Data: 2016-10-18 09:26:18

DURC AREE PUBBLICHE CHIOSCHI

Nella lettera di trasmissione della delibera 856/2016 di recepimento del  bando tipo per le aree pubbliche, la Regione Toscana, tra le altre cose , dice:"...al contrario il possesso delle regolarità contributiva vale come criterio di priorità per tutte le altre attività economiche (edicole, somministrazione..)che si svolgono su area pubblica, non essendo per le stesse previsto quale requisito obbligatorio".
Fino ad oggi noi abbiamo controllato la reg. contributiva  anche per i chioschi su area pubblica (edicola, bar, fiorario) applicando le stesse regole di un posteggio di mercato. Non capisco da quale "combinato disposto" derivi il fatto che  attività di somm. o rivendita giornali su area pubblica - essendo titolari di concessione di posteggio- non siano soggetti alla regolarità contributiva. Se così è l'edicolante o il fiorario possono svolgere l'attività su area pubblica anche con un durc irregolare? quindi, in sede di bando per queste categorie, al rilascio dell'autorizzazione al vincitore, non verifico la sua regolarità?

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Data: 2016-10-18 11:46:09

Re:DURC AREE PUBBLICHE CHIOSCHI

Buongiorno,

La verifica da parte del comune della regolarità contributiva è stata introdotta con l’articolo 40 bis della L.R. 28/2005 “Obbligo di regolarità contributiva” il quale al comma 1 recita testualmente “[i]I comuni svolgono in via telematica l’attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 31 e nell’ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo.[/i]”
L’articolo 31 “Esercizio dell’attività” della L.R. 28/2005 al comma 1 recita testualmente “[i]L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA se effettuato in forma itinerante[/i]”.
[b]Pertanto solo per le attività di cui al citato articolo 31 della L.R. 28/2005 è disposta la verifica della regolarità contributiva da parte del comune[/b], e non anche per le altre attività avviate ai sensi di altri articoli della L.R. 28/2005 (ad esempio per le edicole l’articolo 25 o per la somministrazione l’articolo 43).

[b]Se così è l'edicolante o il fiorario possono svolgere l'attività su area pubblica anche con un durc irregolare?[/b]
Se non avviate ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 28/2005 non soggiacciono all’obbligo di regolarità contributiva di cui all’articolo 40 bis della L.R. 28/2005 e quindi il comune non deve effettuare il relativo controllo.

[b]in sede di bando per queste categorie, al rilascio dell'autorizzazione al vincitore, non verifico la sua regolarità?[/b]
Come sopra, il comune non deve effettuare il controllo di regolarità contributiva, se non per quanto riguarda l’eventuale assegnazione del punteggio di cui al punto 2 lettera c) del “Documento unitario delle regioni e province autonome per l’attuazione dell’intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.LGS. 59/2010, in materia di aree pubbliche” se previsto dal regolamento comunale.


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Data: 2016-10-19 08:35:14

Re:DURC AREE PUBBLICHE CHIOSCHI

Grazie. Capisco il rimando agli specifici articoli della L.R.28/05; però  trattandosi comunque di commercio su area pubblica con concessione di posteggio mi pare si crei disparità di trattamento tra chi opera in questo settore. 

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Data: 2016-10-20 06:55:09

Re:DURC AREE PUBBLICHE CHIOSCHI

Le ipotesi di sanzionatorie (in senso lato) devono essere previste in modo tassativo. La disparità di trattamento, allora, ci potrebbe essere anche con un edicola che esercita in luogo non pubblico.

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Data: 2016-10-21 07:49:01

Re:DURC AREE PUBBLICHE CHIOSCHI

Grazie :)

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