SOCIALI sopra la sogflia dell'art. 35: (vedi quesito 3)
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/PeriodoTransitorio
Più dubbia la questione dei servizi esclusi e della concessione:
[b]Per la disciplina dei comuni non capoluogo si pone l’urgenza di un tempestivo intervento chiarificatore dell’ANAC, mediante l’aggiornamento delle determinazioni n. 3 e 11/2015, anche in relazione alla sopravvenuta questione dell’obbligo di centralizzazione per i servizi “esclusi” (prima i c.d. servizi dell’allegato IIB al d.lgs. 163/2006, oggi i “servizi sociali e specifici” dell’allegato IX al d.lgs. 50/2016) e per le concessioni di servizi. Sono invero venute meno le disposizioni che, nel previgente assetto normativo, consentivano di fondare la tesi dell’assenza dell’obbligo di centralizzazione per queste tipologie di contratti (art. 20, comma 1, e art. 30, comma 1, dlgs. 163/2006).[/b]
http://www.leggioggi.it/2016/04/28/nuovo-codice-appalti-dopo-lentrata-in-vigore-quali-problemi-operativi/
Ad oggi non è chiaro ma sembra escluso
Anche a me sembra escluso che siano soggette :(
riferimento id:36644
L'Art. 27 della LR 24 del 20.10.2016 sembrerebbe aver superato il problema, recita:
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5
dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture), se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica
l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni
appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo.
Dunque ora il problema non si pone perchè questo art. supera la faq dell'ANAC che invece diceva:
<<...I comuni non capoluogo di provincia se iscritti all'AUSA possono procedere autonomamente
"mediante utilizzo autonome degli strumenti telematici delle delle centrali uniche di committenza">>
Con questo articolo se iscritti all'AUSA possono procedere autonomamente senza ricorrere agli
strumenti telematici delle centrali uniche di committenza?